Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti le pensioni

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti è stata profondamente innovata, quanto a requisiti d’accesso e modalità di calcolo, dal Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale (D.I. 14/7/04) .
La pensione di vecchiaia, che ai sensi della previgente disciplina di cui alla L. n. 21/86, era corrisposta, su domanda dell'interessato, agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti che potessero far valere il requisito anagrafico di 65 anni e quello d’anzianità contributiva di 30 anni, viene ora riconosciuta ai dottori commercialisti che possano vantare la seguente combinazione d’anzianità anagrafica e contributiva:
Anno di nascita sino al 1939 65 anni d’età e 30 d’anzianità contributiva;
anno di nascita dal 1940 al 1941: 66 anni d’età e 31 d’anzianità contributiva;
anno di nascita dal 1942 al 1943: 67 anni d’età e 32 d’anzianità contributiva;
anno di nascita dal 1944 in poi 68 anni d’età 33 d’anzianità contributiva
Per tutti, poi, vale la combinazione di 70 anni d’età e 25 d’anzianità contributiva già presente nella L. n. 21/86.
Il riconoscimento della pensione di vecchiaia da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti consente la prosecuzione dell'esercizio della professione ai fini della corresponsione del supplemento di pensione.
La pensione di vecchiaia decorre dal 1º giorno del mese successivo al contestuale raggiungimento dei requisiti richiesti (età e contribuzione)
Il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale, viene effettuato su due quote delle quali la prima, su base reddituale, con riferimento ai redditi professionali dichiarati sino al 31.12.2003 e la seconda, su base contributiva, con riferimento ai redditi dichiarati dal 1.1.2004 in poi.
Per i soggetti che si iscrivono alla Cassa dopo il 31.12.2003, l’art.13 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale (D.I. 14/7/04) prevede l’erogazione della pensione unica contributiva che è corrisposta, su domanda dell'interessato a condizione che si siano compiuti almeno 62 anni di età e si possano far valere almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
Anche in questo caso è consentita la prosecuzione dell’attività professionale ai fini della maturazione dei supplementi di pensione.
La pensione unica contributiva decorre dal 1º giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Qualora l'ammontare della pensione unica contributiva lorda annua sia inferiore a Euro 2.000,00 per l'anno 2004, Euro 2.044,00 per l'anno 2005, Euro 2.080,89 per l'anno 2006, Euro 2.120,33 per l'anno 2007 (importo rivalutato annualmente ai sensi dell'art.11 del Regolamento citato) è possibile richiedere, in sostituzione del trattamento pensionistico, la liquidazione del montante contributivo maturato.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

La pensione di vecchiaia anticipata della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti è corrisposta, su domanda dell'interessato, a coloro che abbiano compiuto 61 anni di età dopo almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
In alternativa la pensione di vecchiaia anticipata della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti si consegue al compimento dell'anzianità contributiva complessiva di 40 anni senza ulteriori requisiti riferiti all'anzianità anagrafica.
Con il nuovo regolamento di disciplina del Regime previdenziale, è prevista la compatibilità tra il godimento della pensione di vecchiaia anticipata e il proseguimento dell’esercizio professionale ai fini della corresponsione del supplemento di pensione. La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata, in presenza di domanda, è quella di cui alla L. 449/97, art. 59 c. 6, 7, 8 (c.d. finestre d’accesso). Qualora, invece, la domanda venga presentata successivamente all'apertura della finestra di accesso, la decorrenza è fissata al 1º giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

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