Illegittimo il contributo di solidarietà dei dottori commercialisti

L'illegittimità del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa Commercialisti, dalla Cassa Ragionieri, da Inarcassa ed altri enti del comparto alla luce della giurisprudenza di legittimità e della pronuncia della Corte Costituzionale sul contributo di perequazione 

    

Articolo di apporfondimento di
 
 
avvocato in Roma e Isernia 

  

Con una impressionante raffica di sentenze, a fine 2009, la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà imposto ai pensionati dalle recenti riforme previdenziali deliberate da Cassa Ragionieri e Cassa Commercialisti. Confermando i principi già espressi tra il 2004 e il 2005 la Suprema Corte ha confermato i limiti dell'autonomia delle Casse previdenziali privatizzate e, così, ha conclsuo per l'insussistenza di un potere, in capo alle Casse, di introdurre contributi di solidarietà a carico di trattamenti pensionistici già liquidati evidenziando come tale provevdimento non sia modificativo di un criterio di determinazione della pensione ma sia volto alla decurtazione di un trattamento già calcolato eccedendo, dunque, dall'mabito dei poteri consentiti dall'art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995.

La legittimità delle norme di fonte regolamentare che hanno introdotto i contributi di solidarietà a carico dei pensionati della Cassa Commercialisti, della Cassa Ragionieri, di Inarcassa e di altri enti del comparto appare ancor più dubbia a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale  che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  nella parte in cui disponeva che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importi complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, fossero assoggettati ad un contributo di perequazione.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, era intervenuta nel corso del 2009, dichiarando l'illegittimità dei contributi di solidarietà introdotti dalla Cassa Commercialisti e dalla Cassa Ragionieri, sul rilievo che il diritto a pensione assurge a diritto acquisito non coinfigurandosi quale aspettativa suscettibile di essere limitata da atti di autonomia regolamentare o negoziale (vedi sotto e scarica le sentenza).

La Consulta ha ritenuto la natura di prelievo tributario del contributo di perequazione, sicchè, non soltanto il contributo di solidarietà avrebbe potuto essere introdotto a carico dei pensionati degli enti previdenziali privatizzati solo con un atto di normazione primaria ai sensi dell'art. 53 cost., ma il relativo gettito non avrebbe in alcun modo potuto confluire nelle "casse" delle Casse.   

 

 

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