Incompatibilità e pensioni note a Cass 13853 del 2009

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Con la recentissima sentenza n. 13853 del 2009, la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione relativa all'incidenza di eventuali situazioni di incompatibilità che non abbiano condotto alla cancellazione dall'albo professionale sulla regolarità di iscrizione all'ente di previdenza dei dottori commercialisti.

 
La Cassa Commercialisti, ravvisando la sussistenza, in proprio favore, di un potere implicito di verifica della regolarità di iscrizione all'Albo, ove riscontri una situazione di incompatibilità, a prescindere dall'eventuale cancellazione dall'Albo, procede all'annullamento dell'intero periodo contributivo e di iscrizione durante il quale accerti che la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità.
 
 
La Suprema Corte, riprendendo ed abbracciando un precedente orientamento (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3493 del 1996 e 4572 del 1988) successivamente abbandonato (cfr. Cass n 5344 del 2003), afferma che la Cassa Commercialisti non ha il potere di sindacare incidentalmente la legittimità di iscrizione all'Albo professionale per questioni inerenti l'incompatibilità.
 
 
A mente dell'art. 22 della L. n. 21 del 1986, argomenta la Corte, la Cassa Comemrcialisti ha solo il potere di verificare l'esercizio continuativo della professione dovendo, con riferimento all'iscrizione all'Albo professionale, esclusivamente verificare la sua esistenza senza alcuna verifica in merito alla sua legittimità.
 
 
La Corte trae argomento dalle diverse normative presenti nell'ordinamento previdenziale forense ed in quello dei geometri laddove è espressamente contemplata l'invalidità, a fini previdenziali, di periodi di attività professionale svolta in situazione d'incompatibilità.
 
 
La Suprema Corte osserva anche che, laddove si consentisse alla Cassa Commercialisti di procedere all'annullamento di periodi contributivi svolti in situazione d'incompatibilità in difetto di una norma di legge attributiva del relativo potere, si comprometterebbero le garanzia di difesa offerte al professionista in caso di procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine.
 
Infine, con riferimento al regolamento adottato dalla Cassa Commercialisti che legittimerebbe tale controllo, la Suprema Corte ne ha incidentalmente ed implicitamente ravvisato l'illegittimità, stante l'attribuzione, per legge, della sola facoltà regolamentare in materia di criteri di verifica della continuità dell'esercizio professionale e non in materia di incompatibilità.
 
Va, peraltro, segnalato che, in senso difforme, la questione risulta essere stata di recente risolta dalle SS.UU della Suprema Corte che hanno riconosciuto, in capo alla Cassa, un autonomo potere di verifica della legittimità dell'iscrizione all'ente di previdenza in dipendenza di eventuali condizioni di incompatibilità che, pure, non abbiano determinato la cancellazione dall'ordine previdenziale.
 
Con la sentenza n. 2613 del 2017, infatti, le SS.UU. hanno conclusivamente affermato il seguente principio di diritto "La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti è titolare del potere di accertare sia all'atto di iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazione di incompatibilità di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1067/1953 (ora art. 4 d.lgs. n. 139/2005) ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente. In particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell'Iscrizione all'Ordine". 
 
 

  

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