considerazioni sulla riforma della previdenza forense

A
 
I) La riforma della previdenza forense nel quadro dell’ordinamento previdenziale dei liberi professionisti

La recente riforma strutturale della previdenza forense ha innovato incisivamente il tessuto legislativo che disciplinava, nei suoi lineamenti essenziali, il sistema previdenziale degli esercenti la professione forense.
Il meccanismo tecnico attraverso il quale si è verificata l’abrogazione delle fonti primarie previgenti è quello della delegificazione per effetto di norme regolamentari che traggono la loro forza di delegificazione da ulteriori norme, di fonte primaria, che stabiliscono e regolano l’autonomo potere di normazione degli enti previdenziali privatizzati. 
Il tema dell’esistenza e dell’ambito dell’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati ha origine con la privatizzazione ma non trova espressi riferimenti né nella legge delega n 537 del 1993 (art. 1 commi 32 e 33) né nel successivo D.Lgs. n. 509/94 che, pur menzionando specificatamente, all’art. 2, comma 1 l’autonomia organizzativa, gestionale e contabile degli enti previdenziali privatizzati, prende in implicita ed indubbia considerazione l’autonomia normativa, da intendersi come autonoma capacità d’innovare l’ordinamento previdenziale, con una scarna disposizione contenuta nell’art. 3 dove la facoltà di adottare delibere in materia di contributi e prestazioni è concessa a condizione della relativa preesistenza a mente delle previgenti disposizioni di legge (al riguardo, gli spazi erano generalmente limitati a ridotte modifiche delle aliquote contributive e dei coefficienti di rendimento delle pensioni).
E’ pur vero che il decreto istitutivo prevedeva esplicitamente, all’art. 3, la possibilità di adottare regolamenti e statuti da sottoporre ad approvazione ministeriale   e che, all’art. 2, onerava gli enti ad adottare provvedimenti coerenti con le risultanze del bilancio tecnico da redigere con periodicità triennale e che, sotto il profilo della ragionevolezza complessiva della privatizzazione, la necessità di garantire l’equilibrio del sistema avrebbe richiesto il riconoscimento di più ampi spazi di manovra sull’ordinamento previdenziale ma l’espressa e limitativa disposizione in merito alla possibilità di modificare la disciplina di contributi e prestazioni induce ad una lettura restrittiva in ordine ai poteri riconosciuti, in subiecta materia, dal decreto delegato .
Successivamente all’entrata in vigore del decreto della privatizzazione, si sono succedute norme volte a individuare specifici spazi all’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati e, in tale quadro, è di fondamentale importanza l’intervento del legislatore del 1995 che, nell’ambito della globale riforma del sistema della previdenza pubblica, ha dedicato una specifica disposizione alla previdenza dei liberi professionisti attribuendo, con l’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995, agli enti previdenziali privatizzati, incisivi poteri di innovare l’ordinamento previdenziale delle categorie tutelate in esito alle verifiche del bilancio tecnico ed al fine di mantenere l’equilibrio della gestione .
Secondo le disposizioni di cui all’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995, nell’originaria versione, gli enti previdenziali privatizzati risultano, dunque, legittimati ad adottare delibere di variazione di aliquote contributive, di coefficienti di rendimento delle pensioni nonché di ogni altro criterio di determinazione delle pensioni nel rispetto del principio del pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate anteriormente all’entrata in vigore delle delibere modificative.
A detti enti è conferita, inoltre, la facoltà di optare per il sistema contributivo definito ai sensi della legge n 335 del 1995 per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Successivamente, con il comma 763 dell’art. 1 della Legge n 296/2006, l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è stato così modificato nel primo e nel secondo periodo: "Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Per quanto riguarda il tema dell’autonomia normativa, il comma 763 stabilisce, da un lato, che, all’esito della verifica del bilancio tecnico e coerentemente con le sue risultanze, gli enti previdenziali privatizzati adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni e, dall’altro, introduce una clausola specifica che fa salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge.
Resta immutata la facoltà, per gli enti previdenziali privatizzati, di optare per il sistema contributivo.
La nuova formulazione dell’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995, anziché indicare partitamente i provvedimenti che gli enti previdenziali privatizzati possono adottare, si riferisce, in guisa generica, a provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario enucleando, quali criteri direttivi dell’esercizio del potere normativo, il principio del pro rata, che gli enti debbono avere presente, la gradualità e la solidarietà intergenerazionale.
Il comma 763 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 pone all’interprete dubbi di non poco momento in relazione all’ambito della nuova potestà “provvedimentale” innominata in quanto se, da un lato, potrebbe ritenersi che, in difetto di un riferimento esplicito ai tipi di intervento consentiti, l’ambito degli stessi debba essere ricondotto a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 509/94 che, come visto, prevedeva la facoltà, per gli enti previdenziali privatizzati, di adottare delibere in materia di contributi e prestazioni solo entro i limiti delle previgenti previsioni di legge.
Dall’altro, probabilmente in armonia con l’effettiva volontà del Legislatore, si potrebbe ritenere che l’eliminazione del riferimento puntuale ai tipi di provvedimento che gli enti previdenziali privatizzati possono adottare, abbia assolto alla finalità di ampliarne il ventaglio sino ad includere ogni e qualsivoglia provvedimento si renda necessario per riequilibrare la gestione, nei limiti della compatibilità con il dettato costituzionale e con talune disposizioni vincolanti del decreto legislativo n 509/94.
I limiti costituzionali che, in particolare, appaiono pertinenti sono quelli di cui all’art. 18 che tutela la libertà di associazione e che, certamente, preclude agli enti previdenziali privatizzati la possibilità di ampliare autonomamente il bacino dei propri assicurati, l’art. 23 secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge dacchè dovrebbe escludersi che gli enti previdenziali privatizzati possano introdurre nuove forme di contributi potendo esclusivamente variare le aliquote di quelli esistenti nonché, in via generale e nel solco della giurisprudenza costituzionale, l’art. 38 Cost che rappresenterà il criterio di legittimità finale che dovrà ispirare ciascun provvedimento che non potrà essere tale da escludere o da rendere eccessivamente difficoltosa la tutela previdenziale per i lavoratori assicurati o per una parte di essi.
I vincoli desumibili dal decreto di privatizzazione, ove si presuma superato quello stringente di cui all’art. 3 comma 2, sono il proseguimento dello svolgimento delle attività previdenziali e assistenziali in atto al momento della privatizzazione e il mantenimento dell’obbligatorietà di iscrizione e contribuzione nei riguardi delle categorie di professionisti anteriormente assicurate.
Tali vincoli dovrebbero precludere la possibilità di incidere sugli ordinamenti previdenziali sino al punto di sopprimere una determinata tipologia di prestazione o di stravolgerne i requisiti di accesso.
L’art. 1 comma 763 dell’articolo unico della Legge Finanziaria pone, inoltre, ulteriori criteri direttivi del potere regolamentare degli enti previdenziali privatizzati che saranno altrettanti parametri per la valutazione della legittimità del suo esercizio.
Si tratta del principio del pro rata che impone, tendenzialmente, la salvaguardia delle aspettative di calcolo della pensione sulla base della normativa vigente al momento della maturazione dell’anzianità contributiva, nonché dei nuovi criteri della gradualità (invero parzialmente coincidente con il principio del pro rata ma certo di latitudine più estesa) e dell’equità intergenerazionale.
Il criterio dell’equità tra generazioni, in effetti, si pone in una situazione di potenziale distonia, sia con il principio del pro rata, volto alla tutela delle aspettative pensionistiche già maturate in caso di provvedimenti peggiorativi in ordine alle modalità di calcolo della pensione, sia con quello della gradualità se osservato sotto il profilo dell’introduzione di modifiche peggiorative sul fronte delle prestazioni.
Si potrebbe trarre la conclusione che il Legislatore abbia, dunque, inteso contemperare il principio dell’equità intergenerazionale con quello della gradualità e del pro rata con la conseguenza che un attenuato rispetto del principio del pro rata potrà giustificarsi solo attraverso un richiamo al principio dell’equità intergenerazionale e viceversa.
Alla luce della novella, il sindacato giurisdizionale in ordine all’esercizio dei poteri regolamentari degli enti previdenziali privatizzati sarà, all’evidenza, sempre più invasivo ed incentrato, piuttosto che su una verifica estrinseca in ordine al rispetto di parametri di stretta legittimità, su una valutazione intrinseca in ordine al ragionevole contemperamento dei principi individuati all’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995 nel testo introdotto dall’art. 1 comma 763 della Finanziaria del 2007.
In tale prospettiva, si pone l’ulteriore problema se detti principi debbano sempre essere tenuti congiuntamente in considerazione o se i provvedimenti possano rispettare, di volta in volta, anche uno solo di essi, sacrificando contestualmente gli altri.
Quali siano i confini tra i principi cristallizzati nella norma e sino a dove potrà spingersi il sindacato incidentale del GO nell’ambito dei contenziosi aventi ad oggetto atti esecutivi di regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 12 nel nuovo testo introdotto dal comma 763 della Legge n 296 del 2006 è una problematica lasciata aperta dalla novella legislativa e non è difficile predire un ruolo di primo piano della giurisprudenza in un settore in cui la particolare delicatezza degli interessi in gioco avrebbe probabilmente richiesto una maggiore certezza giuridica e norme più precise.

II) La riforma della previdenza Forense – premessa

E’ in tale quadro normativo, nonché nel pieno di un considerevole tumulto di giurisprudenza , che si colloca l’incisiva riforma della previdenza forense.
Prima di esaminare la portata e le norme della riforma anche in rapporto all’ordinamento previdenziale previgente, occorre soffermarsi sul fondamento normativo costitutivo e direttivo del potere regolamentare esercitato dalla Cassa Forense ed i criteri desumibili da tale fonte di legge.
Come abbiamo visto, i provvedimenti di natura normativa degli enti previdenziali privatizzati, soggiacciono, a seguito della modifica dell’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995 apportata dalla Finanziaria del 2007, a nuovi criteri guida.
Essi, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, debbono intendersi al contempo come base giuridica e come parametro di legittimità dell’esercizio dei poteri normativi da parte degli enti previdenziali privatizzati .
In particolare, secondo la nuova versione dell’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995, i provvedimenti volti a garantire l’equilibrio del sistema nel medio lungo periodo debbono:
a)    aver presente il criterio del pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate prima dell’entrata in vigore del provvedimento modificativo;
b)    essere ispirati al criterio della progressività;
c)    rispettare l’ulteriore criterio dell’equità intergenerazionale.
 
Dall’esame congiunto del regolamento relativo alle prestazioni e di quello relativo alla contribuzione, si può rilevare come sia il criterio del pro rata sia, soprattutto, quello dell’equità intergenerazionale non appaiono trovare piena rispondenza nelle disposizioni della riforma.
Passando in rapida rassegna le disposizioni della riforma, essa ha previsto, essenzialmente, una modifica del sistema impositivo della contribuzione che vede l’ingresso di una terza forma di contribuzione modulare che s’aggiunge ai contributi soggettivo ed integrativo modificati anch’essi con riferimento alla relativa aliquota (che passa al 13% del reddito netto professionale con riferimento al contributo soggettivo ed al 4% del volume d’affari per quel che riguarda il contributo integrativo).
Il contributo modulare, destinato ad alimentare una seconda quota pensionistica contributiva varia da un minimo obbligatorio pari al 1% del reddito netto professionale ad un massimo del 10%, la scelta di versare tale contributo in percentuale maggiore al 1% è rimessa alla volontà del professionista che la potrà esercitare in sede di comunicazione annuale dei redditi e volumi d’affari realizzati.
E’ stato, inoltre, previsto un consistente incremento dell’ammontare della contribuzione minima soggettiva ed integrativa, nonché un importo minimo dovuto a titolo di contribuzione modulare.
Sul versante delle prestazioni, l’innovazione di maggiore impatto è l’incremento graduale dei requisiti d’accesso al trattamento pensionistico che passano, dalla vecchia combinazione dei sessantacinque anni d’età e dei trenta anni di contribuzione, ai settanta anni d’età e trentacinque anni di contribuzione.
Viene, peraltro, mantenuta la possibilità di accedere alla pensione d’anzianità con sessantacinque anni d’età con una forte riduzione percentuale sull’ammontare della pensione spettante.
Vengono anche modificate le aliquote da applicare alla base pensionabile ed incrementato il numero dei redditi da inserire nella suddetta base.
Viene, poi, prevista una seconda quota pensionistica da calcolarsi con metodo contributivo in relazione alla nuova contribuzione modulare.
Viene, invece, mantenuta la possibilità di accedere alla pensione con calcolo interamente contributivo in caso di compimento dell’età per il pensionamento senza la maturazione del requisito contributivo necessario per il suo riconoscimento.
Merita sottolinearsi, poi, la clausola contenuta nell’art. 14 del regolamento sulle prestazioni che, nel disciplinare il periodo transitorio, prevede che il nuovo sistema di calcolo si applichi integralmente ai soggetti infraquarantenni o che abbiano un’anzianità contributiva inferiore a cinque anni e si applichi nel rispetto del pro rata con riferimento agli altri.
Prima di esaminare nel dettaglio le disposizioni della riforma, è necessaria ed opportuna una preliminare ricognizione del previgente quadro della previdenza forense.

 
III) L’ordinamento previdenziale forense ante riforma

Il sistema previdenziale forense era ed è tuttora imperniato sull’obbligo di iscrizione e contribuzione posto a carico di avvocati iscritti all’albo professionale che esercitino la professione libera continuativamente a mente dell’art 22 della Legge 20 settembre 1980, n. 576. Eventuali situazioni d’incompatibilità che non siano sfociate nella cancellazione dall’Albo determinano la sterilizzazione del relativo periodo assicurativo e contributivo ex art. 2 L. n. Legge 22 luglio 1975, n. 319.
Il sistema impositivo e di riscossione si basa sull’autodichiarazione dei redditi e dei contributi dovuti da parte degli iscritti e sull’obbligo di versamento di una contribuzione minima annuale e di contributi in eccedenza sulla contribuzione minima calcolati in percentuale sul reddito netto professionale e sul volume d’affari dichiarati dal professionista per l’anno precedente.
La Cassa Forense eroga la pensione di vecchiaia, la pensione d’anzianità, la pensione d’inabilità e invalidità e le pensioni ai superstiti (reversibilità e indiretta). Tali trattamenti di previdenza, pur formalmente mantenuti, sono stati modificati, quanto a requisiti d’accesso ed a modalità di calcolo, dal nuovo regolamento delle prestazioni. In aggiunta alle prestazioni individuate nella Legge n 576 del 1980, l’art. 4 del regolamento generale prevede una pensione contributiva alternativa alla pensione di vecchiaia per quanti si cancellino dalla Cassa dopo aver compiuta l’età pensionabile e senza aver maturato i requisiti contributivi necessari per accedere a tale tipologia di pensione.
Procedendo più nel dettaglio, l’iscrizione alla Cassa Nazionale Forense è obbligatoria ed avviene su domanda o d’ufficio concorrendo i requisiti dell’iscrizione all’Albo professionale e l’esercizio continuativo della professione, secondo i criteri determinati dal Comitato dei Delegati (si veda, al riguardo, art. 22 della L. n. 576/80 che consente, peraltro, la conservazione dell’iscrizione alla Cassa, a prescindere dalla realizzazione dei necessari limiti reddituali e/o di volumi d’affari, in caso di inattività derivante dall’assunzione di particolari funzioni o cariche politiche e/o istituzionali Parlamento, Corte Costituzionale ecc. ecc.)
Sotto il profilo contributivo, a carico degli iscritti alla Cassa Forense, era, prima dell’attuale riforma, previsto un contributo soggettivo obbligatorio nella misura del 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al limite della prima fascia reddituale e nella misura del 3% per la quota reddituale eccedente (contributo, peraltro, già incrementato, quanto alla prima fascia, dal 10% al 12% in relazione ai redditi 2008, con decorrenza dal 2009).
Era ed è previsto un contributo minimo, il cui importo è stato, con la riforma del nuovo regolamento dei contributi, notevolmente incrementato.
Il contributo soggettivo era dovuto anche dai pensionati che proseguivano l’esercizio professionale ma senza minimo per i primi cinque anni e, successivamente, nella misura percentuale del 3%. La riforma ha ampiamente rivisitato il regime previdenziale dei pensionati prevedendo che il contributo sia, a decorrere dal pensionamento, versato, senza l’applicazione del minimo, nella misura percentuale del 5% ma che lo stesso non dia luogo, a regime, ad alcun supplemento di pensione.
Per gli avvocati che iniziavano la professione e che si iscrivevano alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni d’età il contributo soggettivo era dimezzato per i primi tre anni. La riforma ha sensibilmente modificato il regime d’agevolazione per i neoiscritti infratrentacinquenni attraverso l’estensione del periodo del dimezzamento da tre a cinque anni e la revisione del tipo di agevolazione.
Era previsto, a carico di tutti gli iscritti all’Albo, l’obbligo di applicare una maggiorazione percentuale del 2% (contributo integrativo) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA e di versarne alla Cassa il relativo ammontare; con la riforma tale maggiorazione è stata portata al 4%.
Era ed è previsto un contributo integrativo minimo, cui non sono tenuti i pensionati che proseguano l’esercizio della professione, il cui importo è stato considerevolmente aumentato.
La prescrizione dei contributi, originariamente regolata, per il periodo necessario alla sua maturazione e con riferimento alla sua decorrenza, dall’art. 19 della L. n. 576/1980, risulta oggi disciplinata (senza alcuna modifica per effetto della riforma) dal combinato disposto del menzionato art. 19 e dell’art. 3 commi 9 e 10 della L. n. 335 del 1995, dichiarato applicabile, da numerose pronunce della Suprema Corte , a tutte le gestioni di previdenza obbligatorie e, tra di esse, anche alle Casse privatizzate. La prescrizione dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute alla cassa si matura dunque in cinque anni a decorrere dall’invio, da parte del professionista, della comunicazione reddituale annuale obbligatoria.
A tale ultimo riguardo, come già segnalato, il sistema di riscossione della Cassa è imperniato sull’autodichiarazione dei redditi e volumi d’affari prodotti nell’anno precedente da parte del professionista. Tutti gli avvocati iscritti, anche solo per una frazione di anno, all’Albo professionale debbono, infatti, inviare, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione dei redditi professionali e dei volumi d’affari prodotti nell’anno precedente; i contributi minimi sono riscossi in quattro rate, secondo modalità e termini stabiliti dal C.d.A. mentre le eccedenze contributive (rispetto ai minimi) debbono essere pagate, per metà, entro il termine del 31 luglio dell’anno di riferimento e, per la residua parte, entro il 31 dicembre successivo.
La Cassa Forense può, per la tutela dei propri crediti previdenziali, avvalersi della conoscenza degli imponibili ottenendo informazioni dai competenti uffici delle imposte dirette e dell’IVA e può procedere alla riscossione delle somme insolute a titolo di contributi, sanzioni ed accessori, iscrivendo il relativo importo a ruolo ed avvalendosi della normativa relativa alla riscossione delle imposte dirette.
Assistono il credito contributivo e, in generale, la correttezza del contribuente nella sua rapportazione con la Cassa diverse sanzioni.
Le fattispecie sanzionate sono: l’omessa iscrizione, la tardiva comunicazione dei dati reddituali; l’omessa comunicazione e la comunicazione infedele degli stessi; il tardivo versamento dei contributi dovuti in forma di autoliquidazione; l’omesso versamento dei contributi dovuti in forma di autoliquidazione; l’omesso versamento dei contributi il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco.
Il regime della riscossione e quello sanzionatorio non ha subito modifiche per effetto dei nuovi regolamenti.
La legge prevedeva (art. 21 L. n. 576/1980) la restituzione dei contributi soggettivi versati in caso di cancellazione dalla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione. Detta facoltà, come detto, è stata eliminata per effetto dell’introduzione della pensione contributiva alternativa alla pensione di vecchiaia ordinaria di cui all’art. 4 del regolamento generale.
La Cassa Forense eroga le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità ed indirette; tutti i trattamenti sono riconosciuti su domanda dell’iscritto e, salvo per le pensioni di vecchiaia, reversibilità ed indirette, che decorrono dalla data dell’evento, hanno decorrenza dalla data di presentazione della domanda stessa (cfr. art. 1 della L. n. 576/1980).
La pensione di vecchiaia veniva corrisposta, prima dell’attuale riforma, con il concorso dei requisiti dei 65 anni d’età e dei 30 anni di anzianità contributiva e di iscrizione e si calcolava, sulla base delle disposizioni della legge istitutiva, prendendo in considerazione, come base pensionabile, la media dei migliori 10 redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (per la media si considerava soltanto la parte di reddito soggetta al contributo nella misura percentuale del 10%).
A decorrere dal 1.1.2002, i redditi da inserire nella base pensionabile sono stati aumentati sino a raggiungere i migliori 20 sugli ultimi 25; tale diversa base di computo della pensione trova integrale applicazione solo per coloro che, alla data del 1.1.2002, avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore a dieci anni o meno di 45 anni d’età, per gli altri, la pensione viene calcolata in due quote: la prima, relativa all’anzianità maturata sino al 31.12.2001, prendendo come base pensionabile i migliori dieci redditi sugli ultimi quindici dichiarati, la seconda, relativa all’anzianità successiva, prendendo in considerazione, come base pensionabile, i migliori venti redditi sugli ultimi venticinque dichiarati.
Sulla base pensionabile, ai fini del calcolo, venivano, poi, applicate, per ogni anno di iscrizione, le aliquote del 1,75% sul primo scaglione di reddito e, sugli ulteriori scaglioni, le aliquote del 1,50%; 1,30%; 1,15%; tali aliquote sono state ampiamente modificate dalla riforma.
La pensione di vecchiaia decorre dalla data della maturazione dei requisiti anagrafico contributivi. E’ previsto un minimo di pensione pari a otto volte il contributo minimo dovuto nell’anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione.
Successivamente al pensionamento, la prosecuzione dell’attività professionale dava titolo alla percezione di un primo supplemento pensionistico biennale e di un secondo triennale calcolati, con riferimento ai redditi prodotti successivamente al pensionamento, con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia; come anticipato, la riforma ha previsto, a regime, l’eliminazione dei supplementi pensionistici.
L’art. 4 del Regolamento generale, come accennato, sopprimendo l’istituto della restituzione dei contributi, ha introdotto, a favore degli iscritti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d’età senza aver maturato i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la facoltà di chiedere l’erogazione di una pensione, reversibile ai superstiti, liquidata con il sistema contributivo di cui alla L. n. 335/95, calcolata con riferimento esclusivo ai contributi versati nella misura percentuale del 10% sulla prima fascia di reddito, a condizione che i medesimi iscritti possano vantare un’anzianità contributiva almeno quinquennale.
Identica facoltà, alle medesime condizioni assicurative, è riconosciuta ai superstiti di iscritto che non abbiano titolo a percepire la pensione indiretta.
La pensione d’anzianità, decorrente dalla data della presentazione della domanda, veniva corrisposta, previa cancellazione dall’Albo professionale, a coloro che avessero maturato 35 anni d’anzianità contributiva ed i requisiti anagrafici di cui alla L. n. 335/95 e successive integrazioni e modificazioni o, a prescindere dall’età, 40 anni di contributi; anche, con riferimento alla pensione d’anzianità, la riforma ha modificato i criteri d’accesso ed i criteri di calcolo.
La pensione di inabilità, i cui presupposti non sono stati sostanzialmente intaccati dalla riforma, è corrisposta, su domanda, previa cancellazione dall’Albo, a coloro la cui capacità all’esercizio della professione sia totalmente esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione. Essa decorre dal momento della presentazione della domanda.
I requisiti d’accesso alla pensione erano l’iscrizione in atto da dieci anni o 5 in caso di infortunio in via continuativa da data anteriore al compimento dei 40 anni. La riforma ha unificato il requisito contributivo che, in via generalizzata, diventa quello quinquennale originariamente previsto solo per il caso dell’infortunio.
A determinate condizioni reddituali dell’inabile è previsto che l’anzianità assicurativa ai fini della determinazione dell’importo sia incrementata di 10 anni fino ad un massimo di trentacinque.
Anche la pensione d’inabilità è integrata sino a concorrenza del trattamento minimo previsto per le pensioni di vecchiaia (cfr. art. 2 L. n. 141/92).
La pensione di invalidità non ha subito sostanziali modifiche. Essa spetta a coloro la cui capacità all’esercizio professionale, a causa di malattia o infortunio, sia ridotta a meno di un terzo, concorrendo i requisiti assicurativi e contributivi previsti per la pensione di inabilità.
La misura è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità ed il minimo garantito è pari al 70% del minimo previsto per le pensioni di vecchiaia (cfr. art. 5 della L. n. 576/1980).
Anche il regime della reversibilità ai superstiti delle pensioni dirette e quello delle pensioni indirette non ha subito sostanziali modifiche.
Le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità ed inabilità sono, dunque, reversibili, nella misura del 60% (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro), in favore del coniuge e, in assenza del coniuge, nella misura del 60% in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 20% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
Ai fini del calcolo della relativa pensione di reversibilità, l’importo della precedente pensione d’invalidità viene incrementato di tre settimi.
La pensione indiretta ha mantenuto, anche a seguito della riforma, invariati i requisiti d’accesso spettando ai sopra indicati superstiti, in caso di decesso di iscritto senza diritto a pensione che possa vantare un requisito assicurativo-contributivo almeno decennale con iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno d’età e cessazione dell’iscrizione avvenuta da non più di tre anni; in tal caso l’anzianità assicurativa, ai fini del calcolo, veniva incrementata di dieci anni sino al raggiungimento di un massimo di trentacinque anni (cfr. art. 3 della L. n. 141/1992); il regime dell’incremento è stato parzialmente modificato dalla riforma.
 
IV) La riforma della previdenza forense

Con nota del Ministero del Lavoro in data 18/12/2009 è stata comunicata l’approvazione definitiva della Riforma Previdenziale Forense, articolata nel nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali e nel nuovo Regolamento dei contributi .
Come già sommariamente esposto, le principali novità della riforma consistono, sul versante delle prestazioni previdenziali:
nell’introduzione di una pensione scomposta in due distinte quote delle quali la prima da calcolarsi con il sistema reddituale e la seconda con sistema contributivo in relazione ad una distinta tipologia di contribuzione modulare;
nel mantenimento, con riferimento alla quota base della pensione, dell’istituto dell’integrazione al minimo con l’introduzione, tuttavia, della condizione della presentazione di specifica domanda e di quella del mancato superamento di uno specifico limite di reddito(pari al triplo del trattamento minimo riconosciuto) ottenuto sommando al reddito del pensionato quello del suo coniuge non legalmente separato;
nella variazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia innalzati progressivamente sia con riferimento all’età anagrafica richiesta sia per quel che riguarda il relativo requisito contributivo;
nella modificazione dei criteri di calcolo della pensione, con la variazione, in diminuzione, delle aliquote per la trasformazione in rendita pensionistica della media dei redditi e con l’incremento del numero dei redditi da inserire nella suddetta base sino alla integrale copertura della vita contributiva degli iscritti;
nell’introduzione di una seconda quota di pensione con calcolo contributivo fondata su una seconda quota modulare della contribuzione;
nel mantenimento della possibilità di accedere alla pensione con il requisito anagrafico di 65 anni, ferma la nuova anzianità contributiva richiesta, con una penalizzazione dello 0,41% mensile in relazione all’anticipazione del pensionamento;
nel mantenimento della possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con calcolo contributivo in caso di raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia in assenza del relativo requisito contributivo;
nella progressiva abolizione dei supplementi pensionistici.
A mente dell’art. 2 del regolamento delle prestazioni, dunque, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia rimarranno, sino al 31 dicembre 2010, quelli previsti dalla Legge n 576 del 1980 (65 anni d’età e anzianità di iscrizione e contribuzione di trenta anni) e subiranno, successivamente, un progressivo incremento con la previsione, a regime, dell’accesso alla pensione di vecchiaia con il concorso del requisito di 70 anni di età e di 35 anni di anzianità contributiva e di iscrizione.
Per quel che riguarda la pensione d’anzianità, l’art. 5 del regolamento delle prestazioni prevede il passaggio dalla combinazione dei 58 anni d’età e dei 35 anni d’anzianità contributiva a quella dei 62 anni di età e dei 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Scompare letteralmente una delle due forme di manifestazione della pensione di anzianità e, cioè, quella basata sul solo requisito contributivo di 40 anni; l’eliminazione di tale trattamento pone delicati problemi di compatibilità con il sistema di previdenza generale che ha mantenuto, in diverse sue espressioni, la possibilità dell’accesso alla pensione di anzianità con il solo requisito contributivo di 40 anni (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla disciplina della totalizzazione  che è ammessa a condizione che il lavoratore abbia complessivamente maturato 40 anni di contributi).
Con riferimento alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici, oltre alla innovativa quota di pensione con calcolo contributivo sulla base del contributo modulare, l’art. 4 del regolamento delle prestazioni ha previsto, da un lato, l’estensione, sino a coprire l’intero arco dei redditi professionali prodotti, della base per calcolare la media dei redditi da trasformare in rendita pensionistica (esclusi, a determinate condizioni di anzianità contributiva, i peggiori cinque redditi professionali) e, dall’altro, la variazione, in diminuzione, dei coefficienti di rendimento per effettuare tale trasformazione; questi ultimi si riducono a due e sono quello del 1,50% sulla somma compresa tra 0 e i 3/4 del tetto reddituale su cui viene applicata la prima aliquota della contribuzione soggettiva e del 1,20% sulla restante parte.
Con riferimento al campo soggettivo ed alla modalità d’applicazione della riforma delle prestazioni previdenziali ai diversi suoi destinatari, L’art. 14 del regolamento prestazioni disciplina il periodo transitorio, prevedendo che il nuovo sistema di calcolo si applichi integralmente ai soggetti infraquarantenni o che abbiano un’anzianità contributiva inferiore a cinque anni e si applichi nel rispetto del pro rata con riferimento agli altri che vedranno l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo della pensione esclusivamente sulla frazione di anzianità contributiva che maturerà successivamente all’entrata in vigore della riforma.
Sul versante contributivo, tra le novità di maggiore impatto, vi è l’introduzione di una nuova forma di contribuzione, definita modulare, destinata ad alimentare una specifica quota di pensione aggiuntiva rispetto a quella base e caratterizzata da un metodo di calcolo contributivo.
Tale contribuzione aggiuntiva è, per la parte obbligatoria, d’importo pari all’1% del reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente e, in ogni caso, di importo non inferiore ad un minimo annuo; inoltre, è prevista la facoltà di versare un importo ulteriore volontario nella misura compresa tra l’1% e il 9% del reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. La misura percentuale della contribuzione volontaria modulare sarà stabilita da ciascun iscritto con la comunicazione obbligatoria annuale.
Vengono sostanzialmente incrementati i livelli minimi della contribuzione integrativa e della contribuzione soggettiva (questa ultima variata asimmetricamente rispetto alla variazione percentuale della contribuzione soggettiva incrementata di un solo punto, rispetto al previgente tasso del 12%).
La contribuzione integrativa, oltre al già rilevato innalzamento del minimo, viene portata al livello percentuale del 4%.
Con riferimento ai pensionati, viene prevista l’esclusione dell’obbligo di versare la contribuzione minima (integrativa e soggettiva) e diminuita la percentuale della contribuzione soggettiva per la prima fascia di reddito al 5% (deve, tuttavia, osservarsi come a tale obbligo contributivo, pur persistente, non corrisponderà  a regime alcun beneficio pensionistico).
Con riferimento ai neoiscritti infratrentacinquenni, il beneficio del dimezzamento della contribuzione viene previsto per la durata di cinque anni (invece del precedente periodo triennale) e, tuttavia, tale beneficio viene espressamente riferito alla sola contribuzione minima (permanendo, dunque, l’obbligo della contribuzione integrale sul reddito effettivamente prodotto) e, in considerazione del notevole incremento degli importi dei contributi minimi richiesti, si dovrebbe verificare, anche in relazione a tale categoria di iscritti, un sostanziale innalzamento dell’ammontare dei contributi dovuti. 

V) Considerazioni conclusive

La riforma ha, dunque, strutturalmente innovato il sistema di previdenza forense con l’obiettivo di garantire la stabilità nel lungo periodo attraverso un incremento dei flussi finanziari in ingresso ed un contenimento di quelli in uscita in atto e potenziali.
Gli interventi, come visto, sono stati molteplici ed interrelati sul fronte delle prestazioni e su quello dei contributi.
La nuova contribuzione modulare, ad esempio, ove esaminata in combinazione con la norma che esclude la restituzione dei contributi in caso di cessazione dell’iscrizione con meno di 5 anni di contribuzione e che contestualmente preclude l’accesso a qualsivoglia trattamento di pensione (cfr. l’art. 8 del regolamento delle prestazioni) assume la connotazione di un contributo di solidarietà.
Analoga connotazione assume il contributo soggettivo dovuto nella misura del 5% da parte dei pensionati ove si consideri la contestuale abolizione dei supplementi pensionistici.
Più in generale, la riforma della previdenza forense riflette una concezione oltremodo elastica dei limiti e dei criteri di fonte legislativa nel quadro dei quali la potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati è chiamata a estrinsecarsi.
In primo luogo, la condizione dettata dalla Legge n 537/93 delega di privatizzazione al comma 33 dell’art. 1 del mantenimento delle attività previdenziali ed assistenziali in atto si pone in una posizione di evidente frizione con norme che innovino radicalmente i requisiti d’accesso ad un determinato trattamento pensionistico (così come nella specie avvenuto con riferimento alle pensioni di vecchiaia e di anzianità) o che addirittura ne aboliscano taluno (così come avvenuto con la pensione d’anzianità correlata al solo requisito contributivo di quaranta anni o con i supplementi pensionistici).
Con specifico riguardo alla modifica dei requisiti d’accesso ai trattamenti pensionistici, non può, poi, sottacersi che la Corte di Legittimità aveva, sia pur in un periodo antecedente all’intervenuta modifica dell’art. 3 comma 12 della L. n 335 del 1995 per effetto dell’art. 1 comma 763 della L. n. 296 del 2006, dichiarato l’illegittimità di norme regolamentari che, lungi dal modificare i criteri di determinazione della pensione, introducessero nuovi requisiti per il conseguimento della medesima .
Problemi di compatibilità con il richiamato art. 1 comma 33 della L. n. 537 del 1993 ( norma, peraltro, fedelmente trasfusa nell’art. 1 del D.Lgs. n. 509/94) si pongono anche in relazione alle norme regolamentari che, per altro verso, hanno, in sostanza, introdotto una nuova prestazione previdenziale ed una nuova forma di contribuzione quali, rispettivamente, la prestazione contributiva di cui all’art. 6 del regolamento sulle prestazioni ed il contributo modulare destinato ad alimentarla.
La Cassa ha, dunque, progettato e deliberato le norme regolamentari della riforma presupponendo che la modifica dell’art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995, per effetto del già richiamato art. 1 comma 763 della Finanziaria 2007, abbia, in sostanza, svincolato gli enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, nonché quelli di cui al D.Lgs. n. 103 del 1996, dall’obbligo di rispetto di qualsivoglia limite di legge in ordine alla tipologia dei provvedimenti adottabili e, tuttavia, le richiamate norme della legge delega e del decreto di privatizzazione non sembrano consentire una così lata interpretazione dell’ambito degli attuali poteri di normazione degli enti previdenziali privatizzati, al di là di ogni considerazione sulla coerenza con il tessuto costituzionale.
Ineludibile, poi, è un ulteriore approfondimento in ordine allo stesso rispetto dei criteri espressamente individuati dall’art. 1 comma 763 della Legge n 296 del 2006 che dispone come i provvedimenti legittimamente adottabili dagli enti previdenziali privatizzati debbano, per un verso, essere coerenti con le risultanze del bilancio tecnico (dacchè ne risulterebbe l’illegittimità di un provvedimento che, a fronte di una florida situazione finanziaria attuale e in prospettiva, inasprisse il carico contributivo o i livelli delle prestazioni) e, per altro verso, debbano tenere conto del criterio del pro rata in relazione alle anzianità contributive maturate anteriormente ai provvedimenti modificativi, nonché dei principi di gradualità e di equità intergenerazionale.
Con specifico riguardo ai criteri guida cristallizzati nell’art. 1 comma 763 della Legge n 296 del 2006, appare evidente che, mentre la gradualità è principio convergente con quello del pro rata essendo il secondo niente altro che una forma di manifestazione del primo, il principio dell’equità tra generazioni si colloca in evidente distonia con i primi due almeno sul versante delle prestazioni previdenziali.
Notoriamente, infatti, a meno di non formulare ipotesi fantasiose ed astratte, i provvedimenti incidenti sulle prestazioni previdenziali sono, di norma, rivolti ad un contenimento della spesa e, quindi, determinano diminuzioni del livello delle prestazioni stesse o un inasprimento dei requisiti d’accesso (ed è infatti ciò che è avvenuto con la riforma della previdenza forense).
In tale prospettiva, modifiche che rispettino rigorosamente il principio del pro rata o che vadano a regime con notevole lentezza determinano inevitabilmente sperequazioni tra generazioni e una evidente frizione con il principio dell’equità intergenerazionale, equità che, ad avviso di chi scrive, non può se non essere recuperata sul fronte della contribuzione con una differente distribuzione del carico sperequata a favore delle classi di assicurati più giovani.
Può anzi ragionevolmente ritenersi che il principio dell’equità tra generazioni sia il parametro per valutare la ragionevolezza della opzione discrezionale di adottare regolamenti non integralmente rispettosi dei principi del pro rata e della gradualità.
Con le esposte coordinate ermeneutiche, è ora doveroso appuntare l’attenzione sulle disposizioni della riforma.
Esaminando il regolamento dei contributi, può osservarsi come sia stato aumentato il carico complessivo della contribuzione, sia introducendo il nuovo contributo modulare, sia incrementando le aliquote dei contributi soggettivo ed integrativo, sia quasi raddoppiandone la misura minima.
Da un raffronto tra il livello d’incremento della contribuzione soggettiva a percentuale e di quella minima emerge che, mentre la prima, già fissata nella misura percentuale del 12%, viene innalzata di un sol punto, la seconda viene sostanzialmente raddoppiata, così come la contribuzione integrativa minima (come noto, invece, la contribuzione integrativa a percentuale non dovrebbe determinare alcun onere aggiuntivo per il professionista trattandosi di un contributo a carico del cliente che viene solo incassato per conto della Cassa da parte del professionista).
Ne consegue che il carico contributivo maggiore (sotto il profilo del suo rapporto con gli utili) graverà sui soggetti assicurati che non raggiungano i redditi o i volumi d’affari corrispondenti ai contributi soggettivo e integrativo minimo e, cioè, verosimilmente sulle categorie di assicurati più giovani.
Volgendo la lente d’indagine sul fronte delle prestazioni, la riforma ha, con gradualità, inasprito i requisiti d’accesso con la conseguenza che, a regime, la pensione di vecchiaia sarà conseguibile solo con 70 anni d’età e 35 anni di anzianità contributiva, salvo optare per un’anticipazione dell’accesso fino al limite dei 65 anni a fronte di una diminuzione dell’importo di 5 punti percentuali all’anno e che la pensione d’anzianità sarà accessibile solo a condizione di aver maturato il 62° anno d’età ed almeno 40 anni di contributi.
La gradualità che caratterizza l’entrata in vigore dei nuovi requisiti d’accesso comporta una diversa incidenza su categorie di assicurati giacchè quelli con maggiore anzianità anagrafica e contributiva non subiranno, se prossimi al pensionamento, gravi conseguenze dall’inasprimento dei requisiti mentre gli assicurati con minore anzianità anagrafica e di contribuzione subiranno un differimento di almeno cinque anni della decorrenza del pensionamento di vecchiaia e di quattro anni del pensionamento di anzianità, salvo, ove possibile, optare per il pensionamento all’età di sessantacinque anni subendo, però, un considerevole decremento dell’importo spettante.
Sempre sul versante delle prestazioni, sono stati modificati i criteri di determinazione della pensione con l’incremento, sino a coprire l’intero arco dei redditi professionali prodotti, del numero di redditi per la formazione della base pensionabile ed il considerevole livellamento delle aliquote per la trasformazione in rendita pensionistica della suddetta base.
Con norma transitoria giustificata sulla base del pro rata, è stato disposto che i nuovi criteri di determinazione si applichino integralmente solo per i soggetti infraquarantacinquenni o che abbiano un’anzianità contributiva inferiore a cinque anni e si applichino solo con riguardo alle anzianità contributive successive all’entrata in vigore della riforma per gli altri.
Ne consegue che le categorie di assicurati più giovani, già più gravemente penalizzata sotto il profilo contributivo e sotto quello dei requisiti di accesso alla pensione, sono state ulteriormente discriminate, senza alcuna plausibile ragione e con manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost, rispetto a categorie di assicurati più anziani (sotto il profilo contributivo e anagrafico).
Non si coglie, infatti, la logica del mancato rispetto del principio del pro rata solo con riferimento ad una determinata categoria di assicurati e tale opzione appare ancor più cupamente irragionevole ove solo si consideri che la categoria esclusa dalla tutela del pro rata è, per le ragioni esposte, quella più gravemente incisa sia con riguardo ai requisiti d’accesso ai trattamenti sia con riferimento al carico contributivo, essendo percentualmente, la categoria che, più delle altre, si troverà a dover pagare il contributo soggettivo e quello integrativo nella misura minima.
In definitiva, dal complesso delle norme richiamate emerge una chiara sperequazione, sia sul fronte dei contributi che su quello delle prestazioni, tra categorie di assicurati a detrimento delle categorie più giovani cui è stato richiesto un più considerevole e più lungo impegno contributivo  a fronte di prestazioni più brevi, sotto il profilo temporale e più basse sotto quello degli importi attesi.
In disparte ogni considerazione sulla lungimiranza di tale opzione in un contesto economico come l’attuale, la riforma, specie nella parte in cui ha garantito il rispetto del pro rata solo a favore di categorie di assicurati con maggiore età anagrafica o anzianità contributiva, appare manifestamente in antitesi con il principio dell’equità tra generazioni, in quanto, nella sostanza, si è finito per domandare un ulteriore impegno (sub specie di rinuncia ad una tutela di legge) a categorie che già avevano subito, nella maggior misura, gli effetti soggettivi negativi della riforma.
La tenuta complessiva del sistema non sfuggirà, presumibilmente, alla prova del vaglio giurisprudenziale cui sarà rimesso, secondo prevedibili e lente dinamiche processuali, la valutazione e la parola finale sulla coerenza e, in definitiva, sulla conseguente stabilità dell’ordinamento previdenziale come disegnato dalla riforma.
Tale realistica considerazione non può che condurre ad un ulteriore interrogativo che investe la stessa ragionevolezza dell’opzione del Legislatore del 2006 che, con l’art. 1 comma 763 della L. n. 296, ha privato gli enti previdenziali privatizzati di coordinate chiare in ordine all’ambito dei poteri regolamentari riconosciuti in materia di previdenza, ingenerando non pochi dubbi interpretativi in ordine all’ampiezza di tali poteri e vincolandone l’esercizio a criteri, come quello del pro rata, quello della gradualità e quello dell’equità tra generazioni il cui convergente rispetto ed il cui reciproco contemperamento risulta, come plasticamente dimostrato dalla riforma della previdenza forense, arduo garantire.

 

 

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