Art 24 cost

 
Art 24 cost
[I] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
[II] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
[III] Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1).
[IV] La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.


Corte Costituzionale 26 ottobre 2012 n. 237




È costituzionalmente illegittimo l'art. 517 del c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Alla luce dell'odierno panorama ordinamentale, prende pieno vigore la notazione per cui l'imputato che subisce una contestazione suppletiva dibattimentale viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore - quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena - rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse chiamato a rispondere fin dall'inizio.



Corte Costituzionale 03 maggio 2012 n. 111


Non è fondata, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, comma 1, cost., la q.l.c. dell'art. 145 del codice delle assicurazioni private, nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del cd. "spatium deliberandi" di novanta giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private, il quale, a sua volta, prescrive che "la richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima". Tale previsione, infatti, lungi dal menomare la tutela del danneggiato, la rafforza, in virtù del raccordo esistente tra onere di diligenza a carico del danneggiato e obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum. E ciò anche in considerazione del fatto che l'eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello "spatium deliberandi" per l'assicuratore) di cui agli art. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia) e non preclude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, mediante autonoma "vocatio in ius", senza che la durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione (art. 2945, comma 2, in relazione all'art. 2943, comma 1, c.c.).

Corte Costituzionale 26 aprile 2012 n. 109



Non è fondata la q.l.c. dell'art. 49, comma 1, d.lg. n. 546/92, nella parte in cui non prevede la possibilità di sospensione dell'esecutività della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, quando dalla sua esecuzione possa derivare all'esecutato un "grave ed irreparabile danno", in riferimento agli art. 3, comma 1, 24, 53, comma 1, 111, commi 1 e 2 (entrambi i commi anche in relazione all'art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955 n. 848, a sua volta in relazione all'art. 10 cost.), e 113 cost., atteso che la disposizione può essere oggetto di una interpretazione conforme a Costituzione; infatti, la concatenazione delle norme richiamate impedisce che, nel processo tributario, le impugnazioni delle sentenze non abbiano effetto sospensivo dell'esecuzione di queste, rendendo quindi applicabili le ipotesi di sospensione cautelare dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283, 373 e 407 c.p.c.

Corte Costituzionale 26 gennaio 2012 n. 15



Non è fondata, in riferimento agli art. 3, 24, comma 1, 102, 111, comma 2, e 117, comma 1, cost., in relazione all'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la q.l.c. dell'art. 12, comma 11 d.l.31 maggio 2010 n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010 n. 122 - il quale dispone che "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, l. n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335". L'opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata, sicché deve escludersi il denunciato contrasto con l'art. 3 cost., mentre il richiamo all'art. 24 cost. non è pertinente, perché l'intervento legislativo censurato non incide su diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale. Non sussiste poi la violazione dell'art. 102 cost. perché non è configurabile a favore del giudice una esclusività dell'esercizio dell'attività ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l'attribuzione per legge ad una norma di un determinato significato non lede la "potestas iudicandi", ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della "potestas" medesima; né quella dell'art. 111, comma 2 cost., perché detta norma non interferisce sull'esercizio della funzione giudiziaria e sulla parità delle parti nello specifico processo, bensì pone una disciplina generale ed astratta sull'interpretazione di un'altra norma e, dunque, si colloca su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie; né infine quella dell'art. 117, comma 1, cost., in relazione all'art. 6 Cedu, in quanto la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, peraltro già fatta propria da parte consistente della giurisprudenza di merito e di quella della Corte di cassazione che, secondo l'orientamento più recente, si è uniformata alla soluzione prescelta dal legislatore; soluzione che ha dunque superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (sentt. n. 29 del 2002, 376 del 2004, 393 del 2006, 234, 348, 349 del 2007, 24, 311 del 2009, 209 del 2010, 236, 257, 271 del 2011; ord. n. 428 del 2006).
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