Art. 14 Costituzione

 
 
Art. 14 Cost
[I] Il domicilio è inviolabile.
[II] Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
[III]Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

L'art. 14 comma 1 Cost sancisce l'inviolabilità del domicilio. A ben vedere, l'inviolabilità del domicilio costituisce al contempo presupposto e forma di espressione della libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost.

L'art. 14 Cost riconosce a tutti la libertà del domicilio da intendersi come:

libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio;
 
libertà di svolgere all'interno del domicilio qualsiasi attività lecita;
 
il diritto di impedire a chiunque di violare il proprio domicilio se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
 
Il domicilio di cui all'art. 14 cost include
 
l'abitazione,
 
il luogo dove il soggetto svolge la propria attività lavorativa
 
un'eventuale dimora occasionale.
 
In tale prospettiva la tutela offerta dall'art. 14 Cost, includendo il diritto di escludere gli altri anche da un'eventuale dimora occasionalmente stabilita, è posta anche a presidio del diritto alla riservatezza.
 
L'art. 14 Cost individua le condizioni che legittimano l'apposizione di limiti all'inviolabilità del domicilio solennemente sancita al 1° comma. Nel domicilio non possono essere dunque eseguite perquisizioni, ispezioni, sequestri se non nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte con riferimento alla tutela della libertà personale dall'art. 13 Cost . In tale prospettiva i limiti, salvo in casi di urgenza, sono costituiti dal presidio della riserva di legge e di giurisdizione.

L'inviolabilità del domicilio non sussiste con riferimento ad accertamenti per motivi di sanità (es. verifiche delle condizioni igieniche dei luoghi di lavoro), di incolumità pubblica (es. verifica del corretto adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro da parte del datore)  o a fini economici e fiscali (verifiche in ordine al corretto adempimento degli obblighi tributari).

L'autorità amministrativa, in difetto di uno specifico provvedimento giudiziario, può, tuttavia, esclusivamente procedere ad accertamenti ed ispezioni. Eventuali sequestri e perquisizioni debbono essere autorizzati preventivamente o convalidati successivamente da un giudice. 
 
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