Art. 15 Costituzione

 
Art. 16 Cost
 
Art. 15 Cost
 
[I] La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
[II] La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

L'art. 15 Cost tutela la libertà e segretezza dell'espressione e della comunicazione del pensiero sancendo l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

La corrispondenza di cui all'art. 15 Cost deve essere considerata sia quella epistolare che quella telegrafica e telefonica; l'evolversi delle nuove tecnoclogie impone, poi, di estendere l'ambito applicativo della norma costituzionale quanto meno alla posta elettronica.
 
Occorre precisare che la libertà e la segretezza tutelate dall'art. 15 Cost hanno ad oggetto le comunicazioni che intercorrono tra persone determinate in ciò consistendo la differenza con l'art. 21 della Cost che tutela la libertà della manifestazione e diffusione del pensiero nei riguardi di una collettività indistinta.

L'art. 15 Cost tutela, tra le forme di comunicazione interpersonali, in particolare, la libertà e la segretezza della corrispondenza e la tutela ha come campo soggettivo di applicazione: i cittadini, gli stranieri, gli apolidi, le persone fisiche, le persone giuridiche e le formazioni sociali in genere.

Il secondo comma dell'art. 15 Cost pone, a presidio della libertà  e della segretezza delle comunicazioni interpersonali e della corrispondenza la riserva di giurisdizione in quanto la sua limitazione può avvenire solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.
 
La libertà e la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni interpersonali tutelate dall'art. 15 Cost vengono in rilievo nell'ambito della disciplina legislativa delle intercettazioni consentite, nel nostro ordinamento, solo per talune categorie di reati, identificati per l'entità della pena o per il bene giuridico protetto a condizione che sussistano gravi indizi di reato e che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per il prosieguo delle indagini. In via ordinaria, in merito alle intercettazioni, è necessario il provvedimento autorizzatorio del GIP cui il PM deve inoltrare motivata richiesta; solo in caso di urgenza qualora il PM ritenga che dal ritardo possa scaturire grave danno all'indagine potrà disporre provvisoriamente l'intercettazione chiedendone la convalida al GIP entro le successive 24 ore - il GIP dovrà decidere in ordine alla convalida nelle successive 48 ore.
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