Gli atti amministrativi generali

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Gli atti amministrativi generali sono atti formalmente e sostanzialmente amministrativi; essi sono volti alla regolamentazione generale di un determinato evento giuridico (ne sono esempi i bandi di concorso o i bandi di gara) e sono rivolti a soggetti determinabili solo ex post.
 
Con riferimento ad essi, si è posta la questione dell'individuazione dei criteri atti a distinguerli dai regolamenti amministrativi esterni. La giurisprudenza ha ravvisato nel concorso dei caratteri dell'astrattezza della generalità e dell'nnovatività dell'ordinamento giuridico il tratto distintivo dei regolamenti amministrativi rispetto agli atti amministrativi generali. Questi ultimi, pur essendo lex specialis con riferimento ad un determinato evento giuridico, non hanno capacità innovativa dell'ordinamento giuridico in quanto sono destinati a produrre il loro effetto solo con riferimento a tale evento e per il periodo della sua durata. Inoltre, i destinatari, pur non essendo individuabili ex ante, lo sono ex post.
 
Gli atti amministrativi generali si pongono, dunque, in una collocazione intermedia tra il provvedimento amministrativo e il regolamento, essi debbono distinguersi dagli atti plurimi e collettivi che, pur essendo plurisoggettivi, si rivolgono in realtà singolarmente a ciascun destnatario dell'atto; gli atti collettivi, infatti, hanno, come destinatario, una collettività di soggetti legati da rapporti interni, gli atti plurimi sono, invero, una pluralità di provvedimenti raccolti in un unico atto, sicchè l'invalidità di uno di essi non importa l'invalidità degli altri.

Gli atti amministrativi generali, sotto il profilo del procedimento, non sono soggetti all'obbligo di motivazione, all'accesso ed alla disciplina in materia di partecipazione.

La violazione degli atti amministrativi generali, dà luogo, non già al vizio della violazione di legge ma a quello dell'eccesso di potere con la conseguenza che essa non consente il ricorso per Cassazione.
 
Ulteriore elemento distintivo tra la disciplina degli atti amministrativi generali e quella dei regolamenti amministrativi, è l'obbligo, per i secondi, di rispettare un determinato procedimento d'emanazione (ex art. 17 della L. n. 400 del 1988) mentre le violazioni procedimentali, per i primi, sono, di norma, irrilevanti (cfr. l'art. 21 octies, comma 2 della L. n. 241 del 1990).
 
Sotto il profilo giudiziale, le questioni di rilievo riguardano, da una parte, il termine per proporre ricorso avverso gli atti amministrativi generali e, dall'altro, quello dell'ammissibilità di una loro disapplicazione normativa.
 
Con riferimento al primo dei delineati problemi, occorre sottolineare come, nell'ambito dell'atto amministrativo generale, possano individuarsi clausole immediatamente lesive (come le cause di esclusione) e clausole non immediatamente lesive (come i criteri di aggiudicazione, le modalità dlla gara o del concorso, la composizione della commissione). La giurisprudenza ritiene che, con riferimento alle prime delle indicate clausole, sia necessaria l'impugnazione, nel termine decadenziale, dell'atto amministrativo generale, mentre, con riferimento alle seconde, sia ammessa l'impugnativa congiunta al provvedimento concretamente lesivo (come ad esempio l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso) e nel termine decadenziale decorrente dall'adozione di quest'ultimo atto.

La disapplicazione normativa, invece, pur ammessa da alcune sentenze dei TAR è, per l'opinione prevalente in giurisprudenza, da escludersi posta la natura non normativa degli atti amministrativi generali che, come visto, non sono idonei ad innovare l'ordinamento giuridico. Ne consegue che, con riferimento ad essi, è unicamente ammessa la disapplicazione provvedimentale ove risultino, in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del GA, incidenti su diritti soggettivi.

Sotto il profilo delle condizioni dell'azione, si ritiene che, salvo casi eccezionali (contestazione delle modalità di pubblicazione del bando), la legittimazione al ricorso presupponga la presentazione della domanda di partecipazione e che, salva l'ipotesi dell'impugnazione dell'aggiudicazione, non sia necessaria la notificazione del ricorso ai controinteressati (non individuabili). L'annullamento del bando determina, a sua volta, la caducazione di tutti gli atti successivi.

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