Gli atti di alta amministrazione

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Tra i provvedimenti amministrativi di cura concreta degli interessi affidati e gli atti politici che individuano il fine da perseguire ed il soggetto pubblico affidatario della relativa cura, sovente, si collocano i c.d. atti di alta amministrazione che sono atti formalmente e sostanzialmente amministrativi ma che non hanno un contenuto propriamente provvedimentale in quanto volti ad individuare le direttive e i criteri generali per la concreta attuazione del fine politico.
 
In tal senso la differenza sostanziale tra l'atto politico e l'atto di alta amministrazione è che, mentre l'atto politico è libero nella scelta del fine da realizzare, l'atto d'alta amministrazione è sempre rivolto alla realizzazione di un fine già individuato.
 
Sotto il profilo del regime giuridico, mette conto rilevare che, laddove su un piano formale gli atti di alta amministrazione sarebbero astrattamente impugnabili (con ricorso al G.A., al G.O., con ricorso al Presidente della Repubblica o anche con ricorsi gerarchici), sul piano concreto, stante la loro natura di atti generali e la conseguente difficile incidenza su interessi individuabili, il ricorso giurisdizionale è di fatto escluso dal difetto dell'interesse ad agire.
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