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Tra i provvedimenti amministrativi di cura concreta degli interessi affidati e gli atti
politici che individuano il fine da perseguire ed il soggetto pubblico affidatario della relativa cura, sovente, si collocano i c.d. atti di alta amministrazione
che sono atti formalmente e sostanzialmente amministrativi ma che non
hanno un contenuto propriamente provvedimentale in quanto volti ad
individuare le direttive e i criteri generali per la concreta
attuazione del fine politico.
In tal senso la differenza sostanziale
tra l'atto politico e l'atto di alta amministrazione è che, mentre
l'atto politico è libero nella scelta del fine da realizzare, l'atto
d'alta amministrazione è sempre rivolto alla realizzazione di un fine
già individuato.
Sotto il profilo del regime giuridico, mette conto
rilevare che, laddove su un piano formale gli atti di alta
amministrazione sarebbero astrattamente impugnabili (con ricorso al
G.A., al G.O., con ricorso al Presidente della Repubblica o anche con
ricorsi gerarchici), sul piano concreto, stante la loro natura di atti
generali e la conseguente difficile incidenza su interessi
individuabili, il ricorso giurisdizionale è di fatto escluso dal
difetto dell'interesse ad
agire.