La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

 
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (CADA) è stata istituita ai sensi dell'art. 27 della L. n. 241/1990.
 
La Commissione ha la funzione di vigilanza sull'attuazione del principio della conoscibilità degli atti amministrativi e consultiva, nei confronti del governo, in ordine alle modifiche normative necessarie al fine di dare piena attuazione alla normativa sul diritto d'accesso.

La Commissione, inoltre, presenta una relazione annuale alle Camere ed alla Presidenza del Consiglio sulla trasparenza dell'attività amministrativa.
 
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 184/2006, esprime pareri in ordine all'applicazione della normativa sull'accesso e coordina le singole amministrazioni al fine di raggiungere un'uniforme applicazione delle norme in materia di accesso.
 
La Commissione, a mente dell'art. 10 sopra richiamato, ha anche la funzione di decidere i ricorsi avverso i dinieghi, i differimenti o, se presentati da eventuali controinteressati, avverso gli atti d'assenso alle istanze ostensive presentate alle amministrazioni statali. Ove ritenga fondata l'istanza, la CADA ne darà notizia all'amministrazione tenuta all'ostensione la quale, ove ritenga di discostarsi dall'invito della CADA, dovrà specificatamente motivare; ove, invece, non fornisca riscontro entro il termine di trenta giorni, l'accesso s'intenderà consentito. Ove la Commissione, ritenga infondata l'istanza, l'istante potrà adire il GA nei termini e modi di cui all'art. 25 della L. n. 241 del 1990. Ove la questione sottoposta alla CADA involga problematiche attinenti alla privacy, si aprirà un subprocedimento incidentale volto al conseguimento del parere del Garante della Privacy (in difetto di riscontro nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il parere favorevole si intenderà rilasciato).
 
Infine la Commissione ha funzione consultiva nella redazione, da parte del Governo, del regolamento di cui all'art. 24 comma 6 della Legge n. 241 del 1990
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