La conferenza di servizi istruttoria e decisoria

 
 
 
La legge sul procedimento amministrativo conosce essenzialmente due distinte tipologie di conferenza di servizi, la decisoria e l'istruttoria. Ulteriori specifiche forme di conferenze di servizi disciplinate dall'art. 14 della L. n. 241 del 1990 sono la conferenza trasversale che è un tipo speciale di conferenza istruttoria che coinvolge più amministrazioni che curano interessi distinti nella stssa materia e la conferenza preliminare che è promossa su istanza del privato che intenda conoscere prima della presentazione del progetto definitivo a quali condizioni tale progetto sarà assentito dalle amministrazioni chiamate a pronunciarsi al riguardo.
Sia la conferenza istruttoria che quella decisoria sono convocate su istanza del responsabile del procedimento, ove competente, ovvero su istanza del funzionario compretente all'adozione del provvedimento cui è preordinato il procedimento. La finalità della conferenza istruttoria è quella della ponderazione, nel seno della conferenza, degli interessi curati dalle amministrazioni coinvolte. La finalità della conferenza decisoria è, invece, quella dell'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati o di concerto necessari per l'adozione del provvedimento finale. La conferenza decisoria è obbligatoria qualora l'atto di assenso richiesto non sia pervenuto nel termine di trenta giorni dallla richiesta, è facoltativa nel caso in cui sia stato negato.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa dominante, la conferenza decisoria non costituisce organo autonomo cui sia riferibile il provvedimento pluristrutturato finale ma un semplice modulo procedimentale preordinato all'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione che ne abbia curato l'indizione.
Deve, poi, mantenersi distinta la determinazione finale assunta in sede di conferenza di servizi, che costituisce un mero atto endoprocedimentale, dal provvedimento finale, unico atto autonomamente lesivo e perciò impugnabile nel termine decadenziale.
Il ricorso, ha puntualizzato la giurisprudenza amministrativa, deve poi notificarsi a tutte le amministrazioni i cui atti di assenso siano stai sostituiti dalla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.
Sotto il profilo del procedimento, deve, in particolare, segnalarsi come il dissenso delle amministrazioni convocate deve necessariamente essere espresso atteso che, in difetto, si considera come acquisito il consenso e che la determinazione finale non deve essere necessariamente assunta a maggioranza ma tenuto conto degli interessi prevalenti emersi.
 
 
 
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La normativa sulla conferenza di servizi

Conferenza di servizi
Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate .
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta..
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto .
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni .

Conferenza di servizi preliminare
Art. 14-bis.
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (3) .
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (4).
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all' articolo 14-quater , comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Lavori della conferenza di servizi
Art. 14-ter.
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione .
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima .
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (7).
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede .
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
«9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza .
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati .

Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
Art. 14-quater.
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni  .
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117 , secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.]
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 .

Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
Art. 14-quinquies
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all' articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994 , ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

La giurisprudenza sulla conferenza di servizi


La determinazione finale della conferenza di servizi deve distinguersi dal provvedimento finale - il termine decadenziale di impugnativa decorre in relazione al provvedimento finale
Autorità:  Consiglio Stato  sez. VI
Data:  03 dicembre 2009
Numero:  n. 7570

Anche all'indomani della novella normativa introdotta dalla l. n. 15 del 3 febbraio 2000 appare maggiormente persuasiva la tesi secondo cui sussista ancora uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della  Conferenza  di  servizi (anche se di tipo decisorio) ed il successivo provvedimento finale, nonché la tesi secondo cui solo al secondo di tali atti possa essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie (con conseguente sorgere dell'onere di immediata impugnativa), mentre alla determinazione conclusiva deve essere riconosciuto un carattere meramente endoprocedimentale. È pertanto nei confronti del provvedimento finale che deve essere rivolta la valutazione in ordine agli effetti lesivi e dalla comunicazione di questo (o comunque dalla sua conoscenza) decorrono i termini decadenziali per l'impugnazione.

I termini dimidiati di cui all'art. 23 bis non valgono con riferimento alla fase preparatoria della progettazione definitiva di opera pubblica e con riferimento alla conferenza di servizi all'uopo indetta

Autorità:  Consiglio Stato  sez. VI
Data:  23 dicembre 2008
Numero:  n. 6520

L'art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971, che prevede l'abbreviazione dei termini processuali per alcune tipologie di controversie, non si applica al giudizio concernente la fase preparatoria - comprensiva dell'acquisizione di tutti i prescritti pareri nell'ambito di apposita  Conferenza  di  Servizi - della progettazione definitiva di un'opera pubblica, quale momento prodromico all'affidamento dei relativi lavori, espresso in esito ad una sub - procedura, di per sé idonea ad incidere in modo diretto ed attuale sull'interesse protetto sotteso a tale progettazione (con carattere quindi autonomo rispetto all'affidamento stesso, da effettuare poi con le modalità cui espressamente si riferisce il citato art. 23 bis comma 1, lett. b, l. n. 1034 del 1971, da ritenere di stretta applicazione).

Il meccanismo dell'assenza assenso nell'ambito della conferenza di servizi decisoria

Autorità:  Consiglio Stato  sez. VI
Data:  13 maggio 2008
Numero:  n. 2224


Ai sensi dell'art. 14 ter comma 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il provvedimento finale della  conferenza  di  servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta  conferenza ; deve, pertanto, ritenersi acquisito anche il nulla osta paesistico ove l'ente competente al rilascio dello stesso, pur convocato, sia stato assente.

Le garanzie procedimentali nell'ambito della conferenza di servizi

Autorità:  Consiglio Stato  sez. V
Data:  04 marzo 2008
Numero:  n. 824


Ai sensi dell'art. 14 ter comma 2, l. n. 241 del 1990, la convocazione della prima riunione della  conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitàte a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. Tale norma, collocata all'interno della disciplina generale sul funzionamento delle conferenze di  servizi  cui non partecipano privati, è chiara nell'indicare che i destinatari immediati - e dunque beneficiari - delle garanzie previste per lo svolgimento dei lavori della commissione sono le autorità che vi debbono prendere parte. Ciò risponde anche alla ratio complessiva del modulo procedimentale in questione che è quella di rendere più semplice e veloce l'azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco la cui valutazione è rimessa però alle stesse amministrazioni.Pertanto, quando le suddette finalità risultino assicurate dall'intervenuta espressione delle determinazioni di ogni singola autorità, devono ritenersi illogiche ed inutilmente ripetitive ulteriori convocazioni della  conferenza .

In mancanza di una specifica normativa, i criteri di computo dei termini del procedimento amministrativo sono quelli che si rinvengono nella disciplina generale dettata dagli artt. 155 e ss. c.p.c. e 2963 c.c. Regola cardine è che nel calcolo dei termini a giorni dies a quo non computatur, dies ad quem computatur. Si pone una eccezione per i termini cal. liberi per i quali non deve computarsi né il giorno iniziale né quello finale. Ciò premesso, sia i termini ordinatori che quelli perentori ed intermedi (o dilatori come quello in contestazione nel caso di specie), possono essere considerati come liberi solo in presenza di una norma che tali espressamente li qualifichi. Poiché la norma sancita dall'art. 14 ter l. n. 241 del 1990 nulla dispone in tal senso, deve ritenersi che il termine di 5 giorni non sia libero.

La conferenza di servizi è solo un modulo procedimentale

Autorità:  Consiglio Stato  sez. V
Data:  08 maggio 2007
Numero:  n. 2107

La  conferenza  di  servizi (istruttoria e decisoria) non costituisce un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Tale istituto di carattere generale, disciplinato dalla l. n. 241 del 1990, è precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge ed è uno strumento che non comporta modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più «procedimenti amministrativi connessi» o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti «vari interessi pubblici».

Ciascun rappresentante partecipante alla  conferenza  di  servizi imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore.

conferenza di servizi il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza di servizi decisoria

Autorità:  Consiglio Stato  sez. IV
Data:  02 maggio 2007
Numero:  n. 1920


L'utilizzo del modulo procedimentale della  conferenza  di  servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all'individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della  conferenza , hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame.

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