La flessibilità nel pubblico impiego e gli incarichi presso la PA

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L'eccessivo ricorso alla flessibilità nel pubblico impiego ed il proliferare di incarichi nella PA ha indotto il Legislatore a regolare la materia, limitando il ricorso al lavoro flessibile, da un lato, e imponendo criteri trasparenti e  rigidi per  l'affidamento degli incarichi, dall'altro.

Con la Finanziaria del 2008, si è, dunque, proceduto, in tema di flessibilità nel pubblico impiego, da una parte a stabilizzare i rapporti di lavoro flessibile attualmente in essere con la Pa e, dall'altro, a limitare la possibilità di ricorso alla flessibilità del pubblico impiego per il futuro.

In questa seconda direzione l'art. 3 commi dal 76 al 79 della L. n. 244 del 27 dicembre 2007 ha previsto che la PA non possa, se non in ipotesi eccezionali, ricorrere a forme di lavoro flessibile e debba assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il ricorso alla flessibilità nel pubblico impiego è, in via d'eccezione, ammesso per lavori stagionali e per la durata massima di tre mesi o per lo svolgimento di programmi o attività finanziati con fondi della UE.

E' vietato il rinnovo di contratti di lavoro flessibile o l'impiego dei medesimi lavoratori con altra tipologia di contratto di lavoro flessibile.

La violazione delle norme che disciplinano la c.d. flessibilità nel pubblico impiego, determina l'impossibilità di ricorrere, in via assoluta, a forme di lavoro flessibile per i successivi tre anni. 

E' ammessa, per esigenze temporanee di una determinata amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi.

La disciplina restrittiva in materia di flessibilità nel pubblico impiego non si applica agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nè agli incarichi dirigenziali.

Con riferimento agli incarichi presso la PA la Finanziaria del 2008 ha previsto che gli stessi possano essere conferiti solo a soggetti di comprovata competenza e professionalità e l'obbligo di pubblicità delle assegnazione con pubblicazione del nominativo del consulente, del suo compenso e del suo incarico sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.

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