La privatizzazione del pubblico impiego

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Il processo di privatizzazione del pubblico impiego culminato con l'adozione del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha profondamente innovato la disciplina sostanziale e, come conseguenza di rito e giurisdizione, ha devoluto alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie attinenti alla gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, con l'esclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione.
Con la privatizzazione del pubblico impiego, dunque, si è passati, sotto il profilo della disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della PA, da un assetto regolato da fonti normative pubblicistiche ad un assetto che, per espressa previsione di legge, è regolato dalla normativa giuslavoristica comune.
Con riferimento all'immissione in servizio, si è passati dall'atto autoritativo di nomina alla contrattualizzazione del pubblico impiego. Al riguardo, nel contratto individuale, deve essere espressamente fato il rinvio agli accordi collettivi che, per tale via, diventano vincolanti, oltre che per la parte pubblice, per tutti gli impiegati pubblici anche non aderenti alle associazioni firmatarie. Mette, altresì conto rilevarsi come, per effetto della normativa di privatizzazione del pubblico impiego, ai sensi degli artt. 40 e 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la vincolatività dei contratti collettivi non è rimessa ad un atto di recepimento ad opera di una fonte regolamentare di rango secondario.
Ulteriore elemento distintivo della disciplina del rapporto d'impiego pubblico privatizzato è dato dal fatto che l'intera gamma di atti di gestione ed organizzazione del rapporto di lavoro (con esclusione degli atti diretti ad individuare le linee organizzative generali dei pubblici uffici, nonchè gli uffici di maggiore rilevanza e le dotazioni organiche cc.dd. atti di macroorganizzazione) non hanno più natura autoritativa ma natura privatistica, sicchè essi sono disciplinati da norme di relazione e si pongono in relazione con situazioni giuridiche che hanno la consistenza del diritto soggettivo e non dell'interesse legittimo.
Le conseguenze, in tema di riparto di giurisdizione, sono state, come detto, la devoluzione alal cognizione del GO di tutte le questioni inerenti il rapporto di lavoro, ivi comprese le questioni inerenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
Restano devolute al GA, le questioni relative alle procedure concorsuali di assunzione sino alla fase dell'approvazione della graduatoria, i concorsi interni, con  esclusione dei concorsi diretti alla c.d. progrezzione orizzontale, le questioni relative alla violazioni immediate di interessi legittimi connessi agli atti di macroorganizzazione.
E' poi devoluta alla giurisdizione del GA la cognizione, in via esclusiva, di tutte le questioni inerenti i rapporti di lavoro alle dipendenze della PA nei cc.dd. settori esclusi (rapporti di lavoro di magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello stato, professori e ricercatori universitari ecc cfr. l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
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