La responsabilità della PA

La responsabilità della PA si può presentare nelle mdesime forme in cui si atteggia la responsabilità tra privati e, cioè, nella forma della responsabilità contrattuale, nella forma della responsabilità precontrattuale e nella forma della responsabilità extracontrattuale.

Nell'ambito di ciascunna delle tre delineate sfere, peraltro, sussistono talune differenze, più o meno marcate, che discendono dalla, più o meno marcata, incidenza dell'esercizio del potere autoritativo nell'ambito della vicenda produttiva di danno.
 
Con riferimento alla responsabilità contrattuale della PA, essa segue le ordinarie norme privatistiche sull'adempimento delle obbligazioni, nonchè quelle disciplinanti gli effetti ed i poteri reattivi in caso di inadempimento (cfr. gli artt. 1218 e ss del cc). Nell'attività negoziale, infatti, la PA spende i propri poteri autoritativi nella fase prodromica (ove necessaria) dell'evidenza pubblica, tant'è che, con riferimento ad essa, il codice dei contratti pubblici sancisce la giurisdizione esclusiva del GA. Successivamente alla stipulazione del contratto la PA agisce iure privatorum e soggiace alla relativa normativa civilistica. Sulla responsabilità contrattuale della PA, vi è da soggiungere che, secondo la tesi del contatto amministrativo qualificato, essa verrebbe in rilievo come titolo di responsabilità a garanzia del privato in caso di violazione delle norme procedimentali. In tale senso, si è affermato, il contatto tra privato e PA conseguente all'avvio del procedimento amministrativo, costituisce, in capo al privato, interessi legittimi al corretto andamento del procedimento amministrativo stesso; a tali interessi corrisponderebbero obblighi di protezione che, qualora inadempiuti, darebbero titolo al risarcimento del danno in favore del privato per responsabilità contrattuale della PA.

Con riferimento alla responsabilità precontrattuale della PA , per lungo tempo la stessa è stata esclusa dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sul rilievo che, per gli interessi pubblicistici, la PA rimarrebbe sempre libera di non addivenire alla stipula del contratto sicchè, con riferimento alle relative aspettative del privato, esse non valicherebbero mai la soglia degli interessi di mero fatto. Successivamente la Suprema Corte ha, dapprima, ammesso la responsabilità precontrattuale della PA allorchè la setssa ricorra alla trattativa privata e, successivamente, con riferimento alle procedure d'evidenza pubblica, in relazione a fatti scorretti successivi all'aggiudicazione (ritardo nella sottoposizione all'approvazione dell'organo di controllo, illegittimo sollecito di inizio dell'esecuzione ecc ecc). L'alveo della responsabilità precontrattuale si è notevolmente arricchito successivamente al riconoscimento della risarcibilità dell'interesse legittimo. Ne è conseguita l'elaborazione della figura della responsabilità precontrattuale spuria della PA che consegue ad attività provvedimentale illegittima posta in essere dalla PA nella fase prodromica alla stipula del contratto in difetto di un'ulteriore connotazione di tale illegittima condotta in termini di scorrettezza e mala fede.
 
La responsabilità extracontrattuale della PA ha subito, negli anni recenti, un sensibile sviluppo, come conseguenza del definitivo riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi per effetto della nota sentenza n 500 del 1999 , sia come conseguenza della concentrazione nell'unico plesso giurisdizionale amministrativo della tutela impugnatoria sull'atto e della cognizione delle relative conseguenze in termini di risarcimento del danno (cfr. l'art. 7 della L. n. 205 del 2000).
Certamente, tra le questioni più significative che concernono la responsabilità della PA, vi è quella del risarcimento dovuto per la lesione degli interessi legittimi. Tale riconoscimento, come anticipato, consegue alla pronuncia storica delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 500 del 1999 e discende da una diversa lettura della clausola di cui all'art. 2043 cc "danno ingiusto" come clausola aperta riferibile ad ogni interesse ad un bene della vita che abbia preminente valore, secondo l'equo apprezzamento del giudice, rispetto all'attività materiale o provvedimentale lesiva. Tale interesse ad un bene della vita, secondo la ricostruzione interpretativa della Suprema Corte, può essere anche l'interesse legittimo che non si riduce ad un mero interesse procedimentale alla legittimità dell'azione amministrativa o, secondo altra tesi amministrativistica, ad un interesse occasionalmente protetto o, ancora, ad un interesse legittimante l'impugnativa giudiziale del provvedimento. L'ingiustizia del danno sussisterà, dunque, allorchè risulti leso l'interesse al bene della vita e, se tale accertamento risulta agevole con riferimento agli interessi cc.dd. oppositivi, maggiori difficoltà sussistono con riferimento agli interessi pretensivi; in relazione ad essi, afferma la Suprema Corte, dovrà essere formulato un giudizio prognostico sulla spettanza del bene e, se tale giudizio appare agevole in caso di attività vincolata, insormontabili problemi sembra incontrare in relazione all'attività discrezionale pura della PA.
  
 
Problematica di particolare rilievo con riferimento alal responsabilità extracontrattuale della PA è quella della pregiudiziale amministrativa . Con tale formula si indica l'onere, ritenuto imprescindibile dal GA ed escluso dalla Suprema Corte, di procedere, nel termine decadenziale di sessanta giorni, all'impugnativa del provvedimento lesivo al fine di conseguire, nel termine prescrizionale decorrente dall'annullamento del provvedimento, il risarcimento conseguentemente spettante per la lesione dell'interesse legittimo.
 

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