La procedura dell'espropriazione per pubblica utilità dal vincolo preordinato all'esproprio all'esec

 

La materia dell'espropriazione per pubblica utilità, che presenta numerosi profili di contatto con l'urbanistica, è oggi disciplinata da uno specifico testo unico (il d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001). La stretta correlazione tra la materia dell'urbanistica e quella relativa all'espropriazione per pubblica utilità trova, peraltro, conferma nella legge n. 205/2000 che, recependo con modificazioni l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, ha devoluto alla giurisidizione esclusiva del G.A. l'intera materia espropriativa, con l'esclusione delle controversie vertenti sull'indennità spettante a fronte di atti di natura ablativa - e quelle concernenti i meri comportamenti della P.A. a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Cost. - (in tal senso, Cass SS.UU. n. 494/2000).
In concreto il raccordo tra il procedimento d'espropriazione per pubblica utilità e la più ampia materia dell'urbanistica è costituito dal vincolo preordinato all'esproprio conseguente, di norma, all'approvazione del piano regolatore comunale.
Il d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001, prevede, al riguardo, che la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio, sia una fase del procedimento d'espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l'attuale esistenza del vincolo (ed al riguardo mette conto rilevare che il vincolo decade decorsi cinque anni dall'approvazione del piano regolatore che lo abbia previsto) e la sua legittimità è condizione di legittimità dell'intero procedimento espropriativo.
Le fasi del procedimento d'espropriazione per pubblica utilità, come stabilite dal D.p.r. n. 327 dell'8giugno 2001 sono, dunque: a) la sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'espropriazione; b) la dichiarazione di pubblica utilità; c) la determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio; d) l'emanazione del decreto di esproprio; e) la sua esecuzione.
Gli artt. 9, 10, 11 hanno reso il vincolo preordinato all'espropriazione una fase necessaria del procedimento d'espropriazione per pubblica utilità, onde il procedimento espropriativo necessita che lo strumento urbanistico che prevede il vincolo sia divenuto efficace (è necessario, dunque, ad esempio, che il piano regolatore comunale sia approvato dalla Regione).
E' necessario, ex art. 11, che il privato sia informato dell'avvio del procedimento già in sede di approvazione dello strumento urbanistico che prevede il vincolo preordinato all'espropriazione.
In tema di dichiarazione di pubblica utilità, l'art. 12 del d.p.r. n. 327/2001 prevede una serie di atti, la cui elencazione ha carattere non esaustivo, che comportano la dichiarazione di pubblica utilità: si tratta dell'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica, dell'approvazione del piano particolareggiato, del piano di lottizzazione, del piano di recupero, del piano di ricostruzione, del piano della zona. Ove l'approvazione dell'atto che comporti la dichiarazione di pubblica utilità non si fondi su un precedente vincolo preordinato all'espropriazione, esso diverrà efficace dal momento in cui acquisterà efficacia il vincolo con l'approvazione del relativo strumento urbanistico.
Il decreto d'espropriazione per pubblica utilità può essere emanato nel termine di cinque anni, prorogabile al massimo di ulteriori due anni. L'eventuale annullamento giurisdizionale di un atto che comporti la dichiarazione di pubblica utilità non ha efficacia erga omnes ma esclusivamente in favore del ricorrente.
La determinazione dell'indennità costituisce una fase necessaria del procedimento d'espropriazione per pubblica utilità. Non è più ammesso un accordo esclusivamente sulla misura dell'indennizzo, in quanto la condivisione della misura dell'indennizzo obbliga l'espropriato ad addivenire alla cessione volontaria del bene potendo, in difetto d'accordo, procedersi con il decreto d'esproprio.
Il passaggio della proprietà del bene non avviene immediatamente con l'emanazione del decreto d'espropriazione ma con la sua successiva notificazione ed esecuzione che deve avvenire nel termine di due anni dall'emanazione del decreto.
Il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità aveva eliminato l'istituto dell'occupazione d'urgenza che è stato ripristinato, nell'art. 22 bis, ad opera del D.Lgs. n. 302/2002. Il decreto d'occupazione d'urgenza deve essere motivato sulle ragioni dell'urgenza e deve stabilire la corresponsione dell'indennità d'occupazione pari a un dodicesimo dell'indennità d'esproprio per ogni anno, fino alla data di corresponsione dell'indennità d'esproprio effettiva. Il termine d'efficacia dell'occupazione d'urgenza è stato, però, raccordato con quello d'efficacia del decreto d'esproprio in quanto il decreto d'occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13. E', dunque, inimmaginabile che, nell'ambito di un procedimento d'espropriazione per pubblica utilità, il decreto d'esproprio avvenga entro il termine previsto per la sua adozione ma oltre il termine d'efficacia dell'occupazione d'urgenza.
In caso di realizzazione dell'opera in difetto di decreto d'esproprio, o in presenza di un decreto d'esproprio emanato tardivamente, il trasferimento della proprietà potrà avvenire con il meccanismo di cui all'art. 43 del d.p.r. n. 327 /2001 e, cioè, con una sorta di regolarizzazione a posteriori della situazione, a fronte del risarcimento dei danni pari al valore venale del bene oltre agli interessi moratori.

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