Merito e premi nel decreto brunetta

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Il Titolo III del D.Lgs n 150 del 2009 disciplina gli incentivi economici individuali connessi alle performances individuali.
 
L'obiettivo palesato dal legislatore è quello della selettività  nell'incentivazione economica mediante il rafforzamento del collegamento tra retribuzione e performance.
 
Le disposizioni di cui agli artt 17 e ss del decreto Brunetta sono, in tale prospettiva, volte a valorizzare il merito ed informate a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
 
Ne consegue il divieto, espressamente sancito dal comma 2 dell'art. 18, di distribuire automaticamente gli incentivi, senza verifiche e valutazioni positive dei risultati raggiunti.
 
Il successivo art. 19, poi, detta i criteri per la differenziazione delle valutazioni.
 
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche saranno raggruppati in diversi livelli di performance e premiati in base alla posizione acquisita.
 
Sono individuare tre fasce distinte, nella fascia alta sarà collocata una percentuale del 25% del personale in servizio che sarà destinataria del 50% delle risorse economiche destinate all'incentivaziuone della performance individuale, nella fascia intermedia sarà collocata una percentuale pari al 50% del personale in servizio che sarà destinataria della residua quota del 50% delle risorse disponibile, nella fascia bassa sarà collocato il residuo 25% del personale in servizio che non beneficierà di alcun incentivo connesso alla performance individuale.

Oltre al trattamento accessorio di cui all'art. 19, il decreto Brunetta contempla altri strumenti incentivanti.
 
Il bonus annuale delle eccellenze è destinato al 5% del personale che si sia collocato nella fascia alta individuata dall'art. 19, il bonus delle eccellenze non può cumularsi con altre misure premiali, viene determinato in sede di contrattazione collettiva e viene assegnato dalle amministrazioni a conclusione del processo di valutazione della performance.
 
Ulteriore strumento incentivante è il premio per l'innovazione di cui all'art. 22 assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno e capace di determinare un importante cambiamento dei servizi offerti e dei processi interni di lavoro; esso viene assegnato dall'Organismo indipendente di valutazione della performance, scegliendo tra le candidature proposte dai singoli dirigenti.
 
Ulteriore e decisivo strumento premiale è individuato, negli artt 23 e 24 del decreto Brunetta, nelle progressioni economiche (art. 23) e nelle progressioni di carriera (art. 24).

Sia ai fini della progressione economica all'interno della medesima area, sia ai fini delle progressioni di carriera tra aree distinte, viene espressamente stabilito che la collocazione del dipendente per tre anni consecutivi o per cinque anni anche non consecutivi nella fascia alta di merito costituisce titolo rilevante per la progressione economica o di carriera.
 
Con specifico riferimento alle progressioni di carriera, l'art. 62 del decreto, inserendo un comma 1 bis all'art. 52 del D.Lgs. n. 150 del 2001, nel prevedere che la progressione tra aree avvenga tramite concorso pubblico stabilisce che l'amministrazione interessata possa destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti ai concorrenti esterni, il 50% dei posti messi a concorso.

La valutazione della performance costituirà il criterio per l'assegnazione di incarichi di responsabilità e per l'accesso a percorsi di alta formazione presso istituzioni educative nazionali e internazionali a mente degli artt. 25 e 26.
 
L'art. 27 del decreto Brunetta, infine, individua un ulteriore strumento incentivante dell'efficienza in favore del personale che si sia distinto raggiungendo il risultato del risparmio dei costi per effetto di processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione all'interno della PA.
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