Ricorso esame avvocato

Con una recente pronuncia del 2008 il Tar della regione Lombardia, ponendosi nel solco del Tar Sicilia - Catania, Sez IV, 14 settembre 2006, n 1446 e discostandosi dalla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cds , sez IV, 7 aprile 2008, n 1455 e Cds, Sez IV, 10 aprile 2008 n 1553) ha affermato, con riferimento al voto numerico assegnato per la prova scritta dell'esame di abilitazione forense, l'insufficienza dello stesso ad assolvere all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 ritenuta norma applicabile attesa la natura provvedimentale della valutazione degli elaborati comportanti l'esito negativo dell'esame. A parere del Tar, posto l'obbligo di stabilire una griglia di criteri per la valutazione delle prove d'esame nella prima riunione utile della Commissione ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. n 487 del 1994, sarebbe necessario che le valutazioni non si estrinsecassero in un voto sintetico ma in una pluralità di voti con riferimento a ciascun criterio individuato. Ciò nel solco dei principi generali esposti dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al voto numerico, ritenuto motivazione sufficiente della valutazione di prove concorsuali soltanto in presenza di una precisa griglia di criteri cui riferire il voto assegnato. In presenza di una molteplicità di criteri, il voto sintetico non dovrà essere altro che una media ponderata dei voti assegnati con riferimento a ciascun parametro essendo altrimenti preclusa ogni valutazione sulla rispondenza del voto ai criteri prestabiliti.


T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. IV del 29 maggio 2008 n. 1893
Il giudizio di non idoneità del candidato partecipante all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato deve esprimersi attraverso una griglia di punteggi dove i singoli parametri, predeterminati dalla commissione esaminatrice come criteri di valutazione in sede di prima riunione ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, abbiano avuto il loro peso specifico nella correzione dell'elaborato. Tale ulteriore onere motivazionale non costituirà un gravoso aggravio dei lavori delle commissione con il rischio di un abnorme allungamento dei tempi di correzione, poiché sarà sufficiente esprimere una pluralità di voti che altro non sono che la scomposizione del voto complessivo finora sinteticamente espresso e la cui media stabilirà il voto finale attribuito dalla commissione stessa. Solo osservando tale accorgimento il candidato avrà modo di conoscere su quale particolare profilo valutativo l'elaborato è stato ritenuto non sufficiente.


Consiglio Stato  sez. IV del  10 aprile 2008  n. 1553

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 i provvedimenti della commissione esaminatrice, che abbia riscontrato l'insufficienza delle prove scritte e per l'effetto non abbia ammesso a quelle orali il partecipante agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sono adeguatamente motivati anche se espressi con voti numerici attribuiti sulla base dei criteri da essa predeterminati, in quanto espressione sintetica delle concordi opinioni espresse dai componenti l'organo collegiale.


Consiglio Stato  sez. IV del  07 aprile 2008  n. 1455

Il voto numerico attribuito dalla competente commissione alle prove scritte ed orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in se la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Il voto numerico attribuito dalla competente commissione alle prove scritte ed orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in se la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.



Tar Lombardia Sez IV, 29 maggio 2008 n. 1893


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione  -
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. 1720/2007 proposto da C. P. rappresentato  e  difeso dagl'avv.ti Stefania Patarini, Diletta Caponeri e Vanni  Rebecchi  ed elettivamente domiciliato  presso  il  loro  studio  in  Milano,  via Olmetto 3

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, SOTTOCOMMISSIONI PER L'ESAME DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE  DI  APPELLO DI  MILANO  E  DI  ROMA  in  persona  dei  Presidenti    pro-tempore, rappresentati e difesi ex  lege  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello Stato di Milano e domiciliati presso i  suoi  uffici  in  Milano  via Freguglia;
per l'annullamento  del  provvedimento  di  mancata  ammissione  del ricorrente alle prove  orali  della  sessione  2006  per  l'esame  di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano, nonché di  ogni  altro atto presupposto o conseguente in particolare  del  processo  verbale nr. 18 del 29.5.07 redatto in  sede  di  correzione  degli  elaborati scritti dalla  XVIII  Sottocommissione  per  gli  esami  di  Avvocato costituita presso la Corte di Appello di Roma;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero   della Giustizia;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all'udienza del 13 maggio 2008 (relatore Dott. Ugo De Carlo)  i procuratori delle parti costituite;

FATTO

Con il presente ricorso, notificato il 26.07.07 e depositato il 27.07.07, il ricorrente lamentava che la mancata ammissione alla prova orali per l'esame di idoneità al conseguimento del titolo di avvocato fosse avvenuto con un provvedimento motivato in modo insufficiente e cioè con un mero voto numerico che non dava atto dei criteri seguiti dalla commissione di esame nella correzione delle prove scritte per giungere ad una siffatta valutazione.
Infatti all'esito della correzione delle prove scritte effettuate presso la Corte di Appello di Milano e corrette presso la Corte di Appello di Roma aveva ottenuto il minimo punteggio di 30\50 su una prova, mentre nelle altre due aveva riportato l'insufficiente punteggio di 28\50.
Il ricorso si articolava su due motivi di ricorso, oltre alla richiesta di un provvedimento cautelare di ammissione con riserva alle prove orali.
Il primo motivo lamentava la violazione dell'obbligo di motivazione insufficientemente espresso con un mero voto numerico, sebbene la Commissione fosse obbligata prima di iniziare la correzione ad individuare i criteri con cui sarebbero stati valutati gli elaborati da esaminare; dava atto dell'oscillante giurisprudenza sul punto che sempre più stava orientandosi verso una valutazione circa la necessità di esplicitazione dei criteri su cui è fondata la valutazione delle prove di esame. A sostegno di questa tesi citava tra l'altro l'innovazione legislativa verificatasi con il d.lgs. 166\06 in tema di concorso notarile che obbliga a motivare la mancata approvazione delle prove ritenendo sufficiente il mero voto numerico solo in caso di promozione.
Il secondo motivo atteneva all'eccesso per sviamento di potere nella valutazione degli elaborati perché non si tiene conto che quello che è richiesto alla Commissione di esame è un giudizio di idoneità e non la valutazione selettiva di candidati in occasione di un concorso.
Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensiva ritenendo che non sussisteva il fumus potendosi ritenere sufficiente sul piano della motivazione il mero voto numerico.
All'udienza del 13 maggio 2008 il Tribunale, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

La questione relativa alla motivazione del provvedimento con cui si dà atto delle valutazioni di prove di concorso è un argomento che ha interessato negli ultimi tempi sia la dottrina che la giurisprudenza; infatti, anche alla luce delle recenti modifiche legislative che hanno esaltato il ruolo della motivazione dell'atto amministrativo, si è incrinato quell'orientamento che per lungo tempo ha caratterizzato la giurisprudenza relativamente all'idoneità del mero voto a motivare la valutazione di prove di esame.
La necessità di mutare un'interpretazione sistematica del complesso di norme che presiedono alla motivazione dell'atto ed alla sindacabilità della discrezionalità tecnica è scaturita non solo ad un minor timore della giurisprudenza ad impingere il merito della valutazione tecnica, ma anche da una recente modifica legislativa relativamente alla valutazione delle prove scritte nel concorso notarile ( art. 11,comma 5, D.lgs. 188\06 ) che ha previsto come il giudizio di idoneità possa essere motivato con il solo punteggio, mentre quello di non idoneità deve essere motivato.
È ben vero che un'ermeneutica astratta dal contesto giurisprudenziale e dalla mutata sensibilità nel rapporto cittadino-istituzione potrebbe affermare che il senso della norma sia quello di un'eccezione rispetto al generale principio della idoneità del mero voto numerico a motivare il giudizio di una prova di concorso o di esame di idoneità.
Ma colui che affermasse una siffatta interpretazione sistematica della norma dovrebbe spiegare perché nei confronti del concorso notarile si dovrebbe avere un'attenzione verso il candidato escluso dalle prove orali che altri candidati non meriterebbero.
È evidente allora che il legislatore delegato ha colto la prima opportunità che la necessità di regolamentare ex novo il concorso notarile gli offriva, per affermare un principio in modo espresso così da rafforzare i primi timidi tentativi che la giurisprudenza del Consiglio di Stato oltre che di qualche TAR aveva compiuto nella medesima direzione.
Non deve spingere a conclusioni diverse il fatto che il pressoché coevo D.lgs 160\06 che ha disciplinato il concorso in magistratura non preveda una norma analoga; infatti l'art. 5 di detto decreto detta una serie di criteri per il lavoro della commissione di concorso tra cui quello relativo alla valutazione omogenea delle prove scritte da approvare in sessioni plenarie della commissione; tra l'altro solo laddove i candidati che abbiano consegnato le prove scritte fossero superiori a trecento e possibile dividersi in sottocommissioni per la correzione sempre dopo aver corretto le prove dei primi venti candidati in sessione plenaria.
La mancanza di un'indicazione specifica come quella del concorso notarile dipende dal fatto che per alcuni aspetti di dettaglio rimangono ancora in vigore le norme del R.D. 1860\25.
Gli artt. 12 e 16 di tale decreto infatti non richiedono una motivazione più diffusa rispetto alla mera espressione del voto numerico.
È ormai però espressione di un principio generale peraltro sancito dall'art. 12,comma 1,DPR 487\94 in tema di concorsi pubblici che le commissioni esaminatrici alla prima riunione debbano stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove.
Orbene se esiste tale obbligo procedimentale per la commissione è necessario che sia possibile verificare non solo se lo stesso è stato assolto, ma se la correzione degli elaborati è avvenuta tenendo conto dei criteri fissati.
La valutazione degli elaborati rientra in quella categoria definita degli atti di giudizio che sono caratterizzati da una discrezionalità tecnica su cui è possibile esercitare un sindacato ( " debole" o " forte" secondo differenti orientamenti giurisprudenziali) che non sconfina mai in un giudizio di merito da parte del giudice.
Partendo da queste considerazioni la giurisprudenza amministrativa ha cominciato a percorrere lentamente un cammino teso a discostarsi dal giudizio di adeguatezza del mero voto numerico per esprimere la valutazione delle prove dei candidati.
Per molti anni vi è stato una sorta di rifiuto a sindacare le scelte delle commissioni esaminatrici per timore di dare la stura ad un contenzioso torrentizio che avrebbe sommerso i TAR senza che per il giudice fosse facile elaborare i criteri per valutare l'adeguatezza delle scelte tecniche delle commissioni.
L'estrema cautela era giustificata dal timore di compiere scelte arbitrarie e per questo difficilmente motivabili in modo inattaccabile e di entrare nel merito delle valutazioni.
L'art. 12 DPR 487\94, però, offre il destro per un sindacato che si limiti a vagliare la congruità dei criteri scelti per la valutazione delle prove e che controlli che detti criteri siano stati applicati o meglio che ci sia contezza su come questi criteri siano stati utilizzati nella correzione del singolo elaborato.
A tal fine è sufficiente che il voto numerico, in cui alla fine la valutazione si deve condensare anche perché cosè è richiesto da norme specifiche riprodotte nei bandi di concorso, sia il frutto della media dei voti numerici inseriti in una griglia valutativa dove i singoli parametri predeterminati dalla commissione esaminatrice come criteri di valutazione - e che autovincolano la commissione stessa nella correzione degli elaborati - abbiano avuto il loro peso specifico nella correzione dell'elaborato.
In merito non può condividersi quanto espresso in dottrina a proposito degli atti di giudizio e cioè che, non essendo provvedimenti amministrativi poiché non esprimono alcuna volizione dell'amministrazione, ad essi non sarebbe riferibile l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. 241\90.
Il provvedimento amministrativo vero e proprio sarebbe quello con cui viene approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, ma non può non evidenziarsi che il contenuto volitivo del provvedimento altro non è che la trasposizione del risultato dei vari atti di giudizio compiuti dalla commissione di concorso al momento della valutazione delle prove.
A tal proposito proprio questo Tribunale aveva a suo tempo sollevato una questione di costituzionalità dell'art. 3 L. 241\90 in relazione alla non ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato citando come parametri di riferimento gli artt. 3,24,97 e 113 della Costituzione.
La Consulta, con ordinanza 466\00, dichiarò inammissibile la questione perché "essa non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito (v., tra le varie, le ordinanze nn. 70 del 1998 e 436 del 1996), tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati".
In sostanza la Corte invitò il giudice ad avere il coraggio di un'interpretazione più adeguata ai valori costituzionali in gioco senza bisogno del sostegno di una sentenza interpretativa di accoglimento.
I nuovi tentativi di avere l'avallo della Corte Costituzionale su un'interpretazione più coerente con il dettato costituzionale non sortirono effetti migliori ( vedasi ordinanze 233\01, 419\05 " non sussistono ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento, tenuto conto che nel frattempo la giurisprudenza amministrativa ha mostrato di fornire un panorama ulteriormente articolato di possibili soluzioni interpretative, spaziando dalla tesi che esclude l'applicabilità del censurato art. 3 alle operazioni di mero giudizio conseguenti a valutazioni tecniche, in quanto attività in tesi non provvedimentali, a quella che invece ritiene applicabile l'obbligo di motivazione previsto dalla disposizione censurata anche ai giudizi valutativi;all'interno di tale ultimo indirizzo possono poi individuarsi tre diverse posizioni, a seconda che si ritenga l'attribuzione di un punteggio numerico una valida ed idonea espressione motivatoria del giudizio valutativo, ovvero che si escluda tale idoneità, o ancora che si rifiuti una prospettiva aprioristica, per risolvere la questione in relazione alle peculiarità della singola fattispecie, e segnatamente alla relazione intercorrente fra l'estensione dei criteri valutativi prestabiliti dalla commissione esaminatrice ed il carattere più o meno analitico del giudizio sulle prove di esame ", 420\05, 28\06).
In conclusione si può aderire alla ricostruzione della questione che è contenuta nella sentenza 1446\06 del TAR Sicilia - Catania, di cui ampi stralci sono riportati nel ricorso, soprattutto laddove afferma che la valutazione negativa di una prova è al tempo stesso un giudizio ed un provvedimento amministrativo poiché per l'autore della prova costituisce la conclusione del procedimento concorsuale.
Il giudizio di non idoneità potrà esprimersi attraverso una griglia di punteggi, ognuno dei quali valutazione di uno dei parametri scelti dalla commissione nella prima riunione ai sensi dell'art. 12 DPR 487\94.
Tale ulteriore onere motivazionale non costituirà gravoso aggravio dei lavori delle commissione con il rischio di un abnorme allungamento dei tempi di correzione e quindi a discapito del principio di efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa ( art. 1 L. 241\90 ), poiché sarà sufficiente esprimere una pluralità di voti che altro non sono che la scomposizione del voto complessivo finora sinteticamente espresso e la cui media stabilirà il voto finale attribuito dalla commissione stessa. In tal modo il candidato avrà modo di conoscere su quale particolare profilo valutativo l'elaborato è stato ritenuto non sufficiente.
Va pertanto accolto, nei sensi sopra spiegati, il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento del secondo, disponendo l'annullamento del provvedimento di mancata ammissione alle prove orali, in ciò superando il giudizio sommariamente espresso prima facie in sede cautelare.
Per l'effetto, la commissione dovrà procedere, sulla base dei criteri indicati, ad una nuova valutazione degli elaborati che hanno riportato voto 28 nelle prove scritte del ricorrente in cui sia esplicitato il peso che i singoli criteri di valutazione a suo tempo decisi abbiano avuto nella formazione del punteggio finale.
La novità dell'orientamento giurisprudenziale espresso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alle prove orali della sessione 2006 per l'esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2008 con l'intervento dei magistrati
Dott. Maurizio Nicolosi, Presidente
Dott. ssa Mara Bertagnolli, Referendario
Dott. Ugo De Carlo, Referendario est

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 MAG. 2008.


                        
Consiglio di Stato, Sez IV n 1553 del 10 aprile 2008,


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                    

Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta)  ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10226  del  2007,  proposto  dal  Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui  uffici  è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il dott. A. L., non costituitosi nella presente fase del giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto, Sez. I, 27 ottobre 2007, n. 3580, e per la reiezione del  ricorso  di primo grado n. 1948 del 2006; 
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Rilevato che l'appellato non si è costituito nella presente fase  del giudizio;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere  di  Stato  Luigi  Maruotti  alla  camera  di consiglio del 5 febbraio 2008;                                      
Nessuno presente per le parti;
Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge n.  1034  del  1971,  come novellato con l'art. 3 della legge n. 205 del 2000;
Considerato che sussistono i  presupposti  per  definire  il  secondo grado del giudizio, al termine della camera di consiglio fissata  per l'esame dell'istanza incidentale, formulata dall'appello;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Col ricorso di primo grado n. 1948 del 2006 (proposto al TAR per il Veneto), l'odierno appellato ha impugnato l'atto con cui la commissione per gli esami di avvocato, istituita presso la Corte d'appello di Firenze per l'anno 2005, lo ha dichiarato non idoneo alla ammissione all'esame orale per l'idoneità alla professione di avvocato.
Il TAR, con la sentenza n. 3580 del 2006, ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato, rilevando che la valutazione negativa degli elaborati scritti non potrebbe basarsi sui voti numerici, pur attribuiti in base ai criteri predeterminati dalla commissione, in quanto occorrerebbe una motivazione 'tale da consentire di comprendere l'iter logico seguito', almeno con 'segni o sottolineature apportati dalla commissione nel testo elaborato, accompagnati da uno specifico richiamo ai criteri che si ritengono violati'.
2. Con l'appello in esame, il Ministero della giustizia ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto, perché infondato.
Nel richiamare la giurisprudenza di questa Sezione sulle questioni controverse, il Ministero ha dedotto che la mancata ammissione all'esame orale per l'idoneità alla professione di avvocato ben può basarsi sui voti attribuiti in base ai criteri dalla commissione (la cui funzione non è quella 'di aiutare il candidato ad apprendere come emendarsi per il futuro').
3. Così riassunte le articolate censure del Ministero appellante, ritiene la Sezione che esse siano fondate e vadano accolte.
Come ha rilevato la pacifica giurisprudenza della Sezione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato - vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati.
Sotto tale aspetto, le valutazioni della commissione esaminatrice, anche quando si esprimono con voti numerici, costituiscono espressione dei suoi poteri tecnico-discrezionali, previsti dalla normativa di settore per la individuazione dei candidati da ammettere alle prove orali, ed in quanto tali - secondo i principi generali - sono insindacabili nella sede giurisdizionale, tranne quando risultino anomale o superficiali.
Per la verifica di eventuali profili di anomalia o di superficialità, rilevano i principi applicabili per lo svolgimento delle operazioni da parte dei collegi amministrativi.
Ove il voto sia stato attribuito all'unanimità e senza particolari discussioni dalla commissione, la sussistenza di una adeguata ponderazione del contenuto dell'elaborato emerge proprio dal fatto che - al termine della lettura dell'elaborato o durante il suo corso - nessuno dei commissari (componente della commissione in ragione della sua professionalità) ha evidenziato particolari profili meritevoli di approfondimento.
In tal caso, la valutazione unanime dei commissari - per la speditezza dei lavori della commissione e in assenza di una norma che disponga altrimenti - può anche manifestarsi con un voto numerico, che costituisce l'espressione sintetica di opinioni condivise.
Viceversa, quando anche uno solo dei commissari nel corso della discussione ritenga che l'elaborato meriti una valutazione diversa da quella che, ad avviso della maggioranza, dovrebbe essere considerato non idoneo, affinché non emergano profili di eccesso di potere è necessario che la stessa commissione, al termine della discussione, esponga le ragioni poste a base della valutazione sulla quale non sia stata raggiunta l'unanimità.
In altri termini, nell'attuale quadro normativo, le ragioni che inducono la Sezione a ritenere 'sufficiente' il 'voto numerico' (per la valutazione della inidoneità dell'elaborato scritto per l'esame d'avvocato) sono sostanziali, poiché:
- si deve tenere conto delle esigenze di speditezza dei lavori della commissione;
- per la ponderata adeguatezza delle sue valutazioni, la normativa di settore prevede che della commissione facciano parte componenti dotati di particolari professionalità;
- ciascun componente della commissione può sollecitare valutazioni più approfondite e chiedere che su una sua proposta si decida motivatamente a maggioranza (con il pieno sindacato giurisdizionale ove la motivazione sia affetta da eccesso di potere);
- ove nessun componente solleciti valutazioni più approfondite per l'attribuzione di un voto diverso da quello in corso di verbalizzazione, la determinazione unanime di tutti i componenti, in quanto dotati di particolari professionalità, implica l'estrinsecazione di una ponderata scelta condivisa e di per sé insindacabile in sede giurisdizionale.
Nella specie, dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio emerge che la commissione esaminatrice ha attribuito all'unanimità i voti agli elaborati dell'appellato, così valutandolo non idoneo all'ammissione alla prova orale.
Non sussistendo alcun profilo di eccesso di potere in tali operazioni collegiali, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello n. 10226 del 2007 e, in riforma della sentenza del TAR per il Veneto n. 3580 del 2007, respinge il ricorso di primo grado n. 1948 del 2006.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 febbraio 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:
Gaetano Trotta Presidente
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Pier Luigi Lodi Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Carlo Deodato Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 APR. 2008.



Consiglio di Stato, Sez IV, 7 aprile 2008, 1455

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta)  ha pronunciato la seguente

DECISIONE    

ricorso in appello proposto da  Z.  A.  E.,  rappresentato  e  difeso dall'avv. prof. Alfredo Contieri, e con lo stesso domiciliato in Roma presso lo  studio  dell'avv.  Michele  De  Cilla  e  dell'avv.  Luigi
Napolitano, via Zara 16,

contro

Il Ministero di Grazia e Giustizia, la  Commissione  degli  esami  di Avvocato presso la Corte di Appello di  Napoli  e  quella  presso  la Corte di Appello di Bologna, non costituiti,
per l'annullamento, previa sospensione cautelare;
della sentenza,  redatta  in  forma  semplificata,  n.  882/2007  del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez.  VIII,  resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2008, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l'avv. Contieri, il ricorso, sentita la  parte, è stato trattenuto per l'esame del merito,  potendo  essere  definito con una decisione in forma semplificata.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'appellante reitera, in forma strettamente embricata con le statuizioni della sentenza impugnata, le originarie deduzioni avverso il giudizio formulato dalla V Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna (verbale 3 maggio 2006), di non ammissione alle prove orali relative agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anno 2005 (DD. MM. 8.11/5.12/12.12.2005).
Considerato che non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio ad un mutamento di giurisprudenza in merito alle censure proposte, deve essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, del quale ha dato atto il primo giudice: - la prima censura, con la quale si critica la sentenza impugnata per avere considerato sufficiente la mera valutazione numerica degli elaborati in esame, va respinta, dovendosi ritenere assolto l'obbligo di motivazione, di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990, con l'attribuzione di un voto numerico, anche nell'ipotesi un cui non siano stati apposti sugli elaborati segni grafici o specificati eventuali errori (C.S., sez. IV, 2127/2006). La pretesa motivazione del voto numerico finirebbe, infatti, per duplicare la motivazione già espressa con il voto numerico, senza nulla aggiungere a quest'ultimo, per cui a nulla vale il richiamo di principi comunitari sulla necessaria motivazione degli atti, al fine di agevolare il loro controllo giurisdizionale. La normativa in tema di motivazione, di cui al D. Lgs. 166/2006 ("Norme in materia di concorso notarile..."), che l'istante invoca quale espressiva di un principio generale, ha invece una chiara valenza particolare per il concorso (notarile) per il quale la stessa è prevista, e non, in assenza di una specifica previsione, per altri tipi di concorso (abilitativi o meno);
- la censura sui tempi stringati di correzione non ha fondamento, dal momento che l'istante non conosce il tempo di correzione dei suoi elaborati, e, in ogni caso, non è dato ipotizzare una lettura superficiale degli elaborati in esame in relazione al tempo medio di correzione di tutti gli elaborati (C.S., sez. IV, 4165/2005);
- con altra censura si deduce il vizio di eccesso di potere per oggettivo e palese travisamento dei fatti, essendo incorsa la Sottocommissione in errore, perché ha espresso il giudizio di insufficienza su un presupposto inesatto, vale a dire a motivo della "mancata rispondenza degli elaborati ai parametri predeterminati". La censura è inammissibile, dal momento che l'istante pretende una valutazione nel merito del giudizio di insufficienza espresso dalla V Sottocommissione, appellandosi a pareri pro veritate allegati all'atto introduttivo del giudizio;
- da ultimo, anche la censura (rubricata alla lettera D), con la quale "si ribadisce" la necessità della presenza di almeno un professore universitario tra i componenti la V Sottocommissione, è infondata alla luce dell'orientamento espresso da questa Sezione (sia pure in sede cautelare, ord. n. 4409/2002) in ordine alla fungibilità dei componenti della commissione di concorso a motivo della loro elevata professionalità, in grado di garantire il corretto svolgimento delle prove d'esame.
L'appello va, pertanto, respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'appello. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Pier Luigi Lodi Consigliere
Giuseppe Romeo est. Consigliere
Carlo Deodato Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 APR. 2008.


RICHIEDI CONSULENZA