accertamento paternità naturale e risarcimento del danno

accertamento paternità naturale e risarcimento del danno: il genitore naturale che si disinteresa al figlio ha l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale

Approfondimento a cura di

Adele Fago

avvocato del Foro di Taranto

 

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Con la sentenza del 10 aprile 2012 n. 5652, la Cassazione si è pronunciata sul delicato tema della filiazione naturale, in particolare sulla condotta del genitore naturale che, per lunghi anni, si è disinteressato del figlio, non provvedendo a mantenerlo, ad istruirlo e ad educarlo. Al riguardo, la Corte ha enunciato il seguente principio: “la violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 c.c.”

Il caso ha riguardato un uomo che non ha mai ricevuto alcun interesse da parte del padre naturale sin dal momento del suo concepimento, il quale, peraltro, si era rifiutato, negli anni successivi, di riconoscerlo e di mantenerlo, costringendolo ad un’esistenza difficile, piena di stenti e di privazioni, considerate le misere condizioni della madre, e di varie vicissitudini che, tuttavia, sono state superate con la costituzione di un proprio nucleo familiare.

L’uomo, all’età di 43 anni, decide di rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché venisse disposto in suo favore, previo accertamento della filiazione naturale, un assegno mensile per gli alimenti, oltre alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti.

La vicenda si inserisce nel vasto contesto della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari che, negli ultimi anni, è stata oggetto di un percorso giurisprudenziale di apertura verso il rimedio risarcitorio per l’illecito anzidetto, con conseguente maggiore tutela ai diritti fondamentali della persona.

La prima questione da considerare attiene al riconoscimento della paternità, e più precisamente, se detto riconoscimento, o quanto meno la proposizione della relativa domanda, possa costituire il presupposto della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione.

Sul punto, questa Corte ha costantemente affermato che “ l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass. 20 dicembre 2011, n. 27653; Cass. 3 novembre 2006 n. 23596)”.

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento con la conseguenza che il genitore è tenuto a tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c., che, tuttavia, assumono efficacia retroattiva e, dunque, dal momento della nascita.

Ne consegue che “nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero  al suo  mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 2 febbraio 2006, n. 2328).

Inoltre, la Corte, con la sentenza in commento, evidenzia come il disinteresse manifestato dal genitore nei confronti di un figlio generi, in questi, gravi conseguenze lesive in quei diritti inviolabili e primari di cui è titolare e che trovano fondamento nella carta costituzionale (art. 2 e 30 Cost.) .

In altri termini, si tratta di comportamenti che per la loro natura sono idonei ad offendere gravemente i diritti inviolabili del destinatario, in conseguenza dei quali, a quest’ultimo, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., deve essere riconosciuto il diritto ad essere risarcito di ogni pregiudizio di natura non patrimoniale per la lesione dei predetti diritti.

In verità, la pronuncia in commento prende le mosse dal vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito, quanto di legittimità ove risulti, da tempo, enucleata la nozione di illecito endofamiliarein virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione dei diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.”

Ne discende che, tutte le volte in cui la lesione incida su diritti costituzionalmente garantiti, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale.

 

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