cessione del credito

 

La cessione del credito a scopo di garanzia, il rischio dell'isnolvenza del debitore ceduto può gravare sul cessionario secondo correttezza e buona fede

La fattispecie che forma oggetto di cognizione della Suprma Corte riguara la cessione di un credito a favore di una banca a scopo di garanzia di un prestito effettuato alla parte cedente sotto forma di apertura di credito.

Stante la successiva inesigibilità del credito ceduto, dovuto alla sporavvenuta insolvenza del debitore, la banca aveva intrapreso un procedimento monitorio volto al recupero della somma che aveva formato oggetto dell'apertura di credito.

L'opposizione al decreto ingiuntivo concesso veniva fondata sulla violazione dell'obbligo di coltivare tempestivamente le azioni necessarie per riscuotere il credito ceduto una volta divenuto esigibile.

Nei gradi di merito tuttavia l'opposizione veniva respinta sul rilievo che gravasse sulla parte cedente ed opponente provare quali fossero le azioni che il cessionario avrebbe dovuto coltivare e che le stesse si sarebbero rivelate fruttuose.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello  premettendo che:"la cessione del credito è un negozio a causa variabile, che può essere stipulata anche a fine di garanzia senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro sol vendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto" (Sez. 3^, Sentenza n. 17162 del 03/12/2002). Talchè è applicabile il principio per il quale "in tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c., grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto" (Sez. 3, Sentenza n. 3469 del 15/02/2007)."


Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte, sulla base dei noti insegnamenti di Sez. U, Sentenza n. 13533 del 2001, ha affermato che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento della banca cessionaria all'onere di coltivare le necessarie azioni per la riscossione del credito ceduto, sarebbe stata proprio la banca opposta che avrebbe dovuto provare di aver invece intrapreso le necessarie iniziative o che le stesse non avrebbero comunque evitato l'insolvenza del debitore ceduto nè consentito la soddisfazione del credito.

 

Cassazione civile  sez. I 03 luglio 2009 n. 15677


La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro solvendo e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto (nella specie, successivamente ammesso ad amministrazione controllata e poi a concordato preventivo), cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest'ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo, essendo il cessionario tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1.- Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1995 C. N.M. e G.R. convennero in giudizio avanti il Tribunale di Milano CARIPLO, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale per l'importo di L. 1.063.828.240, oltre accessori (interessi al tasso ABI), per scoperto di conto corrente.
Gli opponenti esposero che:
avevano ceduto, pro solvendo, con atti del 17 dicembre 1991, alla Cariplo un credito di L. 3.030.000.000, maturato nei confronti della Costruzione Andreotti s.p.a.; cessione a "garanzia" di un'apertura di credito a favore di essi cedenti, per L. 1.000.000.000;
nella gestione dei crediti ceduti, divenuti esigibili nell'aprile 1992, Cariplo aveva contravvenuto agli obblighi di cui all'art. 1358 c.c., essendo rimasta inerte nei confronti della ceduta società Andreotti sino a che la stessa non era stata ammessa a procedura di amministrazione controllata, il 24/12/1992 e, poi, di concordato preventivo (con pagamento dei crediti chirografari nella misura del 40%), con conseguente perdita delle pretese oggetto dei crediti ceduti in garanzia;
l'inerzia era ingiustificata, considerato che addirittura nel periodo successivo alla cessione Cariplo aveva effettuato cospicui finanziamenti a Costruzioni Andreotti spa;
inoltre, il decreto ingiuntivo era stato emesso con un computo di interessi, successivo all'1.10.1994, illegittimo.
Chiesero, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, svolgendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni pari a L. 2.287.650.000 (ammontare del credito non recuperabile nei confronti del debitore ceduto): somma da portarsi in compensazione al credito per scoperto di conto corrente.
Con sentenza dell'8 ottobre 2001 il Tribunale, ritenuta la nullità della clausola determinativa degli interessi, revocò il decreto ingiuntivo, condannò gli opponenti al pagamento della somma di L. 1.009.684.452, oltre interessi legali, in favore della banca e rigettò la domanda riconvenzionale risarcitoria.
Con sentenza del 15 giugno 2004, la Corte di appello di Milano confermò la sentenza di primo grado impugnata dagli opponenti osservando che:
era onere dei cedenti di offrire riscontro di eventuali esiti fruttuosi di quelle iniziative che si assumeva la banca cessionaria non avesse attivato; la sussistenza di un danno (ingiusto) era elemento costitutivo della domanda ed esso, nella specie, presupponeva la prova dell'utilità e della convenienza di iniziative, ad opera della Banca, nell'intervallo intercorso sino all'ammissione in amministrazione controllata della società Costruzioni Andreotti; non era stato offerto alcun riscontro circa la situazione in cui gravava la ceduta, così da poter, quanto meno, presumere che al momento della cessione e, poi, al momento dell'esigibilità dei crediti - aprile 1992 - essa fosse in grado di soddisfare una pretesa immediatamente azionata dalla Banca; nè risultava che lo stato di sostanziale insolvenza della società debitrice ceduta si fosse determinato per circostanze, pur anteriori al dicembre 1992, ma sopravvenute dopo il maggio 1992, non emergendo un'eventuale sufficiente disponibilità patrimoniale della Costruzioni Andreotti nell'aprile 1992 perchè gli unici dati desumibili dalle prodotte "situazioni patrimoniali" attestavano solo scarsissime disponibilità di liquidità;
non era stata compiutamente descritta l'azione che avrebbe consentito alla Banca di soddisfare coattivamente i crediti ceduti, nel breve volgere di qualche mese non essendo ipotizzabile alcun procedimento giudiziario - neppure monitorio - idoneo a determinare un'esecuzione in danno del ceduto, non essendo stati indicati beni utilmente aggredibili con provvedimenti conservativi e l'eventuale pagamento sarebbe stato soggetto a revocatoria fallimentare;
irrilevante era il riferimento a mutuo erogato dalla CARIPLO al debitore ceduto, trattandosi di mutuo di scopo - peraltro non erogato - garantito da terzi datori di ipoteca. In ogni caso l'impiego delle somme erogande era vincolato ad un determinato utilizzo funzionale alla realizzazione di immobili. Elementi, tutti, che escludevano la prova della presenza di una disponibilità finanziaria, nel luglio 1992, a favore di Costruzioni Andreotti, ovvero di disponibilità patrimoniali della stessa, su cui Cariplo avrebbe potuto soddisfarsi.
Contro la sentenza di appello C.N.M. e G. R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso la banca intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.; motivazione omessa o insufficiente" e deducono che in appello avevano censurato la decisione di primo grado per avere qualificato come extracontrattuale la responsabilità della banca e non come contrattuale, con la conseguente applicabilità degli artt. 1176 e 1218 c.c.. La Corte di appello ha omesso l'esame di tale specifica censura.
p. 2.2.1.- Il motivo è infondato perchè "il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4 si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto" (Sez. U, Sentenza n. 15982 del 18/12/2001), mentre "al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare, altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge" (Sez. 3, Sentenza n. 1940 del 23/02/1998).
p. 2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "violazione degli artt. 1173, 1175, 1218, 1260, 1264, 1358, 1375, 2043 c.c." e deducono che erroneamente la Corte di appello ha qualificato (facendo riferimento al "danno ingiusto") come extracontrattuale la responsabilità della banca accollando agli opponenti l'onere di provare la condotta inadempiente e l'ingiustizia del danno.
Sintetizzata la disciplina della cessione del credito, i ricorrenti deducono che il cessionario deve comportarsi in modo da non pregiudicare l'interesse del cedente, esercitando con diligenza e tempestività i poteri che, secondo le circostanze, competono al creditore ai fini della conservazione e del soddisfacimento del credito alla luce dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e in applicazione dell'art. 1358 c.c. Deducono che ai sensi dell'art. 1267 c.c., comma 2, la garanzia viene meno se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare 6 nel proseguire le istanze contro il debitore, nel senso di qualsiasi iniziativa, anche stragiudiziale, volta ad assicurare la realizzazione del credito o a mantenerne la possibilità di attuazione, compresi i provvedimenti cautelari e conservativi (richiama Cass. 3797/1999). Nel caso concreto la cessione garantiva un conto corrente di corrispondenza la banca era tenuta secondo i criteri della diligenza professionale al sollecito e diligente esercizio del credito ceduto. 2.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nonchè dei principi che regolano l'onere della prova nelle azioni per inadempimento di fonte contrattuale o, comunque, diversa dall'illecito" e relativo vizio di motivazione. Invocano la giurisprudenza delle Sezioni unite in proposito e deducono che era onere dell'istituto di credito a) provare, ex art. 1218 c.c., di avere senza ritardo assunto le iniziative, dirette ad ottenere dalla società Andreotti l'adempimento del debito scaduto, promovendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti cautelari, anche in considerazione dell'ingente ammontare del credito medesimo;
b) in subordine, in mancanza di tale prova, dimostrare che l'assunzione tempestiva di dette iniziative ugualmente non sarebbe valsa ad evitare l'esito infausto delle stesse, non configurandosi la possibilità di recupero, eventualmente neppure parziale, del credito ceduto. La Corte di appello, invece, fuorviata dall'errore di diritto evidenziato, ha ritenuto che gli attuali ricorrenti fossero tenuti a dimostrare "la sussistenza di un danno ingiusto" ed ha perciò posto a carico degli stessi l'onere di fornire la prova dell'utilità e della convenienza di iniziative ad opera della banca, nell'intervallo intercorso sino all'ammissione in amministrazione controllata della Società Costruzioni Andreotti".
Secondo la Corte di appello essi avrebbero dovuto dimostrare che la debitrice ceduta fosse in grado di adempiere l'obbligazione addirittura "al momento della cessione" (dimenticando che la Banca, avendo accettato la cessione in garanzia, non poteva non avere valutato positivamente la posizione della ceduta) e al momento dell'esigibilità dei crediti e che non fosse in stato di insolvenza al momento della scadenza dell'obbligazione. Deducono che è pacifica l'inerzia della banca, la quale ha anche concesso un mutuo alla società debitrice ceduta, con ciò dimostrando che faceva pieno affidamento sulla solvibilità della società mutuataria. L'atto di concessione del mutuo indica gli immobili ipotecati, dimostrando che nel patrimonio della società vi erano beni suscettibili di utili provvedimenti cautelari.
p. 2.4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c." e relativo vizio di "motivazione insufficiente (illogica e contraddittoria" nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che, stante il breve tempo intercorso tra la scadenza dell'obbligazione ceduta e l'ammissione alla procedura concordataria, la banca non avrebbe potuto svolgere un'efficace azione per l'adempimento coattivo, trascurando la possibilità di rimedi cautelari e l'assoluta inerzia della banca, la quale si è anche astenuta dall'informare i cedenti dell'intento di non promuovere alcuna azione nei confronti della Società Andreotti, contemporaneamente concedendo il mutuo a tale società.
Il rischio dell'eventuale revocatoria non esonerava la Cariplo dall'adempimento e, quanto meno, rendeva necessario partecipare la circostanza ai cedenti.
p. 3.- Il secondo e il terzo motivo sono fondati e il loro accoglimento comporta l'assorbimento dell'ultimo mezzo.
Nella concreta fattispecie, invero, i ricorrenti hanno ceduto il credito verso la società poi fallita a garanzia delle proprie obbligazioni derivanti da rapporto di conto corrente secondo la giurisprudenza di questa Corte "la cessione del credito è un negozio a causa variabile, che può essere stipulata anche a fine di garanzia senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro sol vendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto" (Sez. 3^, Sentenza n. 17162 del 03/12/2002). Talchè è applicabile il principio per il quale "in tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c., grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto" (Sez. 3, Sentenza n. 3469 del 15/02/2007).
Per contro, la Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata sulla base del rilievo per il quale ®era onere dei cedenti di offrire riscontro di eventuali esiti fruttuosi di quelle iniziative che si assumeva la banca cessionaria non avesse attivato". D'altra parte, è noto che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" e "anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 2001). Principio indubbiamente applicabile anche qualora l'inadempimento sia fatto valere dal creditore (della prestazione non esattamente adempiuta) in via di eccezione, come nella concreta fattispecie, essendo i ricorrenti opponenti a decreto ingiuntivo.
Si impone, dunque, la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Milano -in diversa composizione - per un nuovo esame alla luce dei principi innanzi enunciati e anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2009

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