il pegno il pegno irregolare e il pegno rotativo

A mente dell'art. 2784 cc, il pegno può avere ad oggetto beni mobili, diritti di credito, università di mobili ed altri diritti su beni mobili. E' un diritto reale di garanzia ed in quanto tale si distingue dai diritti reali di godimento condividendone taluni caratteri (l'assolutezza, l'immediatezza, la tipicità).
Il pegno attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sulla somma derivante dalla vendita della cosa avuta in pegno a mente dell'art. 2787 co. 1 cc.
Ai sensi dell'art. 2786 cc, il pegno si costituisce senza formalità mediante la consegna della cosa, o del documento che la rappresenta, al creditore o ad un terzo designato come custode.
Lo spossessamento garantisce che il pegno assolva alla funzione cui è destinato e ad una contestuale funzione di pubblicità. Da una parte, infatti, il mancato spossessamento favorirebbe vicende elusive della garanzia con atti dispositivi posti in essere ex art. 1153 cc da parte del debitore in quanto il diritto, a mente del secondo comma viene acquistato dal terzo di buona fede libero di diritti altrui sulla cosa. Dall'altra lo stesso art. 2787 cc prevede che: "la prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti".
Sempre per quel che riguarda le formalità necessarie alla costituzione del pegno, l'art. 2757, co. 3 cc prevede che, ai fini della sua opponibilità, esso debba risultare da una scrittura avente data certa che indichi in guisa precisa il credito garantito ed il bene o i beni che formano oggetto del pegno.
A mente dell'art. 2799 cc il pegno è indivisibile e garantisce il credito sino alla sua integrale soddisfazione e ciò anche qualora la cosa data in pegno risulti in concreto divisibile.
L'art. 1851 cc individua il cd pegno irregolare, caratterizzato dal fatto che la cosa che ne forma oggetto è fungibile o è una somma di denaro e dal fatto che non ne viene trasferito solo il possesso ma la proprietà.  Ne consegue poi che l'obbligo di restituzione non ha ad oggetto la concreta cosa data in pegno ma la parte eccedente l'ammontare del credito garantito.
Una specie di pegno che ha avuto una significativa diffusione è, poi, quella del pegno rotativo in forza del quale il debitore o il terzo latore di pegno hanno facoltà di sostituire la cosa o le cose date in pegno con altre di pari valore; la sua disciplina attuale è contemplata dal d.lgs. n 170 del 21 maggio 2004. Con riferimento al pegno rotativo, si è aperto un fronte di contenzioso concernente l'opponibilità a terzi della sostituzione retroattivamente e, cioè, a decorrere dal primo spossessamento o ex nunc e, cioè, a decorrere dalla sostituzione.
Per quel che concerne gli effetti del pegno, occorre rilevare che il creditore, a mente dell'art. 2789 cc, diventa possessore della cosa; ne consegue la possibilità di esperire le azioni possessorie e quella di rivendicazione.
La restituzione della cosa data in pegno non è ammessa sino a che non siano stati interamente pagati il capitale e gli interessi e rimborsate le spese.
Se il debito garantito dal pegno non viene adempiuto il creditore pignoratizio ha il diritto, previa intimazione di pagamento, di far vendere all'incanto o al prezzo di mercato la cosa che ne forma oggetto; può altresì chiedere che gli venga assegnata in pagamento.
Con riferimento al pegno su crediti, la sua opponibilità è subordinata alla notifica al debitore; il creditore pignoratizio deve riscuotere gli interessi del credito ceduto ed imputarli a spese e interessi e, per la quota residua, a capitale; alla scadenza del credito dato in pegno, il creditore pignoratizio è tenuto a riscuoterlo e, ove il suo credito garantito sia scaduto può ritenere la somma necessaria all'integrale soddisfazione della sua pretesa, ove il credito garantito non sia scaduto, è invece tenuto a depositare la somma riscossa. Prima della scadenza del credito dato in pegno il creditore pignoratizio può sempre chiedere che gli venga assegnato in pagamento.
 

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