il pegno omnibus


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 Si è posta in giurisprudenza la questione relativa all'ammissibilità ed all'opponibilità ai terzi del cd pegno omnibus che si caratterizza per una non puntuale indicazione del credito garantito nell'atto costitutivo della garanzia. Con riferimento, dunque, ad atti costitutivi di pegno che facciano solo un generico riferimento al credito garantito la Suprema Corte ha dovuto stabilire entro quali limiti la prelazione pignoratizia potesse essere opposta ai terzi stante il chiaro disposto normativo di cui all'art. 2787 cc, comma 3 che richiede la sufficiente indicazione del credito garantito.
Al riguardo, l'orientamento che si è consolidato è quello che ritiene opponibile a terzi il pegno omnibus ove l'atto costitutivo della garanzia indichi, quanto meno, il criterio di collegamento attraverso il quale pervenire all'individuazione del credito garantito; al contrario inopponibile sarà un atto costitutivo di pegno se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni alla scrittura costitutiva del pegno, ancora più se non preesistenti o coevi alla formazione della scrittura.

Cass Civ 26 gennaio 2006, 1532



Agli effetti dell'art. 2787, comma 3, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, i quali siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Resta, invece, inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, ed in mancanza, dunque, dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo ex post .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bassano del Grappa accolse la domanda di insinuazione tardiva della soc. Cariplo s.p.a., ammettendo nello stato passivo del fallimento della soc. Simer s.p.a. il credito vantato per L. 1.986.535.123, ma solo in via chirografaria, negando il privilegio per L. 840.000.000 invocato in forza dal pegno di BTP di L. 700.000.000 concesso dalla Simer il 02/07/1991, a garanzia delle obbligazioni assunte per qualsiasi titolo, in relazione al prestito di uso di barre d'oro - poi stipulato il 28/09/1992, data in cui era anche stata elevata di L. 140.000.000 la garanzia con altri titoli di stato e con depositi al portatore - ed ogni altra "facilitazione creditizia" concessa.
Ritenne il Tribunale che il pegno fosse nullo in quanto contrario al disposto dell'art. 2787 c.c., a causa della genericità della dizione "prestito d'uso barre d'oro"; e che nullo fosse l'atto dell'anno successivo, in difetto di prova dell'accordo con la Simer.
Propose appello la soc. Intesa Gestione Crediti s.p.a., cessionaria del credito della Cariplo, sostenendo che l'oggetto del pegno era sufficientemente identificabile.
Il fallimento restò contumace.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza 14/02/2002 ha respinto il gravame, confermando le ragioni della decisione impugnata.
Ricorre per Cassazione la società Intesa Bci Gestione Crediti con due motivi; resiste con controricorso il fallimento.
Entrambi hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2787 c.c.. Assume che l'atto del 02/07/1991, assistito da data certa, aveva indicato l'oggetto del pegno ed aveva fatto riferimento ad un prestito di barre d'oro, intervenuto nel settembre 1992, con data altrettanto certa, sicchè vi era stata una correlazione tra i due negozi - l'ultimo dei quali aveva anche variato in aumento il pegno - tanto essendo risultato dall'estratto notarile del libro pegni della banca, che la Corte Territoriale non aveva tenuto in alcuna considerazione. E trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, non è necessario che tutti gli elementi siano presenti nello stesso momento.
Con il secondo è denunciata la omessa od insufficiente motivazione sul punto della ritenuta carenza dell'atto di pegno, quanto alla indicazione del credito garantito.
Rileva la ricorrente che il prestito d'oro era stato uno solo in ragione di Kg. 74,50577 di oro fino in barre ed invoca giurisprudenza a sostegno della tesi secondo cui l'oggetto della garanzia può essere individuato anche mediante un ricorso integrativo a fonti esterne all'atto di costituzione del pegno.
Censura infine la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la variazione del pegno del 28/09/1992 fosse portata da un atto nullo, perchè consistente in una lettera del direttore della banca a se stesso; in realtà quell'atto aveva trovato riscontro nel libro pegni della banca.
Il ricorso non può essere accolto.
I motivi vanno trattati in modo unitario, riguardando profili distinti di una medesima questione, che attiene alla esistenza della prelazione pignoratizia, in riferimento all'art. 2787 c.c., di cui la ricorrente lamenta la violazione, addebitando inoltre alla sentenza impugnata il vizio di motivazione laddove ha negato la individuabilità del credito garantito e la utilizzabilità dell'atto di variazione del 28/09/1992.
L'art. 2787 c.c., comma 3, stabilisce che quando il credito eccede un certo importo la prelazione pignoratizia possa essere opposta ai terzi solo se la scrittura sia di data certa e contenga sufficienti indicazioni del credito, oltrechè della cosa.
Tale indicazione, come più volte ritenuto da questa Corte (Cass. 5561/2004; 7794/1991), può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purchè il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa.
Resta invece inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontano da essa, comporti che il pegno fu costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, e mancò dunque dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo ex post.
La sentenza impugnata ha valutato la espressione usata nel contratto di pegno - "a garanzia del buon fine di ogni obbligazione nei vostri confronti per qualsiasi titolo da parte nostra in relazione alle seguenti facilitazioni: prestito d'uso barre d'oro ed ogni altra sinora concessa e che ritenete di concedere" - insufficiente a descrivere il credito, per la genericità della indicazione, e tale apprezzamento di fatto non merita la censura di violazione di legge, perchè risulta compiuto proprio in linea con l'art. 2787 c.c., avendo la Corte ulteriormente osservato, in contrario a quanto dedotto dalla banca - secondo cui la Simer aveva poi beneficiato di un solo prestito d'uso - che, oltre a non essere stato dimostrato che di altri prestiti di quel genere non avesse fruito, restava il fatto che, per essere successiva al contratto di pegno quella operazione non era suscettibile di essere identificata, tenuto conto della genericità del riferimento contenuto nel contratto, che aveva riguardato solo il genus del prestito d'uso, senza peraltro considerare che contemplava altre facilitazioni creditizie, concesse e da concedere.
Ha infine negato qualunque rilevanza all'atto 28/09/1992, di oltre un anno successivo, in quanto inidoneo a provare la conclusione di un nuovo contratto, che aveva elevato la garanzia prevista nella precedente convenzione, per il fatto che non era stato sottoscritto dalla Simer e nient'altro era che una lettera del direttore della filiale della banca inviata a sè medesimo "senza neppure passare per l'ufficio postale".
Nè giova, come ritiene la ricorrente, che detto atto avesse trovato riscontro nel libro pegni della banca, non essendo tale circostanza - di cui peraltro non è dato nemmeno sapere se fu dedotta nei gradi di merito e con quale atto, dal momento che il ricorso si limita ad invocarla e a lamentare che non sia stata presa in considerazione dalla Corte di Appello, senz'altro aggiungere - idonea (Cass. 9727/1996; 7163/1995) a superare la mancanza di prova del contratto, e dunque dello scambio di volontà, nella specie indimostrato, e della sua opponibilità ai terzi, che può conseguirsi solo con la certezza della data della scrittura, nei modi previsti dall'art. 2704 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 12.200,00 di cui 200,00 per esborsi e 12.000,00 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali in Euro 12.200,00 per esborsi e 12.000 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2006
 

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