la chiamata e l'intervento del terzo

La chiamata e l'intervento del terzo nel processo civile, chiamata su istanza di parte e per ordine del giudice, i termini per formulare istanza per le parti e le conseguenze dell'omessa chiamata iussu iudicis, i termini dell'intervento e le preclusioni processuali

 

modello di citazione per la chiamata del terzo

 

ARTICOLO  267

Costituzione del terzo interveniente.

[I]. Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura [83, 292 1].

[II]. Il cancelliere dà notizia [1361] dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza [170].

ARTICOLO  268

Termine per l'intervento (1).

[I]. L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

[II]. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «Costituzione dopo la prima udienza. - [I]. L'intervento può aver luogo finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio. [II]. Se l'intervento ha luogo dopo la prima udienza, il terzo non può compiere atti che non sono più consentiti alle altre parti, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio».

ARTICOLO  269

Chiamata di un terzo in causa (1).

[I]. Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

[II]. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

[III]. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

[IV]. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

[V]. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29 l. 26 novembre 1990, n. 353.Il testo recitava: «[I]. Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'articolo 163-bis. [II]. Il giudice istruttore, quando ne è richiesto nella prima udienza, può concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza. [III]. La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'articolo 165, mentre il terzo può costituirsi a norma dell'articolo 166 o all'udienza».

(2) Comma così sostituito dall'art. 21 lett. p)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[V]. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo.».

ARTICOLO  270

Chiamata di un terzo per ordine del giudice (1).

[I]. La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

[II]. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2] la cancellazione della causa dal ruolo [307 1, 420 9].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21 l. 14 luglio 1950, n. 581.

ARTICOLO  271

Costituzione del terzo chiamato (1) (2).

[I]. Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Il terzo che si costituisce deve depositare la comparsa di risposta con la procura e i documenti. [II]. Nella comparsa deve proporre le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse».

(2) La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1997, n. 260 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, c.p.c.».

ARTICOLO  272

Decisione delle questioni relative all'intervento.

[I]. Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187, secondo comma [277, 2792].

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