La compensazione dei crediti

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La compensazione dei crediti è una vicenda, regolata dagli artt. 1241 e ss del codice civile, che, in presenza dei requisiti fissati dalla legge, determina l'estinzione di crediti reciproci relativi a obbligazioni nascenti da titoli diversi.
La compensazione dei crediti può poi essere legale, giudiziale o volontaria a seconda che il meccanismo estintivo si verifichi per la sola ricorrenza dei presupposti di legge o per effetto di pronuncia costitutiva del giudice o dell'accordo delle parti.
La compensazione legale si verifica di diritto ove crediti reciproci derivanti da titoli diversi coesistano temporalmente essendo ugualmente certi, liquidi ed esigiibili; in tal caso l'estinzione produce effetto automaticamente dalla data della coesistenza dei crediti.
Ove il titolo da cui derivano le diverse poste creditorie sia unico la compensazione viene definita impropria ed opera a prescindere dalle condizioni richieste per l'operatività della compensazione legale ed in particolare a prescindere dall'eccezione di parte (si pensi ai rapporti di dare e avere reciproci nascenti da un contratto di conto corrente).
La compensazione legale, invece, nonostante operi ipso iure, tant'è che la prescrizione successivamente maturata non ne preclude gli effetti, deve, per poter spiegare i suoi effetti in giudizio, essere eccepita dalla parte che intenda avvalersene.
Tale anomalia ha fatto dubitare parte della dottrina che la compensazione legale dei crediti origini dal solo fatto della coesistenza delle poste creditorie e ritenere necessaria l'iniziativa di parte sicchè, ove tale iniziativa sia assunta in via stragiudiziale, il Giudice potrebbe rilevare la compensazione d'ufficio a prescindere  dalla successiva eccezione processuale di parte. Ne sarebbe implicita conferma l'inopponibilità della compensazione da parte del debitore ceduto che abbia accettato puramente e semplicemente la compensazione.
Con riferimento al requisito della certezza che deve caratterizzare i crediti ai fini della compensazione, la giurisprudenza ha ritenuto implicito corollario della stessa che i crediti non debbano essere oggetto di contestazione giudiziale ed in tal caso possa operare solo dalla data dell'accertamento del credito o, secondo altra tesi, dalla data della domanda giudiziale a tal fine svolta, a patto che la stessa sia successivamente accolta.
La sentenza che pronuncia in ordine alla compensazione legale ha natura meramente dichiarativa accertando un effetto già prodottosi.
La compensazione giudiziale, al contrario si fonda su sentenza di natura costitutiva e prescinde dal requisito della liquidità dei due crediti opposti in compensazione.
La compensazione volontaria può essere oggetto di autonomo negozio giuridico o formare parte di una più complessa vicenda negoziale. In ogni caso, nell'esercizio dell'autonomia privata, le parti possono regolare sia il profilo relativo alla natura dei crediti da compensare, sia quello relativo alla decorrenza degli effetti della compensazione. In difetto di espressa pattuizione sul punto, gli effetti della compensazione si producono dal momento dell'accordo.
 
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