La servitù di passaggio

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A mente dell'art. 1051 cc, il proprietario di un fondo ha il diritto a veder costituita una servitù di passaggio in faovre del proprio fondo ove l'accesso alla pubblica via del fondo medesimo risulti intercluso dai fondi circostanti.
La servitù di passaggio dovrà costituirsi in quella parte per cui l'accesso alla via pubbolica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito il passaggio medesimo.
 
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la servitù di passaggio può consentirsi coattivamente anche laddove il fondo abbia un accesso alla pubblica via inadeguato alle esigenze del fondo.
Ove sussistano i presupposti di cui agli artt. 1051 e 1052 cc, il proprietario del fondo intercluso, ove non addivenga, per via consensuale, alla costituzione della servitù di passaggio, potrà adire l'autorità giudiziaria per sentirla costituire in via coattiva.
In tutti i casi, è dovuta al proprietario del fondo servente un'indennità proporzionata la danno causato dal passaggio.
 
 
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