la competenza e la giurisdizione civile

Argomenti su competenza e giurisdizione civili
 
 
 
La competenza e la giurisdizione civili si determinano sulla base di criteri di legge alla luce della situazione di fatto prospettata al giudice. Per il principio della perpetuatio iurisdictionis oggi cristallizzato nell’art. 5 cpc, peraltro, le modifiche della situazione di fatto e di diritto non incidono sulla competenza e sulla giurisdizione civile che vanno verificate al momento della proposizione della domanda. Tale principio di diritto, peraltro, vale a garanzia dell’attore ma non a suo svantaggio in quanto, anche laddove la giurisdizione e la competenza civili non fossero esistenti al momento della proposizione della domanda, il giudizio risulterà validamente incardinato e la domanda sarà procedibile se, per effetto di intervenute modifiche di diritto o di fatto, la competenza e la giurisdizione risultino, a posteriori, correttamente individuate. La competenza civile individua la quota di giurisdizione attribuita a ciascun giudice e tale misura di giurisdizione può essere distribuita verticalmente o orizzontalmente a seconda che il riparto della competenza avvenga per materia o valore ovvero per territorio. Le questioni inerenti la giurisdizione o la competenza possono dare luogo a sentenze di improcedibilità della domanda, che consentono in ogni caso la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente o munito di giurisdizione e la salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali della prima domanda ovvero a procedimenti davanti alla Corte Suprema di Cassazione per effetto del regolamento preventivo di giurisdizione o di quello di competenza.
 
Art. 1 cpc

Giurisdizione dei giudici ordinari.
 
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [102, 103 Cost.; 2907 c.c.].
 

ARTICOLO  5

Momento determinante della giurisdizione e della competenza (1).

[I]. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [99, 163, 167, 414, 416, 638, 669-bis; 70-ter att.], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 26 novembre 1990, n. 353 Il testo precedente recitava: «[I]. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo».

 
 

ARTICOLO  37

Difetto di giurisdizione (1).

[I]. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo [41, 360 1 n. 1, 382 1, 3].

(1) L'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 649, ha abrogato l'originario comma 2. Il testo del comma recitava: «Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana». V. ora art. 11 l. n. 218, cit.

Incompetenza (1).

[I]. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

[II]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. .

[III]. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all'articolo 183.

[IV]. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente dall'art. 45, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «[I]. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. [II]. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. [III]. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni». In riferimento a tale testo, la Corte cost., con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 « nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti».

 
 
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