computo termini processo civile e rimessione in termini

Il computo dei termini nel processo civile, i termini ordinatori e perentori e la nuova disciplina della rimessione in termini introdotta dalla L. n. 69 del 2009.

L'art. 153 cpc ha espunto dalla sede inerente alla trattazione della causa la norma relativa alla rimessione in termini generalizzandone dunque l'applicabilità anche al di fuori della sede di origine. Ciò in particolare dovrebbe significare la possibilità di avvalersi della nuova disciplina della rimessione in termini anche con riferimento ad eventuali decadenze dal termine per l'impugnativa.

ARTICOLO  152

Termini legali e termini giudiziari.

[I]. I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).

[II]. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

(1) Per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale v. la l. 7 ottobre 1969, n. 742.

ARTICOLO  153

Improrogabilità dei termini perentori.

[I]. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

[II]. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma (1).

(1) Comma inserito dall'art. 45, comma 19, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

ARTICOLO  154

Prorogabilità del termine ordinatorio.

[I]. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza [203 4]. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.


ARTICOLO  155

Computo dei termini.


[I]. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.


[II]. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune [2963 c.c.].

[III]. I giorni festivi si computano nel termine.

[IV]. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

[V]. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (1).

[VI]. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 21 lett. f)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Ai sensi dell'articolo 58, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69 le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

 

L. n. 742 del 7 ottobre 1969

Art. 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 1985, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La stessa Corte, con sentenza 13 luglio 1987, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Con successiva sentenza 23 luglio 1987, n. 278 la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, del presente articolo, in riferimento all'articolo 3, primo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace.

Con altra sentenza 2 febbraio 1990, n. 49, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137, c.c., per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

Infine, la stessa Corte, con sentenza 29 luglio 1992, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti. 

 

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