la conversione del pignoramento

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La conversione del pignoramento consente di liberare i beni mobili e immobili sottoposti a pignoramento mobiliare o immobiliare a fronte del versamento di una somma che ne prende le veci. Tale somma deve essere pari all'importo del credito del creditore pignorante e di quelli dei creditori intervenuti nonchè delle spese della procedura. Nel caso del pignoramento immobiliare è, poi, consentito al debitore di chiedere, contestualmente all'istanza di conversione del pignoramento, la rateizzazione del pagamento della somma (fino a 18 rate mensili). Unitamente all'istanza di conversione del pignoramento, il debitore esecutato è tenuto a versare una somma pari a 1/5 dei crediti e delle spese della procedura, a pena di inammissibilità dell'istanza.
 
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Con ordinanza, il GE determina la somma da versare per la conversione del pignoramento e il termine per il versamento.
 
In caso di mancato versamento o di ritardo oltre 15 giorni nel versamento di una delle rate, il debitore esecutato decade dal diritto di convertire il pignoramento e le somme già versate entrano a far parte del compendio pignorato. Si ricorda, che il termine ultimo per proporre la richiesta di conversione del pignoramento è l'udienza per la vendita o l'assegnazione e che l'ufficiale giudiziario, in sede di pignoramento è tenuto ad avvisare il debitore esecutato della facoltà di chiedere la conversione e del termine per formulare l'istanza.
 
 

 

 

 

ARTICOLO  495

Conversione del pignoramento (1).

[I]. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 (2), il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

[II]. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

[III]. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione [487], sentite le parti [4851] in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

[IV]. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi (3) la somma determinata a norma del comma 3, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

[V]. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati [492 3]. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

[VI]. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

[VII]. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

(1) Articolo già sostituito dall'art. 71 l. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così sostituito dall'art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 302.

(2) Le parole « Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « In qualsiasi momento anteriore alla vendita » dall'art. 23 lett. e) n. 6.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(3) Le parole « diciotto mesi » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « nove mesi » dall'art. 2 3 lett. e) n. 6.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

 

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