La società per azioni unipersonale

La società per azioni unipersonale, tra responsabilità limitata e illimitata del socio unico, le condizioni dell'autonomia patrimoniale perfetta

 

 

La società per azioni unipersonale può essere il frutto della costituzione della stessa mediante negozio unilaterale ovvero può risultare da successive vicende della società che abbiano comportato l'accentramento dell'intero capitale sociale nelle mani di un unico azionista. In entrambi i casi, vigono norme (volte, in sostanza, alla tutela dei terzi) peculiari rispetto alla disciplina generale della società per azioni, norme che, ove disattese dal socio unico della società unipersonale, possono determinare la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
In primo luogo, i conferimenti debbono essere integralmente eseguiti sia in sede di costituzione della società unipersonale sia, successivamente, in sede di aumento di capitale.
In secondo luogo, negli atti della società, deve specificamente indicarsi che la stessa è unipersonale e nell'atto costitutivo debbono indicarsi i dati anagrafici del socio unico.
Particolari cautele sono inoltre previste per gli atti compiuti dalla società con il socio unico, atti opponibili ai terzi solo se risultanti dal libro delle adunanze e di data certa.
Va peraltro segnalato che la responsabilità illimitata del socio unico della unipersonale cessa allorchè lo stesso adempia all'obbligo del versamento integrale dei conferimenti relativi al capitale sottoscritto ed allorchè siano adempiute le formalità relative alle indicazioni anagrafiche relative al socio unico necessarie nell'atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese (cfr. art. 2362 cc).
Ulteriore peculiarità della società per azioni unipersonale è data dalla responsabilità del socio unico con riferimento alle obbligazioni assunte dagli amministratori prima della costituzione della società, con  la sua iscrizione nel registro delle imprese.
La società unipersonale può essere costituita dal altra società di capitali godendo dell'autonomia patrimoniale e della responsabilità limitata alle condizioni sopra esposte (integrale versamento dei conferimenti e indicazioni relative al socio unico nell'atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese).
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