le ordinanze anticipatorie di condanna

Le ordinanze anticipatorie di condanna per somme non contestate 186 bis, di ingiunzione di pagamento e di consegna, 186 ter, di pagamento, consegna e rilascio per cui sia raggiunta la prova, 186 quater

Le ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186 bis, ter e quater del codice di rito, prevedono meccanismi acceleratori della definizione della lite idonei a soddisfare, con anticipo, la pretesa azionata in giudizio ove la stessa appaia ictu oculi fondata o parzialmente non contestata.

L'ordinanza ex art. 186 bis, su istanza di parte, ha ad oggetto quella parte di somma richiesta sulla quale non vi sia contestazione della controparte; l'ordinanza, sempre revocabile, può essere emessa sino alla precisazione delle conclusioni ed ha efficacia di titolo esecutivo, efficacia che conserva amche in caso di estinzione del processo (salva la possibilità di promuovere l'opposizione all'esecuzione). Presuppone la non contestazione alla quale non equivale la contumacia del convenuto. Ove l'istanza sia promossoa fuori udienza, il giudice dovrà fissare apposita udienza ed onerare l'istanza di notificare il ricorso alla controparte.

L'ordinanza di cui all'art. 186 ter ha, come oggetto, il pagamento o la consegna di cose fungibili o mobili, presuppone, quali fatti costitutivi, quelli previsti dall'art. 633 cpc, primo comma n. 1 e secondo comma e quelli di cui all'art. 634 cpc (si tratta dei presupposti che legittimano il ricorso per decreti ingiuntivo salvo che con riferimento ai crediti professionali). L'ordinanza contiene i provvedimenti di cui all'art. 641 cpc e può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva nei casi di cui all'art. 642 cpc ovvero, ai sensi dell'art. 648 cpc, se l'opposizione dell'ingiunto non sia fondata su prove scritte o di pronta soluzione. Se la parte ingiunta è contumace l'ordinanza deve essere notificata e deve contenere l'avviso che, in difetto di costituzione entro il termine di venti giorni, l'ordinanza diventa esecutiva. L'ordinanza, in caso di estinzione del processo, conserva l'efficacia esecutiva o l'acquista; l'ordinanza esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Ove l'istanza sia promossoa fuori udienza, il giudice dovrà fissare apposita udienza ed onerare l'istanza di notificare il ricorso alla controparte.

L'ordinanza di cui all'art. 186 quater cpc riguarda le somme o la consegna o il rilascio dei beni per i quali risulti, al giudice istruttore, formata la prova. L'ordinanza viene emessa su istanza della parte che ha proposto la domanda e statuisce sulle spese di lite. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo è diventa sentenza impugnabile salvo che la parte intimata non manifesta l'interesse ad una pronuncia nel merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ovvero dalla sua emissione in udienza, a mezzo di ricorso da notificare all'altra parte. 

 

ARTICOLO  186  BIS

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate (1).

[I]. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni [189 1], il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite [423 1]. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (2).

[II]. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo [474 2 n. 1] e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo [310 2].

[III]. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 20 l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 21 lett. i)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

ARTICOLO  186  TER

Istanza di ingiunzione (1).

[I]. Fino al momento della precisazione delle conclusioni [189 1], quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (2).

[II]. L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace [290, 291, 294 1], quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei [2141] o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico [221].

[III]. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

[IV]. Se il processo si estingue [310 2] l'ordinanza che non ne sia già munita [642, 648] acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

[V]. Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace [290 ss.], l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento [641 1] che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

[VI]. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale [2818 2 c.c.].

(1) Articolo inserito dall'art. 21 l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 21 lett. l)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 92. Per la disciplina transitoria v. art. 2 4 l. n. 263, cit., sub art. 92.

 

ARTICOLO  186  QUATER

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (1).

[I]. Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

[II]. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

[III]. Se dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

[IV]. L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 7 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534.

(2) Comma così sostituito dall'art. 21 lett. m)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[IV]. La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza».

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