il danno differenziale

La liquidazione del danno differenziale in caso di infortunio sul lavoro, l'applicazione delle tabelle e il risarcimento del danno biologico temporaneo assoluto e parziale
 

 

 
 
La questione del danno differenziale e della sua risarcibilità si pone con specifico riguardo all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e per le malattie professionali. 
 
Si pone, cioè, il problema se sia risarcibile, a favore del lavoratore ed a carico del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c., la quota di danno non risarcita dall'INAIL, calcolata sulla base degli ordinari criteri risarcitori del danno biologico vigenti, in particolare mediante l'applicazione delle varie tabelle di liquidazione in relazione al singolo tribunale.
 
A titolo di danno differenziale, viene di norma riconosciuto il risarcimento del danno per l'invalidità temporanea assoluta e parziale che non è oggetto di risarcimento da parte dell'INAIL.
 
La questione relativa al danno differenziale non involge invece la determinazione del grado di invalidità effettauta dall'INAIL in quanto, in tale caso, il giudizio vedrebbe contrapposti l'Istituto ed il danneggiato e non verterebbe (ancora) sulla rivendicazione di un danno differenziale.
 
 
Tribunale  Napoli 13 marzo 2012
 
 
L'art. 13 d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura assicurativa dell' Inail anche al danno biologico, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, cui sia ascrivibile l'infortunio sul lavoro per fatto astrattamente costituente reato, in ordine al risarcimento del danno differenziale , inteso nella duplice accezione quantitativa (come danno eccedente quanto eventualmente liquidato dall' Inail ) e qualitativa (come danno non riconducibile alla copertura assicurativa), fermo restando che l'eventuale concorso di colpa del lavoratore nella determinazione dell'evento lesivo non rileva se non in presenza di condotte abnormi ed esorbitanti dalle mansioni lavorative. Non può parlarsi di danno differenziale in senso proprio se la menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore è inferiore al minimo indennizzabile dall' Inail ai sensi del d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, ma la domanda risarcitoria può accogliersi sub specie art. 2043, 2049 e 2087 c.c.

Tribunale  Latina 04 ottobre 2011

Il danno biologico riportato dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di causa va liquidato come danno differenziale tra l'importo dovuto nell'ambito dell'ordinaria responsabilità civile, quantificato in base alle tabelle del tribunale di Milano, e l'importo spettante come indennizzo da parte dell' Inail .

Tribunale  Pisa 03 maggio 2011 n. 308

Anche dopo la novella di cui al d.lg. n. 38 del 2000, il lavoratore ha diritto, ricorrendo i presupposti dell'art. 10 t.u. 1124 del 1965, ad agire contro il datore di lavoro per il ristoro del danno biologico cd. differenziale , poiché l'indennità Inail , in considerazione della sua natura assistenziale, non copre esattamente il danno alla salute. Ogni diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di tutela del lavoro (art. 1 e 35 cost.), nonché con il principio di uguaglianza.

Tribunale  Trieste 09 marzo 2011 n. 257


In caso di infortunio sul lavoro, spetta al lavoratore il diritto al risarcimento del danno differenziale (che riguarda le poste di danno comprese nella garanzia assicurativa e che viene destinato al lavoratore infortunato dopo che siano state soddisfatte le ragioni dell' Inail ), anche in presenza dell'indennizzo erogato dall' Inail . Infatti, se, da un lato, il lavoratore che ottiene il risarcimento della medesima voce di danno da parte del danneggiante e da parte dell' Inail ottiene un'ingiusta locupletazione, viceversa, non riconoscere al lavoratore il danno differenziale , ove esistente, determinerebbe una disparità di trattamento fra chi subisce un danno indennizzabile dall' Inail (secondo la somma predeterminata dalla legge) e chi, invece, subisce un danno non rientrante nell'ambito di applicabilità del d.lg. n. 38 del 2000.

Tribunale  Reggio Emilia  sez. II 07 marzo 2011 n. 330c

Al lavoratore infortunato "in itinere" spetta il risarcimento solo del c.d. danno differenziale che deve essere liquidato determinando il risarcimento del danno secondo le regole civilistiche, e poi detraendo quanto percepito dall' Inail , senza che possa operarsi un raffronto riferito alle singole voci del danno che lo compongono.
 
 

 

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