Il giudice competente nelle controversie di lavoro

Il giudice competente nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale contenuta nell'art. 413 c.p.c. e la sua interpretazione elastica nella giurisprudenza di legittimità 
 
 
Il giudice competente per territorio nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., è quello: "nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto".
 
L'espressione dipendeza alla quale è addetto il lavoratore ha formato oggetto di particolare attenzione da parte dei giudici di legittimità, in particolare ponendosi il quesito se tale nozione potesse coincidere con quella di unità produttiva.
 
Cass Civ n 24717 del 23 novembre 2011 ha, al riguardo, rilevato come la nozione di "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore" deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa.
 
Ciò, in primo luogo, alla luce dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro tendente a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture materiali.
 
In secondo luogo alla luce della ratio dell'alternatività dei fori volta a rendere, in una prospettiva costituzionalmente orientata, più accessibile il sistema giustizia.
 
In terzo luogo alla luce dell'esogenza di avvicinare il più possibile il giudice naturale al luogo di esecuzione della prestazione di lavoro.
 

Cassazione civile  sez. lav. 23 novembre 2011 n. 24717
 
 
L'espressione "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore" deve essere interpretata in senso estensivo come articolazione dell'organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora e può coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa.

20. L'art. 413 c.p.c., comma 1, individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l'azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.
21. Il problema interpretativo nel caso in esame è quello di stabilire cosa debba intendersi per "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore".
22. Di tale espressione è necessario dare una interpretazione estensiva per almeno due ragioni.
23. In primo luogo, perchè ormai da tempo l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro tende a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture materiali. Molti lavori, specie nei servizi, vengono svolti fuori dai luoghi tradizionali (l'azienda agricola, la fabbrica, l'ufficio, ecc.) e vengono svolti con l'ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. Molte persone lavorano a casa propria e solo con un "personal computer" e tuttavia lavorano alle dipendenze di una organizzazione aziendale, flessibile ma non per questo evanescente: si pensi alle penetranti possibilità di controllo dei tempi e dei contenuti della prestazione che un collegamento informatico consente. L'interprete nel valutare il concetto di dipendenza non può non tener conto di tale evoluzione.
24. La seconda ragione attiene alla "ratio" dell'art. 413 c.p.c.. Il legislatore del 1973 ha concepito le regole sulla competenza territoriale del giudice del lavoro guidato dalla finalità di coniugare il rispetto del principio del giudice naturale con la possibilità di rendere il meno difficoltoso possibile l'accesso alla giustizia del lavoro. Ha sicuramente usato come bussola il principio costituzionale sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il particolare rispetto dovuto al lavoro, quale si evince da numerose norme della Costituzione, a cominciare dall'art. 1 e dall'art. 4 che riconosce il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a "promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto".
25. In tale ottica, il legislatore ha operato due scelte di fondo. In primo luogo, quella di offrire una molteplicità di soluzioni, individuando più fori alternativi, tra i quali il ricorrente può scegliere. In secondo luogo, quella di avvicinare il luogo del giudice al luogo di lavoro. Ciò a fine di rendere meno difficoltoso promuovere e seguire il giudizio (è superfluo sottolineare quanto sia più difficile sul piano economico e logistico partecipare ad un processo lontano dal luogo di vita). Ma vi è anche un interesse generale dell'ordinamento a che il giudice sia vicino al luogo della controversia, che nelle cause di lavoro è il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (si pensi alle difficoltà che riguardano lo spostamento dei testimoni, in genere persone che hanno potuto osservare il lavoro e che quindi sono anch'essi tendenzialmente dimoranti nella medesima zona; alla eventualità di ispezioni dei luoghi da parte del giudice; ad eventuali attività di ausiliari del giudice).
26. Per queste ragioni l'espressione "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore" deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa.
27. Sul punto la giurisprudenza è concorde e, attenuando alcune difformità che possono considerarsi ormai datate, è divenuta particolarmente omogenea.
28. Gli ultimi arresti di questa Corte sono in linea tra loro: cfr.
in particolare Cass., 16 novembre 2010, n. 23110; 21 gennaio 2010, n. 1018; 16 novembre 2010, n. 23110.
29. In tali decisioni, occupandosi proprio della competenza territoriale delle cause degli informatori farmaceutici, si è costantemente richiamata la necessità di "una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale", che "non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale nel luogo della prestazione lavorativa".
30. Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l'imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l'azienda disponga in quel quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, "anche se modesto e di esigue dimensioni"; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi.
31. Ancor più consistente è la convergenza nelle soluzioni in concreto adottate: si è ritenuta sussistente la "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore" anche nella residenza del lavoratore quando questi svolga l'attività lavorativa in tale luogo, avvalendosi di strumenti destinati all'attività aziendale, individuati in genere proprio, come nel caso in esame, in un "computer" collegato con l'azienda e nei relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, ecc.).
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