La retribuzione a cottimo

Il sistema di retribuzione a cottimo, il cottimo pieno il cottimo misto il cottimo collettivo le tutele legislative per il cottimista e le ipotesi di cottimo obbligatorio 
 
 
 
La retribuzione a cottimo costituisce, con la retribuzione a tempo, il secondo sistema retribuzione contemplato dall'art. 2099 c.c. Con il sistema del cottimo, la retribuzione viene determinata anche o esclusivamente in relazione al risultato ed alla produttività del lavoro.
 
Storicamente il cottimo costituiva la tipica forma di retribuzione del laoro autonomo. Nel tempo, il cottimo ha perso la sua originaria funzione di commisurare la retribuzione al risultato acquisendo quella di incentivare la produttività del lavoro.
 
La retribuzione a cottimo, poi, si combina spesso con la retribuzione a tempo; in proposito si distingue:
 
1) il cottimo puro o pieno nel quale la retribuzione viene interamente determinata in base al sistema del cottimo; si tratta di un'eccezione nel sistema retributivo, che trova la sua principale applicazione nel lavoro a domicilio (cfr. art. 8 L. 877/1973);
 
2) il cottimo misto in cui la retribuzione è determinata combinando il sistema del cottimo con quello della retribuzione a tempo. In questo caso, il cottimo si configura come una maggiorazione integrativa della retribuzione fissa calcolata a tempo. Nel cottimo misto, dunque, la retribuzione si divide in tre fasce: paga base, pari alla retribuzione a tempo; cottimo minimo garantito; cottimo effettivo, che oscilla di volta in volta;
 
3) il cottimo collettivo (di squadra o di gruppo) è una forma particolare di rendimento, non individualmente misurato ma riferito ad un gruppo di lavoratori organizzato dall'impresa.
 
La disciplina del cottimo trova la sua fonte nei contratti collettivi e negli artt. 2100 e 2101 c.c.
 
In particolare, le norme dell'art. 2101 c.c. sono dirette a garantire il lavoratore da alterazioni unilateralmente stabilite dal datore di lavoro in ordine ai tempi di cottimo:
 
il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente al lavoratore gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da seguire ed il relativo compenso, nonchè a consegnare la c.d. bolla di cottimo contenente i dati delle lavorazioni eseguite e del tempo impiegato;
 
tali elementi costitutivi della tariffa possono essere modificati dal datore di lavoro solo se si verificano mutamenti oggettivi nelle condizioni di lavoro.
 
Le ipotesi di cottimo obbligatorio individuate dall'art. 2100 c.c. sono:
 
1) l'ipotesi in cui il lavoratore risulti oggettivamente vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo;
 
2) l'ipotesi in cui vi sia la previa misurazione dei tempi di lavorazione.
 
Un'ulteriore ipotesi di cottimo obbligatorio si ha nel lavoro a domicilio di cui all'art. 8 della L. n. 877/1973. 
RICHIEDI CONSULENZA