il licenziamento discriminatorio

 

Un'ipotesi particolare di licenziamento è disciplinata dall'art. 3 della Legge n 108 del 1990 che sancisce l'invalidità del recesso intimato per motivi discriminatori..
 
    
 
Un'ipotesi particolare di licenziamento è disciplinata dall'art. 3 della Legge n 108 del 1990 che sancisce l'invalidità del recesso intimato per motivi discriminatori (ai sensi degli artt. 4, l. n. 604/1966 e 15 l. n. 300 del 1970).

E' discriminatorio il licenziamento determinato da motivi di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, nonchè da ragioni razziali, di lingua, di sesso, di handicap, di età o per orientamento sessuale o convinzioni personali.
 
In tale ipotesi, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, spetta al lavoratore provare l'esistenza del motivo discriminatorio dell'atto di recesso del datore, fornendo la dimostrazione del nesso di causalità tra i fatti contestati e l'intento discriminatorio.

L'onere della prova dell'intento discriminatorio si rivela, naturalmente, alquanto arduo da assolvere, sicchè il Legislatore è intervenuto, con norme volte ad agevolare il lavoratore con il meccanismo processuale delle presunzioni (si vedano gli artt. 40 del d.lgs. n. 198/2006 in materia di discriminazioni in genere e l'art. 4 d.lgs. n. 215 e 216 del 2003 sulle discriminazioni per motivi di razza, origine etnica, religione etc.).

Tali presunzioni determinano, nella sostanza, un'inversione dell'onere della prova nel senso che spetta poi al datore di lavoro provare l'insussistenza della discriminazione.

Deve, con riferimento al licenziamento discriminatorio, ricordarsi come, nelle imprese di tendenza, quando a base del recesso è posta una causale relativa all'opinione politica, sindacale e religiosa del lavoratore, la legge esclude che essa possa rilevare di per sè come discriminatoria. In tali imprese, infatti, l'incompatibilità ideologica, morale, religiosa tra dipendente ed ente è considerata una legittima motivazione per il licenziamento.
 
L'orientamento prevalente, in dottrina e giurisprudenza, è però quello di limitare il rilievo dei suddetti fattori extraprofessionali esclusivamente a quei lavoratori che svolgono mansioni strettamente funzionali a caratterizzare la tendenza dell'ente.
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