la malattia professionale tabellata e non tabellata

La malattia professionale, distinzione con l'infortunio sul lavoro e le condizioni per l'indennizzo, in relazione alle malattie incluse in tabella ed alle malattie non ancora incluse
 
 
 
 
Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al raggiungimento dell’età pensionabile, possono accadere eventi dannosi come un infortunio, che può causare problemi temporanei o permanenti, fino a giungere alla morte del lavoratore, oppure  insorgere una “malattia professionale”.
 
Con questo termine vengono indicate quelle patologie del tutto o in parte causate dall’attività lavorativa a causa di agenti nocivi da varia natura. La malattia professionale non è immediatamente percepibile ma si manifesta nel corso del tempo con la comparsa di sintomatologie più o meno evidenti.
 
La malattia professionale differisce dall’infortunio in quanto quest’ultimo ha natura violenta. La patologia causata direttamente od indirettamente dall’attività lavorativa per l’azione di agenti nocivi di diversa natura (fisica, biologica o chimica) prende invece il nome di malattia professionale. In premessa si è accennato al fatto che l’insorgenza di una malattia professionale non sia immediatamente percepibile e di come si manifesti nel corso del tempo, nonché dell’adozione del sistema tabellare a lista chiusa per la sua classificazione.
 
A conferma di tale situazione di estrema rigidità, anche se giustificata dal garantire la certezza ai fini dell’indennizzo della prestazione, è giunta la sentenza della Corte di Cassazione n. 1143/92 che stabilisce: “l’accertamento della malattia tabellata manifestata entro il periodo massimo di indennizzabilità comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale”.
 
A  rompere la tassatività tipica  del sistema  tabellare è sopraggiunta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88 che sancisce la possibilità di indennizzare a titolo di malattia professionale anche patologie non incluse in tabella. A questo punto si avranno:- malattie tabellari per cui vale una presunzione assoluta di origine lavorativa; - malattie non tabellari dove il nesso eziologico con l’attività lavorativa va provato.
 
Le malattie tabellate sono quelle incluse nell’elenco delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura approvato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 aprile 2008.
 
Da evidenziare anche l’elenco delle malattie professionali per le quali i medici hanno l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 139 del Testo Unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni, è stato, da ultimo, oggetto di revisione ad opera del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.
Tale elenco risulta composto da tre liste di malattie:
Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità. Tale lista contiene quelle malattie che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex artt. 3 e 211 del T.U.;
Lista II: malattie la cui origine professionale è di limitata probabilità. Si tratta di malattie per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nella Lista I;
Lista III: malattie la cui origine professionale è possibile. Si tratta di malattie per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche.
Come detto, con la sentenza della Corte Costituzionale la n. 179/88 si è minata la tassatività del sistema tabellare, ammettendo la possibilità di indennizzare anche patologie non incluse in tabella.
 
Tale concetto è stato poi ripreso dall’INAIL con la Circolare n. 35 del 16 luglio 1992 con la quale vengono fornite alcuni chiarimenti utili ad individuare le malattie professionali non tabellate ricordando a titolo esemplificativo:
 
Malattie da posizioni incongrue;
Malattie derivanti da strumenti viranti;
Malattie allergiche per la cute e l’apparto respiratorio.
 
In tali casi, comunque, non opera la presunzione legale dell’origine lavorativa della malattia e  quindi l’onere della prova è completamente a carico del lavoratore.
 
 
 
 
 
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