adeguamento assegno mantenimento

assegno di mantenimento: il diritto all'adeguamento spetta senza bisogno di prova quando i bambini crescono
 
Approfondimento a cura di
 
 
avvocato del Foro di Livorno
 
 
 
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La Corte di Cassazione I sezione con la sentenza 8927 del 4 giugno 2012 è tornata nuovamente a pronunciarsi sul problema dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento in funzione delle esigenze di crescita della prole.
Con detta sentenza la Suprema Corte ha statuito che, poiché le esigenze dei figli aumentano con l’età, è possibile chiedere la revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento senza fornire la prova del maggiore aggravio di spese.
Gli Ermellini hanno così accolto il ricorso di una donna che, in un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, aveva chiesto l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli motivandolo con l'incremento delle esigenze connesse alla loro crescita.
La Corte con la sentenza 8927 ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'Appello di Catania in cui “non risultano in alcun modo valutate le esigenze della prole, il cui accrescimento, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione”.
A tal fine ha richiamato un proprio precedente (Cassazione n. 400 del 13 gennaio 2010) secondo cui: “ [..] l’aumento delle esigenze del figlio
a) è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale […]
b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. 2007/17055)  e  
c) di per sé legittima la revisione (cfr. Cass. 2006/10119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione [...]”.
Con la sentenza in esame dunque la Corte ha evidenziato da un lato che le esigenze dei figli sono legate alla  crescita, agli studi universitari, allo sviluppo della personalità in vari ambiti, compresa la vita sociale e la formazione culturale,  dall'altro lato che l'aumento delle loro esigenze economiche legittima la revisione del contributo all'assegno di mantenimento anche in assenza di miglioramento della situazione economico-reddituale del genitore onerato di detto contributo.

 

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