onorari per gratuito patrocinio opposizione a decreto di liquidazione

Onorari per gratuito patrocinio: le opposizione ai decreti di liquidazione, questioni giuridiche e un modello di ricorso in opposizione a decreto di liquidazione
 
Articolo a cura di

Avvocato civilista del Foro di Lecce 
 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili – sentenza 24 aprile – 29 maggio 2012 n.8516.
 
Posto che il procedimento di opposizione ex art. art.170 D.P.R. 115/2002 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi e ausiliari del giudice e al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente a oggetto controversia di natura civile incidente su situazione dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all’art. 170 DPR 11/2002 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.


La Suprema Corte, con sentenza n.8516/2012, affronta il tema abbastanza ricorrente che concerne le opposizioni avverso i decreti di liquidazione emessi dai competenti organi giurisdizionali nell’ipotesi di difese di clienti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il problema che si è posto la Cassazione è essenzialmente quello dell’individuazione del soggetto legittimato passivamente e, dunque, abilitato a ricevere la notificazione del gravame proposto avverso il provvedimento di liquidazione.
 
L’art.170 del D.P.R. 115/2002 prevede che l’impugnazione debba essere avanzata entro il termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto. Il reclamo va proposto al Presidente del Tribunale.

Un primo indirizzo giurisprudenziale reputa parte necessaria del procedimento l’Agenzia delle Entrate. Ciò in funzione dell’applicazione analogica delle disposizioni in tema di legittimazione passiva previste, in relazione al procedimento di ammissione al gratuito patrocinio, dall’art.99 D.P.R. 155/2002 che espressamente attribuisce all’ufficio finanziario ruolo di parte nel relativo processo.
 
Ed infatti, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art.98 del citato D.P.R. rende l’ufficio finanziario parte attiva del procedimento di ammissione al beneficio, demandandogli il riscontro del requisito di reddito per la concessione del beneficio medesimo ed attribuendogli anche il potere di chiederne la revoca ai sensi dell’art.112.

Altro orientamento ravvisa nel Pubblico Ministero il soggetto destinato ad assumere il ruolo di legittimato passivo nei procedimenti di liquidazione dei compensi ed onorari destinati a restare a carico dell’Erario.
 
L’inadeguatezza dell’impostazione appare palese, però, ove si consideri che il Pubblico Ministero è sempre parte solo nei processi penali o in quelli civili in cui è prevista la sua partecipazione obbligatoria.
 
Deve considerarsi, peraltro, che il Pubblico Ministero non è certamente titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione.

D’altra parte, si tenga conto che né il Pubblico Ministero né l’Agenzia delle Entrate sono dotati di autonomo bilancio.

La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato l’inadeguatezza delle varie soluzione prospettate partendo dal principio secondo il quale parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dall’art.170 D.P.R. 115/2002 deve reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, individuando così il Ministero della Giustizia quale parte necessaria nei procedimenti suddetti, se concernenti compensi ed onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell’Erario.

In conclusione, poiché il procedimento di opposizione (anche se relativo a liquidazione inerente attività espletata in ambito penale) si presenta come autonomo giudizio contenzioso di natura civile avente ad oggetto una controversia di natura civile a carattere patrimoniale, ne consegue che parte necessaria del procedimento suddetto deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo.
 
Alla luce di ciò, conclude la Cassazione, allorquando nell’art.170 si  parla di giudizi suscettibili di restare a carico dell’ “Erario”, si deve  intendere il Ministero della Giustizia quale legittimato passivo cui notificare l’atto di impugnazione.


ATTO:
TRIBUNALE DI ********
Ricorso ex art. 99 (L) D.P.R. 115/2002
 
avverso il decreto di rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio
 
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Ill.mo sig. Presidente
 
Il sig. **********************, propone
 
RICORSO
 
avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il **.**.** e notificato in data **.**.** (All.n.1) nell’ambito del processo penale n.***/** RGT – n.****/** r.g.n.r., Dott. ********, per i seguenti
 
MOTIVI
 
1)    Con istanza del **.**.** (All.n.2) il sig. ****************, imputato nell’ambito del processo penale n.***/** RGT - n.****/** r.g.n.r., chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
 
2)    nella predetta istanza, il ricorrente dichiarava espressamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’art. 3 Legge n.217/90. Allegava, altresì, all’istanza copia di libretto pensione e ricevute pensione, nonché dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
 
3)    con decreto del **.**.** il Tribunale in Composizione Monocratica II sezione penale- dott. ************* – dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di cui al punto 1) sulla base dell’erroneo presupposto che “nell’istanza de qua risulta omessa l’indicazione prevista dall’art. 79 co 1 lett.c) delle specifico ammontare del reddito percepito dall’istante” (cfr. All.n1);
 
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A) Violazione ed errata applicazione degli artt. 76 ss. (L) del D.P.R. n. 115/2002.
 
Appare evidente come il provvedimento de quo meriti censura, stante la palese violazione del disposto di cui all’art. 96, comma 2 D.P.R. 115/2002 ove si prevede che il magistrato possa respingere l’istanza solo se vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e ss. Del D.P.R. 115/2002.
Ed, infatti, il gratuito patrocinio spetta al cittadino non abbiente, imputato o indagato, o persona offesa del reato.
Ebbene, preme osservare come il provvedimento in oggetto trascuri di considerare attentamente quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 115/2002: “può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16”.
 
B) Res sic stanti bus il censurato decreto è illogico, contraddittorio, e viola la ratio dell’istituto del gratuito patrocinio che va individuata nell’art. 24 Cost, il quale prevede espressamente il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del giudizio; il gratuito patrocinio, quindi, è preordinato a garantire ai soggetti indigenti i mezzi di tutela idonei alla difesa (Cass. Pen. S.U. sentenza 30 giugno 2004 n.30433).
 
Il legislatore, dunque, attraverso il combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost. ha stabilito una tutela di duplice portata: da un lato alla parte è garantito il diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni e pretese, dall’altro alla stessa è assicurata l’assistenza tecnico-legale che attiene, invece, alle modalità di esercizio del diritto di difesa.
 
In particolare, l’art. 3 Cost. permette di prevenire e scongiurare la possibilità di discriminazioni e disuguaglianze sul piano del diritto alla difesa; nello specifico il comma 3 dell’art. 24 Cost assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
 
Garantendo anche ai non abbienti il diritto di difesa si vuole impedire, tra l’altro, che l’impossibilità di far valere le proprie ragioni possa spingere ad atti di arbitraria giustizia.
 
Portando, così, ad attuazione completa quel principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l’attuazione.
 
C) Da quanto detto innanzi si evince che la negazione del gratuito patrocinio ad un soggetto non abbiente, rientrante nei limiti massimi di reddito previsti dalla normativa, comporta inevitabilmente, la negazione del diritto inviolabile di difesa.
Alcun pregio giuridico, quindi, può avere la considerazione secondo cui non risulta omessa l’indicazione prevista dall’art. 79 co1 lett.c) delle specifico ammontare del reddito percepito dall’istante atteso che certamente l’importo è inferiore a quello minimo previsto per l’ammissione al beneficio.
 
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Tutto ciò premesso, il sig. ************* come sopra rappresentato, domiciliato e difeso
 
CHIEDE
 
che l’Ill.mo Presidente del Tribunale - previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e in accoglimento della predetta istanza – voglia:
 
a) annullare il censurato decreto;
 
b) per l’effetto, ammettere il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato per il processo penale n.****/** r.g.n.r.;
 
c) con vittoria di spese e competenze di lite.
 
Si allegano i documenti di cui in narrativa.
Salvezze e riserve.
    Avv. **************
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