Il riconoscimento del figlio naturale

Il riconoscimento del figlio naturale può essere l'effetto di un un atto del genitore naturale contestuale all'atto di nascita o, successivamente, contenuto in atto pubblico o in un testamento ovvero può conseguire all'utile esperimento di un'azione giudiziale per la dichiarazione della paternità o maternità naturale .
 
Il riconoscimento del figlio naturale è atto puro che non tollera l'apposizione di condizioni o termini, necessita dell'assenso del minore riconosciuto ultrasedicenne nonchè, in caso di minore infrasedicenne, il consenso del genitore che abbia già riconosciuto il minore; tale assenso non potrà, peraltro, essere rifiutato ove risponda all'interesse del minore (nella relativa azione giudiziale, infatti, il rifiuto di consenso sarà ravvisato legittimo soltanto laddove il Giudice presuma che il riconoscimento del figlio naturale possa gravemente compromettere la salute psio fisica del minore).

Il riconoscimento del figlio naturale conferisce a quest'ultimo, nei confronti del genitore naturale, lo stesso status del figlio legittimo, con effetti dal momento della nascita.
 
Non è ammesso il riconoscimento del figlio naturale in contrasto con lo status di figlio legittimo ed in caso di genitori incestuosi; in tali ipotesi il figlio biologico potrà esperire un'azione volta al riconoscimento dei diritti che gli sarebbero spettati in qualità di figlio naturale.
 
Il riconoscimento del figlio naturale che, secondo le diverse impostazioni della dottrina, viene interpretato come una dichiarazione di scienza (opzione ermeneutica condivisa dalla giurisprudenza) con effetti costitutivi ovvero come una dichiarazione di carattere negoziale o, ancora, come un negozio d'accertamento, può essere impugnato per difetto di veridicità (la relativa azione è imprescrittibile), per violenza (entro un anno dalla sua cessazione), per incapacità di intendere e di volere (entro il termine di un anno dalla cessazione di tale stato).
 
Con riferimento al riconoscimento del figlio naturale, numerose sono le questioni che si sono affacciate all'attenzione della giurisprudenza civile e penale : se il riconoscimento falso del figli naturale configuri il delitto di cui all'art. 576 cp, se ed in che limiti il riconoscimento del figlio naturale dia diritto al rimborso delle spese per il mantenimento sostenute dall'altro genitore, se ed in che limiti il cognome del nuovo genitore naturale debba essere aggiunto o sostituito al cognome del vecchio, in che limiti sia ammesso il rifiuto del consenso al riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore naturale.
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