Attentato contro i Capi di Stati esteri

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Delitti contro la personalità dello Stato  (art. 241- 313 c.p.)

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Disfattismo politico

Associazioni sovversive

Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

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Attentato per finalita' terroristiche o di eversione

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Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

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Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

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Art. 295 Attentato contro i Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e' punito con l'ergastolo (1) nel caso di attentato alla vita; negli altri casi e' punito con l'ergastolo. (

1) Il testo originario comminava la pena di morte.

 

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