Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo

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Disfattismo politico

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Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

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Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

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Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la [pena di morte] [1] o l'ergastolo o la reclusione, e' punito, se la istigazione non e' accolta, ovvero se la istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

La pena di morte è stata soppressa dalla Costituzione nel 1948

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