Banda armata

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Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.) 

Lo spionaggio politico o militare

Rivelazioni di segreti di stato


Disfattismo politico

Associazioni sovversive

Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Attentato contro il Presidente della Repubblica

Attentato per finalita' terroristiche o di eversione

Devastazione, saccheggio e strage

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Vilipendio alla nazione italiana

Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Attentato contro i Capi di Stati esteri

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo

Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.


Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni. La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.


Art. 309 Banda armata: casi di non punibilita'

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorita' o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione: 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda; 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda e' stata formata.

 

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