la testimonianza protetta del minore nel processo penale

 
 
Il codice di procedura prevede forme particolari per l'esame di un testimone minorenne al fine di garantire, sotto un primo profilo, l'equilibrio psico fisico del minore e, sotto altro e correlato profilo, la genuinità della prova. In primo luogo, in dibattimento, si esclude l'esame incrociato.
 
L'esame del minorenne è, infatti, condotto dal presidente, al quale le parti possono chiedere di porre domande o di fare contestazioni al minorenne. Nel condurre l'interrogatorio il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile. Vi è anche un'altra possibilità. Se una parte lo chiede o il presidente lo ritiene necessario, si deve applicare l'art. 398 comma 5 bis del cpp; per effetto di tale richiamo l'esame può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.
 
Quando si procede per i reati di violenza sessuale o assimilati, l'esame del minorenne vittima del reato o del maggiorenne infermo di mente vittima del reato deve essere effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
 
Art. 398 comma 5 bis - esame protetto nel corso dell' di incidente probatorio

5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater , 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti [141-bis] (4) (5) (6).



Art. 498 commi 4  e ss - testimonianza protetta del minorenne in dibattimento

4. L'esame testimoniale del minorenne [472 4] è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame (1).
 
4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5 bis .
 
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Corte costituzionale 09 maggio 2001 n. 114


Non è fondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 398 comma 5 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede, fra le ipotesi di reato in presenza delle quali essa si applica, il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'art. 572 c.p., ove, fra le persone interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio, vi siano minori di sedici anni, in quanto la personalità e l'integrità morale del minore, chiamato a deporre quale testimone nel corso di un incidente probatorio, sono adeguatamente tutelate sia dall'art. 472 comma 4 c.p.p. (il quale consente al giudice di procedere a porte chiuse), sia dall'art. 498 comma 4 c.p.p. (il quale impedisce alle parti di condurre direttamente l'esame incrociato del minore), sia, soprattutto, dall'art. 498 comma 4 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 13 comma 6 l. n. 269 del 1998), il quale rende applicabile a qualsiasi ipotesi di reato le particolari modalità di assunzione delle prova testimoniale previste dalla disposizione impugnata.


Corte Costituzionale 09 luglio 1998 n. 262



È costituzionalmente illegittimo l'art. 398 comma 5 bis c.p.p., come introdotto dall'art. 14 comma 2 l. 15 febbraio 1996 n. 66 (norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies (corruzione di minorenne) c.p. fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno (la Corte ha ritenuto priva di ragionevole giustificazione la limitazione alla applicabilità della disposizione che prevede modalità particolari di assunzione della prova nell'incidente probatorio, derivanti dal mancato richiamo all'art. 609 quinquies c.p.).
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