assegno divorzile e di separazione effetti penali del mancato pagamento

Gli effetti penali del mancato pagamento dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, la disciplina dell'art. 570 cp e quello previsto, in caso di divorzio, dall'art. 12 sexies della Legge n 898 del 1970 - disarmonie ed orientamenti giurisprudenziali
 
La violazione degli obblighi di assistenza familiare originariamente prevista e punita dall'art. 570 cp, all'esito dell successive riforme del diritto di famiglia, trova oggi una disciplina molto articolata. In particolare una normativa non del tutto armonica regola gli effetti penali della mancata corresponsione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento  stabilito in sede di separazione.
 
Mentre l'art. 12 sexies della Legge n 898 del 1970 prevede l'automatica sanzionabilità della condotta consistente nel mancato pagamento anche parziale dell'assegno stabilito in sede di divorzio a favore del coniuge o dei figli, salva, secondo i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità, la rigorosa prova della situazione di bisogno del soggetto obbligato e la correlata prova della sua condizione di impossibilità ad adempiere all'obbligazione giudiziale sul medesimo gravante, nel caso del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, gli effetti penali si distinguono a seconda che siano inadempiute o inesattamente adempiute le obbligazioni nei confronti dei figli o nei confronti del coniuge.
 
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a seguito dell'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 12 sexies della Legge n 898 del 1970 operato dall'art. 3 della legge n 54 del 2006, deve ritenersi che il mancato pagamento dell'assegno stabilito in sede di separazione a favore dei figli integri di per sè illecito penale senza avere riguardo agli accertamenti ulteriori richiesti dall'art. 570 cp (potendo anzi concorrere formalmente le due fattispecie delittuose qualora l'omesso pagamento della somma stabilita in sede di separazione abbia anche fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli). Diverse invece risultano le conseguenze penali dell'eventuale omesso pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a favore del coniuge cui la separazione medesima non sia addebitata.
 
In tale ipotesi, infatti, oltre alla verifica in ordine all'effettiva capacità di adempiere all'obbligazione giudizialmente imposta da parte dell'obbligato, occorre verificare se tale omissione abbia fatto effettivamente venir meno i mezzi di sussistenza al coniuge beneficiario. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento penale in ordine alla violazione degli obblighi di assistenza familiare è del tutto svincolata dall'accertamento avvenuto in sede civile che abbia condotto alla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.
 
Anche il regime processuale della violazione degli obblighi di assistenza familiare consistente nell'omesso o nel parziale pagamento degli assegni di separazione o divorzile è diverso. In caso di omesso o parziale pagamento dell'assegno divorzile, infatti, la procedibilità è d'ufficio e, dunque, la querela non è necessaria nè può essere rimessa. In caso di omesso o parziale pagamento dell'assegno stabilito in sede di separazione il regime processuale deve ritenersi distinto a secondo che siano inadempiuti gli obblighi nei confronti del coniuge o dei figli; nel primo caso si ha la procedibilità a querela nel secondo la procedibilità d'ufficio.

riferimenti normativi

Art 570 cp

Violazione degli obblighi di assistenza famigliare.
[I]. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [452, 1432, 146 c.c.], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (1) [147, 316 c.c.]o alla qualità di coniuge [143, 146 c.c.], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
[II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] (2) o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] (3) [146, 150, 151 c.c.].
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (4).
[IV]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.


Legge n 898 del 1 12 1970

Art. 12-sexies.
1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74.


LEGGE 8 febbraio 2006 n.54 ( in Gazz. Uff., 1 marzo , n. 50 )

Art. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».
2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). - Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155 . Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.
Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge puo' chiedere, se il mutamento interferisce con le modalita' dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni).
- Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».


Art. 3.


1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.



Giurisprudenza



Cassazione penale  sez. VI 15 giugno 2012 n. 26808

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare segnatamente riferita alle ipotesi di cui al cpv. n. 2) ex art. 570 c.p., occorre distinguere tra l'assegno stabilito dal giudice civile in sede di giudizio di separazione tra i coniugi e i mezzi si sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile; infatti, la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato al momento storico in cui il fatto avviene. Ne consegue che, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p., deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, previa verifica dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione di tali mezzi di sussistenza e fermo restando la comprovata capacità economica dell'obbligato a fornirglieli.






Cassazione penale  sez. VI 19 luglio 2011 n. 35607


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare) occorre l'accertamento della sussistenza della concreta capacità economica dell'obbligato a fornire i mezzi d sussistenza (annullata, nella specie, la sentenza di condanna nei confronti di un padre inabile al lavoro, che avrebbe dovuto versare l'assegno di mantenimento al figlio minore per un importo pari alla sua pensione d'invalidità).



Cassazione penale  sez. VI 22 settembre 2011 n. 36263


In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell'art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda unicamente l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall'art. 570 cod. pen.

Cassazione penale  sez. VI 28 marzo 2012 n. 12309

Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile di ufficio. Nessuna specifica disposizione subordina, infatti, la procedibilità del reato previsto dall'art. 12 sexies legge n. 898/70 alla presentazione della querela dell'ex coniuge avente diritto ad una somma di denaro a titolo di mantenimento.




Cassazione penale  sez. VI 07 luglio 2011 n. 35553

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies l.1 dicembre 1970, n. 898 si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.

Cassazione penale  sez. VI 16 giugno 2011 n. 34736

Sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all'art. 12 sexies l. n. 898 del 1970 e quello di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen., qualora la mancata corresponsione dell'assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza.

Cassazione penale  sez. VI 05 aprile 2011 n. 16458


Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio consegue all'estensione alla separazione della previsione di cui all'art. 12-sexies l. 1° dicembre 1970, n. 898 ad opera dell'art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54).


Cassazione penale  sez. VI 25 settembre 2009 n. 39938

Il delitto previsto dall'art. 12 sexies l. n. 898/70 si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto. Il reato viene integrato anche in presenza di un inadempimento parziale dell'obbligo, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.

Cassazione penale  sez. VI 11 novembre 2008 n. 45273

Deve negarsi la configurabilità della responsabilità penale ex art. 12 sexies l. n. 898/1970 qualora l’obbligato versi in una situazione di incapacità economica assoluta e non ascrivibile a colpa, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.

 
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