Omissione colposa e dolosa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

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Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)

Strage

Incendio

Inondazione, frana o valanga

Disastro ferroviario

Epidemia

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

art 437 cp

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

[I]. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449, 451].

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo (primo comma); obbligatorio (secondo comma)

fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

 

art. 451 cp

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

[I]. Chiunque, per colpa [43, 437], omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 516 euro.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

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