Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

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Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)

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Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro  

Art. 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

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