Violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori, alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (1) . Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.

(1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

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Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è previsto dall'art. 570 cp che sanziona con la pena della reclusione sino ad un anno e con la multa da Euro 103 a euro 1.032 chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sopttrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge. A mente del secondo comma del richiamato articolo, poi, la pena della reclusione e quella della multa si applicano congiuntamente:
a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
a chi fa mancare i mezzi di sussitenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, che nnon sia legalmente separato per sua colpa.
L'elemento materiale del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è caratterizzato da una pluralità di condotte tra le quali, secondo l'impostazione tradizionale, il primo comma punirebbe la violazione degli obblighi di assistenza morale ed il secondo la violazione degli obblghi di assistenza economica.
Secondo altra tesi, invece, tale distinzione non troverebbe riscontro nel dato positivo.
Con riferimento all'obbligo di coabitazione, esso viene meno (e cessa conseguentemente la permanenza del reato) a decorrere dalla domanda di separazione. Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare come l'intollerabilità della convivenza sia causa che legittima l'abbandono della residenza familiare ove seguita a stretto giro di posta dalla domanda di separazione.
In relazione al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, un profilo particolarmente controverso in giurisprudenza è se configuri un unico reato o una pluralità di reati la violazione di una pluralità dei precetti individuati dalla norma e/o l'offesa arrecata a più soggetti passivi. In particolare, secondo una tesi il delitto offenderebbe un unico bene giuridico individuato nella famiglia come entità autonoma dacchè conseguirebbe la configurabilità di un unico reato anche in ipotesi di plurime violazioni dei precetti posti dall'art. 570 cp. Secondo diversa impostazione, invece, la norma proteggerebbe i diversi interessi all'assistenza dei singoli componenti della famiglia attinti dalla condotta delittuosa, sicchè dovrebbero configurarsi tanti reati quante sono le condotte integranti i fatti tipici.
Le Sezioni Unite hanno, invece, optato per un approccio analitico per il quale non è possibile una risposta univoca al quesito se sussista unità o pluralità di reato dovendosi effettuare una verifica caso per caso.
Ad esempio, nel caso dell'abbandono della casa coniugale, afferma la Corte, non è ipotizzabile una condotta che offenda l'interesse all'assistenza familiare di un componente della famiglia disgiuntamente da quello degli altri. In tal caso, non potrà, dunque, che concludersi per l'unità del reato. Diversamente, invece, allorchè la condotta sia quella dell'omessa assistenza materiale ed i beneficiari siano molteplici, dovranno individuarsi tanti reati quanti sono i soggetti passivi attinti dalla condotta omissiva.
 
sulla struttura del reato, unità o pluralità in caso di omessa somministrazione a più familiari?
 
Cassazione Penale  Sez. Un. del  20 dicembre 2007  n. 8413
La condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Nell'ipotesi in cui la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, si configura una pluralità di reati. L'art. 570 c.p. incrimina, infatti, condotte disomogenee: soltanto in relazione a quelle di cui al comma 1 (l'abbandono del domicilio domestico ovvero il tenere condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie) non è ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (sarebbe, ad es., impossibile abbandonare il domicilio soltanto nei confronti di taluni dei coabitanti); al contrario, le condotte incriminate nel comma 2 non tutelano soltanto l'astratta unità familiare, ma anche specifici interessi economici di congiunti "deboli", non necessariamente vulnerati in totoo dalla condotta dell'agente (è ben possibile che quest'ultimo malversi o dilapidi i beni di uno soltanto dei soggetti protetti, ovvero adempia gli obblighi di assistenza economica soltanto in favore di uno o più di essi, e non anche degli altri), il che porta, in tali casi, ad escludere l'unicità del reato commesso in danno di più congiunti. In presenza di più omissioni (ad es. nel caso in cui l'agente fosse tenuto a versamenti separati), sarebbe configurabile, ricorrendone i presupposti, un reato continuato, non un concorso formale di reati.

Configura una pluralità di reati l’omessa somministrazione di mezzi di sussistenza nell’ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare.


Cassazione Penale  Sez. Un. del  20 dicembre 2007  n. 8413




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