giurisprudenza inarcassa 2006 2008

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Con riferimento alla previdenza di ingegneri e architetti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsi, tra il 2006 e il 2008, delle problematiche di seguito evidenziate:

autonomia normativa in materia di sanzioni (sentenza n. 265 del 2008)

requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia per iscritti all’ente in data antecedente l’entrata in vigore della L. n. 6 del 1981(sentenza n 13815 del 2008 e n 18532 del 2006)

termini di prescrizione applicabili in materia di contributi, applicabilità regime di cui ai commi 9 e 10 delll’art. 3 della L. n. 335 DEL 1995

autonomia normativa in materia di sanzioni

Cassazione civile  Sez. lav. -  10 gennaio 2008  n. 265
 
Ai sensi dell'art. 36, comma 6, Statuto Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa), approvato con d.m. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 28 novembre 1995, l'ente può sanzionare la ritardata comunicazione della dichiarazione annuale del reddito professionale e del volume degli affari non correlata ad un debito contributivo, e ciò in base alla potestà deliberativa attribuita dall'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 140 del 1997, agli enti privatizzati in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, che non restano limitate alla tipica ipotesi della omissione contributiva, ma comprendono anche condotte - quale quella della omessa comunicazione del reddito - prodromiche rispetto a condotte più gravi ovvero funzionali agli accertamenti dell'ente.

requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia per iscritti all’ente in data antecedente l’entrata in vigore della L. n. 6 del 1981

Cassazione civile  Sez. lav. -   27 maggio 2008  n. 13815
 
In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 è condicio iuris, necessaria e sufficiente per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma 7, della stessa legge, che conserva il più favorevole requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (anzianità minima di venti anni) previsto dalla normativa previgente. (Nella specie il lavoratore ricorrente, iscritto all'Inarcassa, si era visto rifiutare la pensione sul presupposto, ritenuto erroneo dalla S.C., che il medesimo alla data dell'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 non risultasse tra gli iscritti, pur essendolo stato in due distinti periodi, dal 1961 al 1972 e dal 1990 al 1999).

Decorrenza del termine di prescrizione in caso di tardiva domanda di iscrizione

Cassazione civile  Sez. lav. -  29 novembre 2007  n. 24910
 
Il termine di prescrizione relativo ai contributi soggettivi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (ex art. 9 l. n. 6 del 1981) decorre non già dalla domanda di iscrizione dell'interessato (la quale non ha valore costitutivo), bensì dal momento in cui, da parte del soggetto la cui attività professionale abbia assunto carattere continuativo, rendendo così obbligatoria l'iscrizione alla Cassa, è ad essa comunicato l'ammontare del reddito dichiarato ai fini i.r.pe.f. per l'anno precedente.

In tema di obblighi degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti nei confronti della Inarcassa, deve ritenersi che, in tutti i casi di esercizio continuativo della professione, l'obbligo del contributo soggettivo scatti automaticamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di iscrizione. Ne consegue che il diritto della Cassa a ricevere i contributi si può perdere per la maturazione della prescrizione, ossia a causa della protratta inerzia del creditore a reclamare quanto di sua spettanza.

Non sospende il decorso della prescrizione dei contributi la omessa domanda di iscrizione alla cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti che esercitano la professione con carattere di continuità.

requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia per iscritti all’ente in data antecedente l’entrata in vigore della L. n. 6 del 1981

Cassazione civile  Sez. lav. -  25 agosto 2006  n. 18532

In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della n. 6 del 1981 è condicio iuris, necessaria e sufficiente, per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma 7, della stessa legge, che conserva il più favorevole requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (anzianità minima di venti anni) previsto dalla normativa previgente .

Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 23, comma 2, l. 4 marzo 1958 n. 179 per le ipotesi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti alla propria Cassa nazionale di previdenza ha carattere non obbligatorio ma facoltativo, con la conseguenza che la contribuzione versata in misura intera in detto periodo deve essere totalmente computata, come per qualsiasi iscritto, al fine della maturazione del requisito contributivo per l'accesso a pensioni erogate dalla stessa Cassa di previdenza .

termini di prescrizione applicabili in materia di contributi, applicabilità regime di cui ai commi 9 e 10 delll’art. 3 della L. n. 335 DEL 1995

Cassazione civile  Sez. lav. -  13 dicembre 2006  n. 26621
 
L'art. 3 commi 9 e 10 l. n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lett. a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lett. b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicchè è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lett. b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lett. a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. c.c., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva applicato la nuova normativa ai contributi dovuti all'Inarcassa rigettando le censure di quest'ultima secondo cui doveva continuare ad applicarsi la norma speciale prevista per i contributi alla Cassa - l'art. 18 l. n. 6 del 1981, e la prescrizione decennale ivi prevista - in forza del principio "lex specialis derogat legi generalii).
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