Inarcassa in pensione con venti anni di contribuzione

 

Cassazione civile  sez. lav. 27 maggio 2008 n. 13815, ingegneri in pensione con venti anni di contributi se iscritti a Inarcassa prima dell'entrata in vigore della L. n. 6/81

 

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Con la sentenza che, qui di seguito si trascrive, la Suprema Corte ha chiarito che, per quanti siano iscritti a Inarcassa da data anteriore a quella in cui è entrata in vigore la l. n. 6 del 1981, è conservato il diritto di accedere alla pensione di vecchiaia anche solo con il possesso di venti anni di contribuzione utile presso l'ente. Contrariamente rispetto all'opinione di Inarcassa, al fine di beneficiare di tale requisito di accesso agevolato, non risulta necessaria l'attualità dell'iscrizione nel momento in cui è entrata in vigore la l. n. 6 del 1981. 

 

  

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 6 del 1981, art. 25, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: il comma 6 del detto articolo va interpretato nel senso che solo i professionisti iscritti all'Inarcassa quando la L. n. 6 del 1981 è entrata in vigore possono conservare il trattamento pregresso. Viceversa, l'attore a tale data era stato cancellato, in quanto lavoratore subordinato. A nulla rileva che il G. avesse conservato lo stesso numero di matricola, cosa questa necessaria per evitare confusioni amministrative tra diverse posizioni. Non essendo egli iscritto alla Cassa nel gennaio 1981, non può invocare la pensione di vecchiaia con soli venti anni di contribuzione. La stessa soluzione è imposta dallo Statuto dell'Inarcassa, il quale prevede che gli iscritti che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981 conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni. Il concetto di conservazione implica l'iscrizione effettiva al momento dell'entrata in vigore della "novella". Diversamente opinando, si giungerebbe all'assurdo che un iscritto per un solo giorno prima della data di entrata in vigore della legge in questione potrebbe chiedere la pensione di vecchiaia usufruendo del più favorevole trattamento previgente.
5. Il motivo è infondato. La L. n. 6 del 1981, art. 25, contenente le norme transitorie, prevede che sono disciplinate dalla legge stessa le pensioni le quali maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. In particolare, le pensioni di vecchiaia che maturano entro tale data sono regolate dalla normativa previgente. Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1961, sono utili ai soli fini della maturazione (ma non dell'ammontare) del diritto alla pensione di anzianità anche gli anni di anteriore effettivo esercizio della professione. Per coloro che siano iscritti continuativamente alla cassa dalla data di entrata in funzione della cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età. Gli iscritti alla cassa in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima conservano il diritto, tra l'altro, alla pensione di vecchiaia con venti anni di contribuzione.
6. Dalla lettura della norma si ricava che essa ha usato espressioni diverse a seconda del significato che il legislatore voleva dare al disposto della stessa. Cosè è stato specificato quando il requisito dell'iscrizione doveva essere continuo, che gli iscritti dal 1961 potevano giovarsi di periodi non coperti di contribuzione ai fini della maturazione del diritto a pensione; che gli iscritti "in data anteriore" alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, potevano andare in pensione di vecchiaia con (soli) venti anni di anzianità contributiva anzichè trenta. La lettura che la difesa dell'Inarcassa fa della norma implica che l'espressione "in data anteriore" sia letta come "da data anteriore e fino alla data di entrata in vigore della legge". Se così fosse, la legge avrebbe adoperato la diversa espressione "da una certa data" - come al comma 5 - o "continuativamente dal" - come al comma 6. L'uso della formula "in data" non può avere altro significato che di una iscrizione avvenuta in una certa data purchè anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa. Si tratta in altri termini di una situazione statica in sè conclusa e non già di una iscrizione perdurante nel vigore della nuova legge" come si esprime Cass. 17.4.1989 n. 1818 in materia di pensione di invalidità Inarcassa. Lo stesso principio è ripreso da Cass. 28.3.2002 n. 4559, in tema di pensione indiretta Inarcassa, che parla di "periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività dell'iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale".
7. Anche Cass. 19.10.2006 n. 22420 riprende incidentalmente l'affermazione di cui sopra, nel senso che iscrizione in data anteriore non significa anche e necessariamente continuatività dell'iscrizione. Un precedente specifico è invece rappresentato dalla sentenza di questa Corte di Cassazione 25.8.2006 n. 18532:
occupandosi di un caso in cui un soggetto vantava una anzianità contributiva inferiore a 30 anni e non era iscritto alla cassa alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, si è affermato che l'iscrizione in data anteriore è condizione necessaria e sufficiente per la soggezione al regime transitorio. E' sufficiente essere stato iscritto in data anteriore al gennaio 1981 per conservare il requisito contributivo di venti anni. Da tale specifico precedente non appare il caso di discostarsi, anche alla luce dei principi affermati dalle sentenze anteriori.
8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello emesso condanna alle spese, senza tenere conto della novità e della complessità della questione dedotta in giudizio.
9. Il motivo è infondato. La regola inerente alla condanna alle spese è quella della soccombenza. La deroga è costituita dalla compensazione totale o parziale delle spese stesse, che deve essere motivata e giustificata. Nella specie, il Giudice di appello ha ineccepibilmente ritenuto di applicare il principio della soccombenza, anche tenuto conto che sulla questione esistevano precedenti sfavorevoli all'Inarcassa.
10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono - per motivi non dissimili da quelli esposti a proposito del secondo motivo di ricorso - la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente INARCASSA a rifondere al controricorrente G.L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 20,00, oltre Euro duemila/00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2008.


Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008

 

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