Co co pro co co co e autonomi l'iscrizione alla Gestione separata Inps

 

 

 

 

GESTIONE SEPARATA E PROFESSIONISTI

 

 

 

L'art. 2 comma 26 della L. n. 335/95 ha previsto l'istituzione di una gestione separata presso l'Inps per la copertura previdenziale di rapporti lavorativi, come le co co co (collaborazioni coordinate e continuative), sino ad allora sfuggite a qualsivoglia tipo di inquadramento previdenziale. L'area dei soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata si è via via estesa e specificata per effetto di disposizioni di legge succedutesi nel tempo (ad es. il D.Lgs. n. 276/2003 relativamente alle disposizioni concernenti i rapporti di co co pro e la L. n. 326/2003 con riferimento all'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali) e di interpretazioni ministeriali o fornite dall'INPS.
Sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps:
i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza;
gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000;
gli spedizionieri doganali;
i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo;
i titolari di co co pro;
i titolari di co co co occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno);
i pensionati di vecchiaia titolari di co co co;
i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di co co co sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria;
i soggetti che intrattengano rapporti di co co co in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;
i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza (e non tenuti alla relativa iscrizione) che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.
I soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata debbono inoltrare domanda all'Inps:
alla data di inizio dell'attività, in caso di co co co o di co co pro;
all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva per i lavoratori autonomi non dotati di specifico ente di previdenza;
all'atto dell'accettazione dell'incarico, ad esempio, per gli amministratori.
Non sono previste sanzioni a carico del soggetto che ometta di richiedere l'iscrizione alla gestione separata Inps. Anche in difetto di iscrizione, sono comunque dovuti alla Gestione separata i contributi relativi ai redditi percepiti.
La domanda di iscrizione alla gestione separata può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps.
I dati richiesti dall'Inps sono i seguenti:
i dati personali ed anagrafici;
il domicilio;
il codice fiscale: il numero di partita Iva e l'iscrizione in Albi (eventuali);
il tipo di attività;
la data di inizio dell'attività;
i dati del/i committente/i se l'attività è svolta come co co co o come co co pro.

 

 

 

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