La Gestione separata Inps - i contributi


 

 

 

GESTIONE SEPARATA E PROFESSIONISTI

 

 

Con l'istituzione della Gestione separata presso l'Inps, ad opera della L. n. 335/95, è stata apprestata una specifica forma di previdenza per soggetti e/o con riferimento a redditi, sino ad allora, privi di uno specifico inquadramento previdenziale, sia sotto il profilo contributivo, sia sotto il profilo, conseguente, della tutela.
Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:
i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza;
gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000;
gli spedizionieri doganali;
i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo;
i titolari di co co pro (collaborazioni coordinate a progetto);
i titolari di co co co (collaborazioni coordinate e continuative) occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno);
i pensionati di vecchiaia titolari di co co co;
i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di co co co sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria;
i soggetti che intrattengano rapporti di co co co in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;
i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza (e non tenuti alla relativa iscrizione) che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.
In relazione a tutti i rapporti lavorativi sopra indicati, è dovuta alla Gestione separata Inps una contribuzione, le cui modalità di versamento, il cui importo ed i cui soggetti obbligati variano in relazione alla tipologia di collaborazione.
Con riferimento a tutte le co co co e le co co pro i contributi dovuti alla Gestione separata Inps sono posti a carico del committente per la quota di 2/3 e del collaboratore per la quota di 1/3. Il soggetto tenuto ad effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata, anche per la quota a carico del collaboratore, è il committente. I lavoratori autonomi, con riferimento alle collaborazioni rese ai sensi dell'art. 2222 c.c., sono, invece, tenuti direttamente al versamento dei contributi alla Gestione separata ma hanno titolo ad addebitare al committente, in via definitiva, una percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi. Anche i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata sono diversi a seconda che il rapporto sia di co co co o di co co pro o autonomo ex art. 2222 c.c.
I committenti, con riferimento alle co co co ed alle co co pro, devono provvedere al versamento dei contributi alla Gestione separata entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
I lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. devono pagare alla Gestione separata Inps, entro il 31 maggio, il saldo del contributo dell'anno precedente ed il primo acconto del 40% del contributo dell'anno e, entro il 30 novembre, il secondo acconto del 40% del contributo dell'anno.

A mente del comma 79 dell'art. 1 della L. n . 247 del 2007, attualmente le aliquote contributive sono diversificate:

per gli iscritti che non risultano assicurati in altre forme di previdenza obbligatoria, pari, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al 26%

per i rimanenti iscritti (pensionati e/ assicurati a diversa forma di previdenza), pari, a decorrere dal 1/1/2008 al 17%

art. 1 comma 79 della L. n. 247/2007

 

79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.


Non è invece previsto un minimo contributivo.
Sono previste sanzioni per le seguenti ipotesi d'inadempienza contributiva.
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dovuti alla Gestione separata Inps e rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie è dovuto il pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti.
Per evasioni contributive connesse a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è dovuto il pagamento alla Gestione separata Inps di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.


 

 

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