gestione commercianti e gestione separata doppia contribuzione

 

 

 

 

 

 

 
 
La sentenza delle Sezioni Unite n 3240 del 12 febbraio 2010 affronta il profilo relativo ai rapporti tra l'iscrizione alla Gestione Separata Inps e l'iscrizione alla Gestione dei Commercianti con specifico riferimento alla norma di cui al comma 208 dell'art. 1 della L. n. 662 del 1996 che, in caso di svolgimento contestuale di diverse attività autonome per diverse imprese commerciali assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, stabilisce l'obbligo di iscrizione alla sola gestione cui si riferisce l'attività prevalente.
Secondo le Sezioni Unite, la norma è applicabile anche nel caso in cui, in relazione ad una di tali attività, sia prevista l'iscrizione alla Gestione Separata Inps (nella specie, si trattava di un socio di Srl che svolgeva attività continuativa e prevalente presso la società e che contestualmente percepiva compensi come amministratore).
Ove, dunque, in chiave comparativa, risulti prevalente l'attività autonoma soggetta a diversa forma assicurativa (ed anche, dunque, all'iscrizione alla gestione separata), rispetto all'attività autonoma soggetta a contribuzione presso la gestione commercianti, quest'ultima forma previdenziale dovrà escludersi a mente dell'art. 1 comma 208 della L. n. 662 del 1996.
Diversamente, l'iscrizione alla Gestione Separata, per espressa previsione di legge, non è esclusa dall'obbligo di iscrizione a diversa forma di previdenza in relazione ad altra attività lavorativa contestualmente svolta.

 

Cassazione civile  sez. un. 12 febbraio 2010 n. 3240

Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza
 
 
 
 

 

 

 

 
                   
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
                          
Dott. VITTORIA           Paolo         -  Primo Presidente  f.f.  - 
Dott. PAPA               Enrico         -  Presidente di Sezione  - 
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio                    -  Consigliere  - 
Dott. GOLDONI            Umberto                  -  Consigliere  - 
Dott. SEGRETO            Antonio                  -  Consigliere  - 
Dott. FORTE              Fabrizio                 -  Consigliere  - 
Dott. MACIOCE            Luigi                    -  Consigliere  - 
Dott. BUCCIANTE          Ettore                   -  Consigliere  - 
Dott. LA TERZA           Maura               -  rel. Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:
 
sentenza
 
sul ricorso 18553-2007 proposto da:
P.G.    ((OMISSIS)),     elettivamente  domiciliato  in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato
MANCINI  MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente  all'avvocato  BRANDSTATTER GERHARD, per delega a margine del ricorso; 
ricorrente
contro
 
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio  e  quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore,  elettivamente domiciliato in ROMA,  VIA  DELLA  FREZZA  17, presso  l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso,  rappresentato  e difeso  dagli  avvocati  MARITATO LELIO,  CORRERA  FABRIZIO,  CORETTI ANTONIETTA, per delega in calce al controricorso;
 
controricorrente -
 
avverso  la  sentenza n. 34/2007 della CORTE D'APPELLO  di  Trento  - Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 16/04/2007;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del  12/01/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
uditi gli avvocati Marco MANCINI, Lelio MARITATO;
udito  il  P.M.  in  persona dell'Avvocato  Generale  Dott.  IANNELLI  DOMENICO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Trento confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da P.G. nei confronti dell'Inps, per sentir dichiarare che non erano da lui dovuti i contributi alla Gestione Commercianti come socio d'opera, per il periodo 1997-2001 richiesti dall'Istituto con la cartella di pagamento notificata il 29 maggio 2003. Assumeva infatti di non essere tenuto a detta iscrizione in quanto già iscritto alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, avendo operato quale amministratore unico della società Jota srl. L'appellante parte privata aveva censurato la decisione di rigetto della domanda sostenendo non essere stato provato lo svolgimento, da parte sua, di mansioni e compiti diversi da quelli spettanti all'amministratore di società, essendosi limitato ad operare come vertice dell'azienda, avvalendosi di oltre 50 collaboratori ed operando ai meri fini dell'organizzazione e controllo a grandi linee del personale, oltre che alla stipula dei contratti con i soli fornitori principali.
La Corte territoriale escludeva preliminarmente che a questa fattispecie fosse applicabile la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 in tema di attività prevalente, sul rilievo che la L. n. 335 del 1995 impone la iscrizione alla gestione separata anche a coloro che svolgono lavoro autonomo. Quanto all'effettivo esercizio di attività presso l'impresa commerciale, la Corte territoriale affermava che le stesse allegazioni dell'appellante conducevano alla risposta positiva, trattandosi di compiti propri del potere decisionale e di gestione che competono a chi dirige l'impresa, non già dell'amministratore che si occupa dell'organizzazione e direzione.
Inoltre il teste di parte resistente aveva riferito che questi adempiva abitualmente, con presenza quotidiana nella sede aziendale, a compiti di minuto disbrigo degli affari inerenti all'attività di impresa, ossia la gestione amministrativa negli aspetti più rilevanti, come l'organizzazione delle ferie e delle retribuzioni.
Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste l'Inps con controricorso.
La questione è stata rimessa a queste Sezioni unite con ordinanza del 15 marzo 2009, per risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto nella Sezione lavoro.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con l'unico motivo si denunzia violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 e difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato la vigenza della regola della doppia iscrizione, per cui il relativo obbligo presso la gestione commercianti non verrebbe meno neppure ove si dimostri che l'attività prevalentemente espletata non era quella di partecipazione al lavoro aziendale, ma quella di amministratore della srl. Sostiene invece il ricorrente che con la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 si sarebbe inteso escludere l'obbligo della doppia iscrizione e quindi della doppia contribuzione. La sentenza impugnata avrebbe altresì errato nel considerare come partecipazione abituale nel lavoro aziendale, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, attività che erano invece proprie dell'amministratore di società, che non si limitano alla definizione degli indirizzi strategici della compagine, ma svolgono anche compiti operativi.
Il ricorso merita accoglimento.
La questione posta alla Corte, concernente l'interpretazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi da 202 a 208, è la seguente:
se il socio di una società commerciale nella forma della srl, il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, percependo un apposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (e debba versare la contribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla gestione commercianti per la prima attività ed alla gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto alla iscrizione presso una sola delle due, da individuare come quella di competenza per la attività prevalente.
La giurisprudenza di questa Corte, disattendendo la tesi dell'Istituto sulla duplicità di iscrizione e contribuzione, si è orientata in quest'ultimo senso con numerose pronunce: tra le tante Cass. n. 20886/07, n. 149 dell'8 gennaio 2008, n. 854 del 17 gennaio 2008, n. 12103 del 14 maggio 2008, n. 24403 del 2 ottobre 2008.
Invero, anche la sentenza n. 13215 del 22 maggio 2008 - indicata nella ordinanza di rimessione come appartenente all'indirizzo minoritario - concorda, secondo il criterio della prevalenza, sulla "unicità" della gestione cui iscrivere il socio lavoratore della srl commerciale, che svolga anche compiti di amministratore, ma se ne discosta quanto al meccanismo operativo da applicare, per quanto riguarda l'ammontare dei redditi da sottoporre a contribuzione.
Considerata la vastità del contenzioso che ne viene coinvolto ed i notevoli risvolti economici, appare opportuno riesaminare funditus la questione, e i riflessi sul piano contributivo della alternativa prescelta.
A tal fine occorre esaminare i tratti fondamentali che regolano la assicurazione presso la gestione separata e la assicurazione commercianti, ossia le due gestioni di coinvolte.
1. La gestione separata.
Con la creazione di questa nuova gestione si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione.
La norma è stata introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il quale dispone: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
Sono dunque soggetti ad assicurazione due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale ancorchè non esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
1.2. La gestione separata presenta quindi aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta, per cui alla gestione AGO sono iscritti i lavoratori dipendenti, alla gestione coltivatori diretti coloro che esercitano questa attività ecc. Diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro.
1.3. Si tratta quindi di una nuova tutela previdenziale che può essere o "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata.
Inoltre, la compatibilità, per i lavoratori autonomi che percepiscono i redditi di cui all'art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16, che ha operato la distinzione, all'interno della gestione separata, tra coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono: per i primi viene infatti mantenuta l'aliquota del 10% sui compensi percepiti, mentre per i secondi il contributo è stato elevato di 1,5 punti percentuali.
1.4. Questo comporta alcune differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate, si tratta, sinteticamente:
a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza; b) mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l'AGO, anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c); la negazione del principio dell'attività prevalente.
Va ancora precisato che nella gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti. I decreti ministeriali a cui fa rimando la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, ossia il D.M. 24 novembre 1995 ed il successivo D.M. 2 maggio 1996, n. 281, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui art. 49, comma 1, TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto percettore (come previsto per gli altri lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni Inps artigiani, commercianti e coltivatori diretti), e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la gestione AGO dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta (il D.P.R. n. 917 del 1986 è stato modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con effetti dal primo gennaio 2004, ma l'impianto fondamentale, per quanto interessa, è rimasto lo stesso).
1.5. La regola generale è quindi che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione. Non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perchè a ciascuna fa capo una attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo. Ad es. non vi è dubbio che il lavoratore dipendente, iscritto nella gestione AGO, presso la quale il datore versa la contribuzione, se, oltre alla attività subordinata, svolge compiti di amministratore di società, per questa attività debba essere iscritto alla gestione separata e ad essa la società debba versare i contributi sul corrispettivo erogato.
2. Passando ora all'esame della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'art. 1, comma 208 citato dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".
La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
2.2. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria.
2.3. Se le modifiche alla assicurazione commercianti si fermassero alle disposizioni sopra trascritte, non vi sarebbe dubbio - sulla base della regola generale (punto 1.5.) per cui all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione - che il socio di società commerciale che ivi lavora e che, nel contempo, svolge attività di amministratore, dovrebbe essere iscritto ad entrambe le gestioni, stante l'esistenza dei fatti costitutivi cui la legge subordina il diritto-obbligo di iscrizione a ciascuna (per la gestione separata l'insorgenza dell'obbligo è automatica al percepimento di redditi ricavati dalla attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, tra cui è ricompresa quella di amministratore di società, anche se svolta non in via esclusiva).
3. Vi è però una disposizione speciale della medesima legge che, se si tratta di impresa commerciale, lo preclude, si tratta del successivo comma 208 sulla attività prevalente. Recita la disposizione" Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi, esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente".
3.1. La norma potrebbe, a prima vista, sembrare pleonastica: se lo svolgimento di altra attività è prevalente su quella commerciale, è inevitabile che venga meno l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, perchè non è soddisfatto il criterio della prevalenza cui al comma 203, lett. a) e c) sopra riportati. Il che però non è, giacchè la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno. Diversamente, la prevalenza prevista dal comma 208 si riferisce alla varie attività svolte dal soggetto, nell'esercizio di una o di più imprese, e postula un giudizio comparativo tra tali attività al fine di stabilire verso quale gestione ricorra l'obbligo contributivo.
3.2. La fattispecie in fatto - del socio della srl che effettivamente lavora per la società commerciale e che nel contempo ricava altri redditi dall'attività di lavoro autonomo di amministratore prestato a favore della medesima società di cui è socio (oppure di altre) si presta ad essere sussunta nella A, previsione di cui al comma 208 con applicazione del principio della prevalenza, e quindi di unica iscrizione, perchè, innegabilmente, l'attuale ricorrente "esercita contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS".
In questi casi va dunque individuata quale sia l'attività che il soggetto spiega in via prevalente e, sulla base di essa, va individuata la gestione cui effettuare la iscrizione, che sarà l'unica cui il soggetto sarà tenuto.
3.3. Va ancora evidenziato che la disposizione sulla prevalenza regola solo le posizioni di coloro che gestiscono da soli o come soci di srl, una società commerciale, tale è infatti il riferimento "i soggetti di cui ai precedenti commi...", per cui non si applica quando si svolgano una pluralità di attività autonome non riguardanti la gestione commercianti, nè quando la attività commerciale venga gestita da una società per azioni (posto che i commi precedenti al 208 fanno riferimento alla attività commerciale gestita dal singolo, oppure dalla società a responsabilità limitata).
Pertanto, in questi casi di svolgimento di più attività di lavoro autonomo (nessuna delle quali riguardi l'attività commerciale) - mancando la disposizione "sull'assorbimento" nella gestione cui appartiene l'attività prevalente - ciascuna attività determina la iscrizione alla rispettiva gestione, secondo la regola generale già indicata.
3.4. Quanto alla tesi dell'Inps, non è ravvisabile alcun riferimento nè letterale, nè logico, nè sistematico che valga a circoscrivere l'applicazione il principio della "prevalenza" e quindi dell'unica iscrizione, esclusivamente alle cosi dette attività miste di artigiano e commerciante, come si sostiene in contro ricorso, con l'esempio del fornaio che produce il pane e lo vende insieme ad altri prodotti, e dell'orologiaio che effettua le riparazioni e svolge anche attività di vendita.
Certamente, anche nei casi di doppia attività richiamati dall'Istituto è applicabile il comma 208 sulla attività prevalente, questo però non opera solo per essi ma, come recita la norma, in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino, contemporaneamente "vane attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ", e non vi è dubbio che il caso del socio lavoratore di una società commerciale, che percepisca anche un compenso come amministratore, sia sussumibile in questa previsione normativa e quindi valga anche per lui la regola ivi introdotta per cui la gestione cui iscriversi è una sola ed è quella che corrisponde alla attività prevalente.
Nè in tale contesto rileva, come sostiene l'Istituto, il fatto che l'attività protetta dalla gestione separata possa avere natura "complementare" (cfr. punto 1.3) per cui dovrebbe necessariamente valere la regola della doppia iscrizione e non già quella dell'assorbimento. La norma sulla prevalenza vale infatti, lo si ripete, quando si esercitino contemporaneamente "varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti" e, non essendo escluso alcun tipo di "assicurazione obbligatoria", la regola non può che valere anche per la gestione separata che è sicuramente obbligatoria.
Inoltre vi è un elemento letterale che smentisce la tesi dell'Inps:
il medesimo comma 208 applica la regola della prevalenza anche quando le due attività autonome vengano esercitate presso imprese diverse, dal momento che si precisa "anche in un'unica impresa", mentre i casi di "attività miste" indicate dall'Istituto, presuppongono sì lo svolgimento di una duplice attività ma solo in una impresa unica.
3.5. Il riferimento effettuato dal comma 208 ai "soggetti di cui ai precedenti commi" vale invero a spiegare la ratio della disposizione.
Come già rilevato al precedente punto 2, si è innovativamente disposta l'estensione (comma 203, lett. c) dell'obbligo di iscrizione, e quindi dell'obbligo assicurativo, ai "soci" delle società commerciali costituite in società a responsabilità limitata. (Infatti la prima legge di tutela dei commercianti, che riguardava l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ossia la L. 27 novembre 1960, n. 1397, che elencava i soggetti a cui poi sarebbe stata estesa l'assicurazione IVS dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2 prevedeva che tutti i soci collaboranti nell'impresa si intendessero come titolari della stessa quando si trattava di società di persone, escludendo però espressamente le imprese aventi personalità giuridica. Inoltre la noma di inclusione nella assicurazione commercianti anche dei soci delle società a r.l. non trova riscontro nella disciplina delle altre gestioni dei lavoratori autonomi, che pure sono nate quasi contestualmente ed hanno molti tratti comuni, ossia nè nella gestione degli artigiani, nè per quella dei coltivatori diretti, per i quali l'obbligo continua a valere solo per il titolare e per i familiari coadiuvanti).
Con queste disposizioni (comma 203, lett. c e comma 208) si intese, da un lato, evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa commerciale, venisse sottratta alla contribuzione; dall'altro lato, proprio in corrispondenza con questa estensione, si volle evitare la doppia iscrizione, e quindi la doppia imposizione contributiva, per il socio d'opera - partecipante ad una società commerciale di modeste dimensione, magari titolare di una quota altrettanto modesta - il quale, in aggiunta al lavoro prestato per la società, spiegasse anche una attività ulteriore di natura autonoma. Si pensi al socio d'opera di società commerciale a r.l. che, curando con modesto impegno i bilanci societari, riceva per questa attività un altrettanto modesto compenso. Si pensi ancora al socio che per la sua società commerciale partecipi personalmente al lavoro aziendale e, che, nel contempo, spieghi, in via del tutto saltuaria e trascurabile, anche attività di cura della contabilità e dei bilanci a favore di altre imprese. In mancanza della disposizione sulla prevalenza di cui al comma 208, questi dovrebbe pagare sia i contributi alla gestione commercianti sul reddito di impresa proporzionato alla sua quota di partecipazione, sia i contributi alla gestione speciale sui proventi ricavati dai terzi per l'opera professionale resa. In tali casi il legislatore, sia per non gravare oltremodo l'attività di lavoro autonomo, sia nella convinzione che scarsa sarebbe la contribuzione ricavabile da un' attività assolutamente secondaria dell'interessato, rinuncia su di esso all'onere contributivo, anche considerando che la scarsità di quello "spezzone" di contribuzione difficilmente potrebbe condurre al conseguimento di un trattamento pensionistico.
3.6. Certamente attraverso questo meccanismo consegue che la attività "non prevalente" finisce col non essere assicurata, restando esenti da contribuzione i redditi da essa ricavati. Il predetto comma 208 infatti prescrive in questi casi una "unica iscrizione", e se unica deve essere la iscrizione, altrettanto unica deve essere la contribuzione.
In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di questa Corte n. 13215/2008, non è possibile sottoporre, alla contribuzione prevista dalla unica gestione presso la quale viene dedicata la attività prevalente, anche i redditi ricavati dall'interessato per l'attività "recessiva", giacchè ciascuna gestione può ricevere esclusivamente i contributi di sua competenza.
Inoltre l'imponibile contributivo è diverso, e diverso è anche il soggetto obbligato al pagamento, perchè, come indicato al precedente punto 2.2. il socio lavoratore paga personalmente i contributi sul reddito di impresa secondo la propria quota, mentre i contributi sul compenso percepito come amministratore vengono pagati dalla società che eroga il compenso medesimo (punto 1.4), nè vi è alcuna norma che ne consenta cumuli di sorta. Tuttavia l'inconveniente ravvisato, per cui l'attività non prevalente non viene assicurata, sembra di modesto rilievo, se sì considera che si verifica, nella sostanza, solo in corrispondenza dell'estensione della assicurazione commercianti al socio delle società commerciali a r.l. e serve a semplificare, senza apportare danno, giacchè si tratta pur sempre di attività secondaria, talvolta del tutto saltuaria, nell'assetto di interessi del lavoratore. Per converso, è chiaro che l'unico titolare dell'impresa commerciale dovrà essere sempre iscritto alla gestione commercianti, non essendovi dubbio che quella sia la sua attività prevalente.
3.7. Devesi quindi concludere che il principio dell'assorbimento, ossia dell'unica iscrizione presso la gestione ove si svolge l'attività prevalente opera anche in relazione alla fattispecie dell'amministratore della società per cui è causa.
Non ci si nasconde, come evidenziato da alcuni commentatori, che a questa ricostruzione seguirà, verosimilmente, una diffusa richiesta tendente alla trasmigrazione dalle gestioni commercianti alla gestione separata. Infatti nella attuale realtà economica, in cui l'esercizio delle attività imprenditoriali, anche di natura commerciale, avviene sempre più frequentemente mediante la costituzione di piccole società di capitali - qual è appunto la srl, piuttosto che sotto forma di imprese individuali o società di persone - gli interessati si potrebbero indurre a preferire l'obbligo contributivo presso la gestione separata, in quanto priva di un minimale contributivo (a differenza di quanto avviene per la gestione commercianti), ed ancorato, nell'an e nel quantum, ad un compenso sulla cui determinazione lo stesso interessato è spesso in grado di influire.
Tuttavia spetta pur sempre all'Istituto, ai sensi del medesimo comma 8, decidere su quale sia la attività prevalente.
4. Proprio ai fini di individuare quale sia l'attività prevalente, conviene indicare gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
E' noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.
5. Va quindi enunciato il principio di diritto per cui "La regola dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, spetta all'INPS, secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detto principio, va dunque cassata, rimettendosi al giudice del rinvio di accertare: 1.
Se l'attuale ricorrente partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità, ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa; 2. In caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi sarà necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata; 3. Se invece verrà accertato l'elemento di cui al n. 1, si dovrà procedere al giudizio di prevalenza, verificando se il medesimo ricorrente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di cui al n. 1. Il Giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Trieste, provvedere anche per la spese del presente giudizio.
 
P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010
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